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Bundesverwaltungsgericht 19.06.2009 D-3086/2009

19 juin 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,255 mots·~11 min·2

Résumé

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Texte intégral

Corte IV D-3086/2009/ {T 0/2} Sentenza d e l 1 9 giugno 2009 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione della giudice Emilia Antonioni; cancelliere Gionata Carmine. A._______, nato il (...), e B._______, nata il (...), e C._______, nato il (...), Mongolia, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 7 maggio 2009 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-3086/2009 Visto: le domande d'asilo che gli interessati hanno presentato in data 23 marzo 2009 in Svizzera, i verbali d'audizione degli interessati del (...) e del (...), la decisione dell'UFM del 7 maggio 2009, notificata agli interessati lo stesso giorno (cfr. risultanze processuali) e, contestualmente, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, la decisione incidentale del 20 maggio 2009, con la quale il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha considerato il gravame privo di probabilità di esito favorevole ed ha respinto la summenzionata domanda d'assistenza giudiziaria, invitando quindi i ricorrenti a versare un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali di CHF 600.- entro il 2 giugno 2009, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di mancato versamento, il pagamento dell'anticipo richiesto, avvenuto tempestivamente in data (...), i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), Pagina 2

D-3086/2009 che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e dell'art. 52 PA, nonché dell'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, gli interessati hanno dichiarato d'essere di etnia G._______ (mongoli), di essere nati a X._______ rispettivamente Y._______, e di risiedere dal 1999 ad Z._______ (Mongolia) sino sostanzialmente al loro espatrio nel marzo 2009, che i medesimi hanno dichiarato di essere entrambi vittime di ripetute violenze verbali, fisiche e carnali perpetrate dal fratello dell'interessato; che le violenze sarebbero cominciate dopo la scarcerazione di quest'ultimo avvenuta nel 2006; che, il (...), il fratello dell'interessato sarebbe stato condannato a 30 giorni di prigione per aver volontariamente investito l'interessato con una motocicletta; che, l'interessato avrebbe scoperto solo l'(...) che sua moglie avrebbe subito abusi sessuali da parte del fratello; che, a seguito di tale episodio e delle confidenze che si sarebbero fatti, gli interessati, esaperati dalla situazione venutasi a creare, avrebbero deciso di vendere la loro proprietà immobiliare e fuggire in Svizzera, che, il (...), gli interessati avrebbero lasciato la Mongolia in auto con l'aiuto di un passatore verso P._______ (Russia), proseguendo poi da soli in treno fino a Q._______ (Russia); che, in seguito, degli altri passatori li avrebbero trasportati in un furgone fino a Chiasso, dove gli interessati sarebbero arrivati il (...), che, nella decisione del 7 maggio 2009, l'UFM ha constatato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito la Mongolia nel novero dei Paesi sicuri e, dall'altro, che le allegazioni in materia d'asilo presentate dai richiedenti sono inverosimili siccome contraddittorie ed illogiche; che, quindi, non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi Pagina 3

D-3086/2009 d'esposizione degli interessati a persecuzioni in caso di rientro in patria, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera entro l'8 maggio 2009, e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel gravame, i ricorrenti fanno valere di aver reso un racconto dettagliato e ricco di particolari, sottolineando che le contraddizioni rilevate dall'UFM non sono tali da poter definire inverosimili le loro dichiarazioni; che, in particolare, essi avrebbero già spiegato il motivo della loro sfiducia nei confronti della Polizia e che, comunque, tale argomento non poteva rendere la loro intera storia inverosimile; che gli autori del gravame contestano che non emergerebbero indizi di persecuzioni per procedere ad una decisione materiale nel loro caso, per i motivi già esposti; che, in caso di rinvio in Mongolia, la loro vita sarebbe in pericolo, perché l'interessato verrebbe nuovamente e ingiustamente incarcerato ed essi sarebbero esposti a trattamenti inumani e degradanti vietati in applicazione dell'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101), che, in conclusione, i ricorrenti hanno chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria; che essi hanno altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione, che, da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al Pagina 4

D-3086/2009 richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale, che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18), che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data 28 giugno 2000, la Mongolia nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese, che, nella fattispecie, i ricorrenti non sono riusciti ad invalidare la presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in particolare, gli insorgenti non hanno presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore, i ricorrenti hanno reso delle versioni contrastanti quanto al fatto di non aver mai denunciato il fratello, rispettivamente il cognato, per le violenze subite; che, infatti, durante la loro prima audizione entrambi hanno dichiarato di non avere mai denunciato il fratello (cfr. verbali d'audizione dei ricorrenti del (...) pag. 5), cambiando poi versione durante la seconda audizione (cfr. verbale d'audizione del marito del (...) pagg. 9 e 10 e verbale d'audizione della moglie del (...) pagg. 7 e 8); che, inoltre, mal si comprende come i ricorrenti possano aver accettato di ospitare il fratello per quasi tre anni (cfr. verbale d'audizione del marito del (...) pag. 9), se essi fossero stati effettivamente oggetto di atti di violenza perpetrati da quest'ultimo (cfr. verbale d'audizione del marito (...) pag. 11 e verbale d'audizione della moglie del (...) pag. 7); che, d'altronde, non soccorre gli insorgenti l'allegazione secondo la quale il fratello sarebbe in qualche modo legato alla Polizia in qualità di "intimidatore" Pagina 5

D-3086/2009 (cfr. verbale d'audizione del marito del (...) pag. 7); che, infatti, alla luce delle misure già intraprese in passato dalla giustizia nei confronti del presunto autore delle violenze (cfr. verbale d'audizione dei richiedenti del (...) pag. 5), non v'è motivo di ritenere che i ricorrenti non possano ottenere, se opportunamente sollecitata, un'appropriata protezione in Patria contro l'eventuale futuro agire illegittimo del fratello nei loro confronti, che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti in Mongolia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre i ricorrenti in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU, o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che i ricorrenti, dal canto loro, non solo si limitano a mere e non corroborate affermazioni quanto all'esistenza di un rischio reale ed immediato in patria, ma allegano motivazioni per nulla inerenti al caso in questione (cfr. ricorso pag. 3, riferimento ad una "nuova ed ingiusta incarcerazione"), che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Mongolia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza sanitaria che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi, che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, Pagina 6

D-3086/2009 che i ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]), che, dalle carte processuali, non emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale dei ricorrenti, essendo questi ultimi ancora giovani, nonché avendo entrambi una formazione ed un'esperienza professionale: il marito come carpentiere, la moglie come commessa (cfr. verbali d'audizione dei ricorrenti del (...) pag. 2); che, i pretesi problemi di ipertiroidismo del ricorrente (cfr. verbali d'audizione del marito del (...) pag. 13) - oltre a non essere comprovati da alcun referto o attestazione d'ordine medico - sono già stati in passato positivamente trattati in Mongolia, come ammesso dal ricorrente stesso (cfr. verbali d'audizione del marito del (...) pagg.13 e 14); che, pertanto, gli insorgenti non risultano soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la loro ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici, che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr); che i ricorrenti, usando la necessaria diligenza, potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata, che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), Pagina 7

D-3086/2009 che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che esse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato dagli insorgenti il (...). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 8

D-3086/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Esse sono computate con l'anticipo spese di CHF 600.-, versato il (...). 3. Comunicazione a: - ricorrenti (plico raccomandato) - UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]) - Service de la population du canton Vaud, division asile (in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Gionata Carmine Data di spedizione: Pagina 9

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