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Bundesverwaltungsgericht 25.05.2009 D-3084/2009

25 mai 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,796 mots·~14 min·3

Résumé

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento, ...

Texte intégral

Corte IV D-3084/2009 {T 0/2} Sentenza d e l 2 5 maggio 2009 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Hans Schürch; cancelliere Carlo Monti. A._______, Nigeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento, decisione dell'UFM del 12 maggio 2009 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-3084/2009 Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 30 marzo 2009 in Svizzera, il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo, i verbali d'audizione del 14 aprile 2009 e del 24 aprile 2009, la decisione dell'UFM del 12 maggio 2009, notificata all'interessato il medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta agli atti), il ricorso inoltrato dall'insorgente il 13 maggio 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato), i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF, che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione Pagina 2

D-3084/2009 dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa, che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile, che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino nigeriano di etnia Igbo, nato a Enugu, dove avrebbe vissuto dalla nascita fino al 7 dicembre 2008, che il richiedente, avrebbe lasciato il suo Paese d'origine il 15 gennaio 2009, per il timore di essere ucciso da terzi, oppure di essere nuovamente arrestato e torturato, in quanto le autorità l'avrebbero accusato di essere un complice, oppure il colpevole, dell'uccisione di B._______, che l'interessato, dopo la fuga dalla stazione di polizia (State Police Station) si sarebbe recato da un suo amico il 10 o l'11 gennaio 2009, dove sarebbe rimasto per tre giorni, per poi andare a Lagos in auto, oppure in autobus; che il giorno seguente si sarebbe recato a Kano ed avrebbe poi raggiunto il Niger in camion; che, dopo un soggiorno di tre giorni in Niger, sarebbe giunto in Libia a bordo di un altro camion e vi sarebbe rimasto per due mesi; che, in seguito, si sarebbe imbarcato su una nave ed avrebbe raggiunto l'Italia dopo un viaggio di cinque giorni; che dalla Sicilia si sarebbe recato a Milano in treno, dove avrebbe pernottato all'aperto; che l'indomani avrebbe proseguito in treno per la Svizzera, arrivando così a Chiasso il 30 marzo 2009, Pagina 3

D-3084/2009 che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identità, che, nella decisione del 12 maggio 2009, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1 lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente ha allegato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, che gli è oggettivamente impossibile consegnare o far arrivare dalla Nigeria un documento d'identità, non per la sua mancanza di volontà, bensì poiché non avrebbe mai posseduto un passaporto o una carta d'identità, ritenuto che nel suo Paese sarebbero utilizzati solo da pochissime persone; che, inoltre, non saprebbe a chi rivolgersi, visto che per il rilascio dei documenti si dovrebbe presentare personalmente presso gli uffici competenti nel suo Paese, siccome non vivendo in Svizzera e non possedendo altri documenti dello stato civile, l'ambasciata nigeriana in Svizzera non gli rilascerebbe alcunché, che, peraltro, il ricorrente ha allegato di essere fuggito dalla Nigeria per i fatti già narrati precedentemente e che quindi non potrebbe rientrare in Nigeria, dove la sua vita sarebbe in pericolo, che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo, la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, Pagina 4

D-3084/2009 che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che, sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2007/7 consid. 6), che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri, che il ricorrente ha allegato di aver viaggiato dalla Libia sino in Italia in barca, senza tuttavia essere in grado di indicare il luogo in Italia dove sarebbe sbarcato, allegando genericamente di essere arrivato in Sicilia (cfr. verbale d'audizione del 14 aprile 2009 pag. 8) e ciò senza essere stato controllato, che, dato che varcare il confine Schengen non costituisce un'impresa facile, non può essere verosimile che egli vi sia riuscito nel modo da lui descritto, che non soccorre l'insorgente nemmeno le dichiarazioni rese circa la continuazione del viaggio di espatrio dall'Italia fino in Svizzera; che egli, infatti, si è contraddetto sulla persona che gli avrebbe fatto il biglietto del treno per Milano, allegando in un primo momento che sarebbe stata una donna per poi dichiarare che sarebbe stato un Pagina 5

D-3084/2009 bianco (cfr. audizione del 14 aprile 2009 pag. 8); che la durata totale del suo viaggio dal giorno dell'espatrio all'entrata in Svizzera non corrisponde alle sue allegazioni (cfr. audizione del 14 aprile 2009 pagg. 7 e 8 nonché audizione del 14 aprile 2009 pag. 8), che, pertanto, questo Tribunale ritiene che il ricorrente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte, che, d'altronde non soccorrono l'insorgente la vaga e stereotipata allegazione, secondo la quale non gli sarebbe possibile consegnare dei documenti, poiché sostanzialemente non ne avrebbe mai posseduti (cfr. ricorso pag. 2), che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il TAF ha ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5), che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato dalla Nigeria per il timore di essere sottoposto ad una procedura Pagina 6

D-3084/2009 penale in patria, torturato nonché ucciso da terzi (cfr. audizioni del 14 maggio 2009 pag. 5 audizione del 24 maggio 2009 pagg. 4 e 5), che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi), che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che i fatti presentati dal ricorrente si basano sull'uccisione di B._______, il quale è infatti stato ucciso dopo essere stato rapito dall'albergo C._______ ad Enugu e non dall'albergo D._______, oppure E._______, dove avrebbe lavorato l'insorgente (cfr. audizioni del 14 aprile 2009 pag. 2 e del 24 aprile 2009 pag. 3); che, inoltre, nel corso della procedura d'asilo, l'autore del gravame il ricorrente non s'è espresso circa le contraddizioni rilevate dall'UFM, ribadendo semplicemente quanto allegato in precedenza, che, inoltre, i motivi fatti valere dal ricorrente nell'ambito della procedura in esame sono, come facilmente riconoscibile, palesemente irrilevanti e non costituiscono di per sé, degli indizi propri a giustificare la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, tanto meno determinanti per la concessione della protezione provvisoria giusta gli art. 66 e segg. LAsi (che presuppone una decisione di principio del Consiglio federale che non è notoriamente data nel caso concreto), che, per di più, non v'è motivo di ritenere che l'insorgente non possa ottenere dalle autorità in Nigeria, se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti, che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come, inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente, che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo, Pagina 7

D-3084/2009 che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi), che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM è rettamente non entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), entrata in vigore il 1° gennaio 2008; che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente è ammissibile, Pagina 8

D-3084/2009 che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria non appare, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale, che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane ed ha un'esperienza professionale quale cameriere (cfr. verbale d'audizione del 14 aprile 2009 pag. 2); che, inoltre, v'è ragione di ritenere che il ricorrente dispone in Patria di un importante rete sociale, ritenuto che la sua famiglia (degli zii materni a F._______ ed uno zio ad G._______) vive ancora in loco (cfr. ibidem pag. 3); che l'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle Pagina 9

D-3084/2009 tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 10

D-3084/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]) - H._______ (in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Carlo Monti Data di spedizione: Pagina 11

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