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Bundesverwaltungsgericht 09.10.2008 D-3069/2008

9 octobre 2008·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,251 mots·~11 min·2

Résumé

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Texte intégral

Corte IV D-3069/2008 {T 0/2} Sentenza d e l 9 ottobre 2008 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Kurt Gysi, cancelliera Chiara Piras. A._______, Nigeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 9 maggio 2008 / N . Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-3069/2008 Fatti: A. Il 24 marzo 2008, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 14 e del 24 aprile 2008), d'essere espatriato nel gennaio del 2008 per il timore d'essere ricercato dalle autorità statali, rispettivamente ucciso dagli abitanti del suo villaggio, per avere ammazzato suo padre durante una lite. Quest'ultimo avrebbe infatti negato dei soldi all'interessato e voluto sacrificarlo all'occulto. Con l'aiuto del parroco, l'interessato avrebbe lasciato il paese per venire in Europa. B. Il 9 maggio 2008, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha anche pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 9 maggio 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito, la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Diritto: 1. Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi, e art. 83 lett d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Pagina 2

D-3069/2008 2. 2.1 Nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa. 2.2 Nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'amissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché dell'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano. 4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il ricorrente non ha addotto motivi che possano giustificare la mancata tempestiva esibizione di documenti di viaggio o d'identità. Dall'altro lato, ha ritenuto generiche e poco credibili le allegazioni decisive in materia d'asilo presentate dall'insorgente. Quest'ultimo non ha saputo fornire né un racconto attendibile dell'uccisione del padre, né date precise o dettagli inerenti alla sua fuga. L'autorità inferiore ha altresì considerato che non sono necessari degli ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente. 5. Nel ricorso, l'insorgente sostiene di non avere mai posseduto un documento ufficiale e dunque di non poterne produrre alcuno. Fa inoltre valere d'essere espatriato per timore della sua comunità e di non potere beneficiare di un equo processo in patria. Pertanto, Pagina 3

D-3069/2008 l'esecuzione dell'allontanamento dovrebbe essere considerata inesigibile. 6. Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c). 6.1 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (DTAF 2007/7 consid. 6). 7. Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5). 8. Questo Tribunale osserva che il ricorrente, senza valide ragioni, non ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli sin dal 24 marzo 2008. Non v'è, altresì, ragione di ritenere che se avesse Pagina 4

D-3069/2008 effettuato dei seri e concreti sforzi per procurarsi tempestivamente un tale documento, detti sforzi non avrebbero potuto avere esito favorevole. In particolare, e nella loro imprecisione, non può essere ritenuto plausibile che il ricorrente abbia potuto viaggiare dalla Nigeria all'Europa nel modo descritto senza essere controllato alle frontiere. Infine, l'insorgente ha - come rettamente rilevato nella decisione impugnata - fornito poche ed approssimative informazioni sul passatore, sulla natura dei documenti utilizzati da quest'ultimo per il viaggio in Europa e sul tragitto effettuato (cfr. verbale d'audizione del 14 aprile 2008 pag. 5). 9. Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le allegazioni decisive in materia d'asilo, da lui presentate in corso di procedura, s'esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte, non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Inoltre, questo Tribunale osserva che in sede di ricorso l'insorgente non ha fornito precisazioni o una nuova versione dei fatti più dettagliata rispetto a quella generica presentata dinanzi all'UFM nel corso della procedura. Durante le audizioni l'insorgente si è infatti espresso più volte in modo molto generico ed impreciso sull'accaduto. A titolo d'esempio, ha affermato di non ricordare il nome della persona che lo avrebbe accompagnato in Europa (cfr. verbale d'audizione del 24 aprile 2008 pag. 4), di essere stato inseguito da tante persone (ibidem pag. 6) e di essere restato nascosto per una o due settimane nelle chiesa del villaggio (ibidem). Inoltre, sembra poco credibile, che l'insorgente abbia trovato rifugio presso un prete della chiesa cattolica del proprio villaggio, dopo avere ucciso suo padre (cfr. verbale d'audizione del 24 aprile 2008 pag. 4). Il ricorrente si limita altresì a mere congetture, non confortate da alcun elemento serio e concreto, sull'eventualità d'essere ucciso dalla “comunità” del suo villaggio (v. gravame, pag. 2), in caso di rientro in patria, rispettivamente sull'impossibilità d'ottenere un'appropriata protezione statale contro l'eventuale futuro agire illegittimo nei suoi confronti da parte di terzi e di beneficiare di un equo processo. Peraltro, delle ricerche di polizia, in relazione all'uccisione di una persona, sono delle misure statali del tutto legittime che non possono essere qualificate di Pagina 5

D-3069/2008 persecuzioni pertinenti nell'ottica dell'art. 3 LAsi. Per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come non credibili le dichiarazioni determinanti rese dall'insorgente. 10. Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive presentate dal ricorrente (v. considerando 9 del presente giudizio), non risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente medesimo (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi). 11. 11.1 Per gli stessi motivi, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 11.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico (esaminati al precedente considerando 11.1). In effetti, anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile d'imporre degli ulteriori chiarimenti, ritenuto altresì che il ricorrente non ha indicato nel gravame che tipo d'accertamenti sarebbero ancora necessari e in quale ambito. 11.3 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva Pagina 6

D-3069/2008 nondimeno che in Nigeria non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-61/2008 del 24 gennaio 2008 consid. 10.3). 11.4 Inoltre, il ricorrente è giovane, celibe ed ha una certa esperienza professionale come agricoltore (cfr. verbale d'audizione del 14 aprile 2008, pag. 4). Non risulta altresì dalle carte processuali che egli soffra di gravi problemi di salute suscettibili d'ostare alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per l'insorgente di un adeguato reinserimento sociale in Nigeria. 11.5 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 12. Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 13. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]) 14. L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 11 del presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. Pagina 7

D-3069/2008 15. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 16. Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 17. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 8

D-3069/2008 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 3. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - autorità inferiore (in copia; n. di rif. N ) - B._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Chiara Piras Data di spedizione: Pagina 9

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