Corte IV D-3056/2008 {T 0/2} Sentenza d e l 1 9 maggio 2008 Giudice Vito Valenti, giudice unico, con l'approvazione della giudice Nina Spälti Giannakitsas, cancelliera Marcella Lurà. A._______, Russia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 7 maggio 2008 / N . Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-3056/2008 Fatti: A. Il 3 marzo 2008, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 17 marzo e del 28 aprile 2008), d'avere lasciato il suo Paese nel [...] del 2008 per il timore d'essere ucciso da aderenti ad un gruppo di skinheads, fra i quali un suo vicino di casa, che lo consideravano uno straniero, poiché sua madre è georgiana (il padre, che sarebbe deceduto nel [...], sarebbe però stato russo). Il richiedente sarebbe stato aggredito 4 o 5 volte, la prima all'età di 14 o 15 anni e l'ultima il [...] 2007. In tale circostanza, sarebbe stato colpito all'addome con un coltello e avrebbe subito un micro infarto. Sarebbe stato ricoverato in ospedale per due settimane. Avrebbe sporto denuncia personalmente rispettivamente la stessa sarebbe stata presentata dalla madre e dallo zio. Avrebbe però deciso d'espatriare perché non sarebbe stato in grado di dimostrare le aggressioni subite e, pertanto, di fare arrestare gli autori delle stesse. Non avrebbe mai avuto problemi con le autorità russe. B. Il 7 maggio 2008, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). L'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Russia siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 9 maggio 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Pagina 2
D-3056/2008 Diritto: 1. Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano. 4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il ricorrente non ha addotto motivi che possano giustificare la mancata tempestiva esibizione di documenti di viaggio o d'identità. Dall'altro lato, ha ritenuto inconsistenti le allegazioni decisive in materia d'asilo presentate dall'insorgente, siccome vaghe, stereotipate e divergenti, segnatamente in merito ai suoi aggressori, al luogo ed alle modalità delle aggressioni ed all'autore delle denunce sporte. L'autorità inferiore ha altresì considerato che non sono necessari degli ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente. 5. Nel ricorso, il ricorrente sostiene di avere posseduto due documenti ufficiali russi, segnatamente la carta d'identità (da lui definita Pagina 3
D-3056/2008 passaporto interno) ed il passaporto (da lui definito passaporto per l'estero). Fa valere di non avere potuto esibire documenti di viaggio o d'identità in procedura di prima istanza anteriormente alla pronuncia della decisione impugnata poiché la carta d'identità gli è stata ritirata dalle autorità al momento del rilascio del passaporto ed il passaporto è andato perso nel corso dell'aggressione di cui è stato vittima nel [...] del 2007. Già il 10 marzo 2008, avrebbe "attivato" la madre ed il fratello (in procedura di prima istanza aveva dichiarato d'essere figlio unico; v. verbale d'audizione del 17 marzo 2008 pag. 2) alfine di farsi inviare un nuovo passaporto per l'estero. Occorrerebbe tuttavia del tempo prima che possa ottenere quanto richiesto. Ribadisce d'essere stato costretto a fuggire dal suo Paese per le aggressioni subite da parte d'aderenti a gruppi di skinheads che non lo considerano un vero russo, poiché sua madre è georgiana. Segnala che sul corpo reca ancora i segni delle violenze subite. Allega d'essersi rivolto alle autorità statali, segnatamente alla polizia, ma che quest'ultima non avrebbe fatto nulla per aiutarlo. Avrebbe denunciato le aggressioni subite anche in un'intervista rilasciata B._______ e ad un giornale di C._______ (articolo di giornale che avrebbe cercato di produrre). Un suo rientro in Russia sarebbe pure inesigibile, dal momento che rischierebbe d'esservi ucciso. 6. Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c). 6.1 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non Pagina 4
D-3056/2008 sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (DTAF 2007/7 consid. 6). 6.2 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5). 7. Questo Tribunale osserva che il ricorrente, senza valide ragioni, non ha presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli già dal 17 marzo 2008. In particolare, e nella loro imprecisione, non possono ritenersi plausibili le dichiarazioni dell'insorgente secondo le quali avrebbe viaggiato in aereo da Mosca a Francoforte rispettivamente da Mosca a Parigi, secondo la versione, ed infine in treno da Francoforte a Zurigo, passando per Parigi, rispettivamente da Parigi a Zurigo, secondo la versione, senza essere in possesso d'alcuno dei surriferiti documenti, ma di uno falso con altra identità, munito però della sua fotografia (documento poi restituito a Parigi ad una persona che sarebbe rientrata in Russia). Non v'è, altresì, ragione di ritenere che se il ricorrente avesse effettuato dei seri e concreti sforzi per procurarsi tempestivamente un documento di viaggio o d'identità, detti sforzi non avrebbero potuto avere esito favorevole. Infine, se un richiedente non aveva ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi di legge in procedura di prima istanza, non v'è motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito quand'anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-8199/2007 del 18 dicembre 2007 consid. 8 e relativo riferimento). 8. Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una Pagina 5
D-3056/2008 diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione, delle allegazioni decisive in materia d'asilo da lui presentate in corso di procedura. Quest'ultime s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere, nella misura in cui riassunte nel presente giudizio, rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Peraltro, e a prescindere dalla consistenza o meno delle allegazioni decisive presentate, non v'è soprattutto alcun motivo di ritenere che l'insorgente non possa ottenere in Russia un'appropriata protezione statale contro l'eventuale futuro agire illegittimo di skinheads nei suoi confronti, fermo restando che a Mosca – contrariamente a quanto sarebbe accaduto nella sua città natale – il ricorrente non appare avere mai subito aggressioni da parte degli skinheads. In siffatta evenienza, non occorre attendere l'esibizione dell'annunciato articolo di giornale, che riporterebbe il suo caso, il quale nulla cambierebbe all'evidente esistenza di un'appropriata protezione statale contro l'eventuale futuro agire illegittimo dei menzionati terzi. Per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come del tutto prive di fondamento, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dall'insorgente. 9. Ritenuta la manifesta inconsistenza e, per ciò che qui più interessa, irrilevanza delle allegazioni decisive presentate dal ricorrente (v. considerando 8 del presente giudizio), non risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente medesimo (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi). 10. 10.1 Per gli stessi motivi, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Russia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 Pagina 6
D-3056/2008 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 10.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico (esaminati al precedente considerando 10.1). In effetti, anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile d'imporre degli ulteriori chiarimenti, ritenuto altresì che il ricorrente non ha indicato nel gravame che tipo d'accertamenti sarebbero ancora necessari e in quale ambito. 10.3 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva nondimeno che in Russia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. 10.4 Inoltre, il ricorrente è giovane ed ha una certa formazione ed esperienza professionale. Egli non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute suscettibili d'opporsi alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici, segnatamente a seguito delle ferite riportate nella lite con altri richiedenti l'asilo il [...] 2008 presso il D._______ (cfr. atto A4/2 dell'incarto dell'autorità inferiore). In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per l'insorgente di un adeguato reinserimento sociale in Russia. Per sovrabbondanza, può essere rilevato che secondo le dichiarazioni del ricorrente in patria risiedono ancora, a Mosca, sua madre e suo zio (cfr. verbali d'audizione del 17 marzo 2008 pag. 2 e del 28 aprile 2008 pag. 3). Pagina 7
D-3056/2008 10.5 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 11. Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 12. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 13. L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 10 del presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 14. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 15. Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. Peraltro, e ritenuto che il ricorso era privo di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 16. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili Pagina 8
D-3056/2008 nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 9
D-3056/2008 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 3. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 4. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 5. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione dimora e aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N ; allegato: incarto UFM) - E._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà Data di spedizione: Pagina 10