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Corte IV D-3054/2016
Sentenza d e l 2 9 agosto 2016 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Daniel Willisegger; cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti A._______, nato il (…), alias B._______, nato il (…), alias C._______, nato il (…), alias D._______, nato il (…), Nigeria, alias B._______, nato il (…), alias C._______, nato il (…), Sierra Leone, alias C._______, nato il (…), Stato sconosciuto, ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 15 aprile 2016 / N (…).
D-3054/2016 Pagina 2
Visto: la prima domanda d’asilo che il richiedente ha presentato in Svizzera in data 9 luglio 2002, respinta con decisione negativa del 23 maggio 2003 e cresciuta in giudicato, la seconda domanda d'asilo che il richiedente ha presentato in Svizzera in data 22 giugno 2015, i verbali d'audizione del 29 giugno 2015 (di seguito: verbale 1) e del 14 agosto 2015 (di seguito: verbale 2), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 15 aprile 2016, notificata all'interessato il 18 aprile 2016 (cfr. atto B 14/1), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d’asilo e pronunciato l'allontanamento nonché l'esecuzione dell'allontanamento del richiedente dalla Svizzera, il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 17 maggio 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 18 maggio 2016), con cui l'insorgente ha postulato l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'asilo; in subordine, la concessione dell’ammissione provvisoria; con contestuale domanda di esenzione dal pagamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo; con protestate spese e ripetibili, la decisione incidentale del 23 maggio 2016 con la quale il Tribunale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria ed invitato il ricorrente a versare, entro il 7 giugno 2016, un anticipo pari a CHF 600.– a copertura delle presunte spese processuali con comminatoria d’inammissibilità in caso di decorso infruttuoso del termine, il tempestivo versamento dell’anticipo delle presunte spese processuali avvenuto il 3 giugno 2016, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,
D-3054/2016 Pagina 3 e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che nel corso dell'audizione sulle generalità il richiedente ha dichiarato di essere cittadino della Nigeria di etnia Igbo e confessione cattolica, con ultimo domicilio a Maiduguri (Nigeria) dove avrebbe vissuto dal 2008 fino all’espatrio avvenuto, a suo dire, il 15 o 16 maggio 2015 (cfr. verbale 1, pag. 3 segg.), che sarebbe espatriato poiché, dopo l’arresto e l’uccisione di due suoi coinquilini, insieme all’amico E._______ sarebbero stati sospettati di collaborare con il gruppo Boko Haram; che successivamente, avrebbe vissuto nascosto per un periodo con il sopraccitato amico; che ciononostante, E._______ sarebbe stato rintracciato, arrestato ed ucciso dalla polizia; che temendo un eguale trattamento, avrebbe deciso di lasciare il suo Paese d’origine (cfr. verbale 1, pag. 9 segg.; verbale 2, D89, D92, D117 segg.), che nella decisione querelata la SEM ha considerato contradditorie ed inverosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi le allegazioni del richiedente; che di fatto,
D-3054/2016 Pagina 4 avrebbe dichiarato in un primo momento, di essere andato il 14 giugno 2015, dopo essere stato informato il giorno stesso dell’arresto di E._______, a Sokoto e di aver appreso dall’amico F._______ dell’uccisione di E._______ una volta giunto a destinazione; che in un secondo momento avrebbe affermato di essersi recato a Sokoto il 12 giugno 2015 dopo aver appreso dagli abitanti del villaggio dell’uccisione dell’amico, che avrebbe altresì affermato che F._______ l’avrebbe dapprima portato a Sokoto e, in seguito, accompagnato in Libia; che tale affermazione sarebbe tuttavia in contraddizione con le allegazioni precedenti secondo cui, l’amico lo avrebbe contattato telefonicamente per informarlo dell’uccisione di E._______ una volta giunto a Sokoto, che inoltre, il richiedente avrebbe dichiarato di essersi recato, una settimana prima dell’espatrio, a Lagos per il rinnovo del passaporto; che d’altro canto avrebbe invece esposto, di essere fuggito da Maiduguri per andare a G._______ il 18 maggio 2015, di avervi vissuto nascosto fino al 12 giugno 2015 allorquando sarebbe andato a Sokoto da dove, il medesimo giorno, sarebbe espatriato; che avrebbe ulteriormente modificato le sue versioni, sostenendo di essere andato a Lagos per il rinnovo del passaporto durante la prima settimana di maggio 2015, che non da ultimo, si sarebbe altresì contraddetto sulla data in cui avrebbe lasciato il paese, in quanto dopo aver ripetuto a più riprese di essere espatriato il 15 o 16 maggio 2015, avrebbe poi dichiarato di aver lasciato la Nigeria il 12 o 13 giugno 2015, che in conclusione, la SEM ha respinto la domanda d'asilo pronunciando contestualmente l’allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento, in quanto ritenuto possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile, che nel ricorso l'insorgente contesta le considerazioni dell'autorità inferiore sostenendo di aver commesso poche contraddizioni e di aver saputo fornire, a quelle poche inconciliabilità contestategli nella seconda audizione, delle spiegazioni valide; che di conseguenza l’autorità inferiore non avrebbe accertato la fattispecie correttamente, che inoltre, l’esecuzione dell’allontanamento verso la Nigeria sarebbe inesigibile, giacché in caso di rimpatrio rischierebbe di essere esposto a trattamenti inumani e degradanti, poiché sospettato di collaborare con il gruppo Boko Haram,
D-3054/2016 Pagina 5 che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera; che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr.
D-3054/2016 Pagina 6 DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata), che, come rettamente ritenuto nella querelata decisione, il Tribunale ritiene inverosimili le dichiarazioni decisive in materia d'asilo rese dal ricorrente in corso di procedura; che nella fattispecie le allegazioni risultano contradditorie su punti essenziali; che il ricorrente non ha addotto in sede di ricorso, al di là di generiche censure, argomenti o prove che siano suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni presentate si esauriscono infatti in mere affermazioni di parte, non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, che non si spiega, come un avvenimento importante, quale l’arresto e l’uccisione dell’amico E._______ – apparentemente sospettato come il ricorrente di essere un membro di Boko Haram (cfr. verbale 1, pag. 10) – e rivelatosi uno dei fattori determinanti per l’espatrio, sia stato esposto così incoerentemente; che l’insorgente ha effettivamente dichiarato nell’audizione sulle generalità che, l’amico era stato arrestato il 14 giugno 2015, egli si era recato lo stesso giorno a Sokoto ed aveva appreso dell’uccisione tramite telefonata dell’amico F._______ (cfr. verbale 1, pagg. 10-11); che ha poi affermato, di aver appreso dagli abitanti di G._______ (cfr. verbale 2, Q130) che E._______ era stato arrestato il 12 giugno 2015 ed ucciso il giorno stesso (cfr. verbale 2, Q117 e Q129) e di aver in seguito lasciato G._______ per recarsi a Sokoto (cfr. verbale 2, Q133), che tale incongruenza non può essere ritenuta di poco conto, che in secondo luogo, anche le dichiarazioni in merito al viaggio d’espatrio dalla Nigeria, in particolare la partenza da Sokoto rispettivamente da G._______, risultano essere manifestamente contradditorie; che il ricorrente ha affermato nell’audizione federale, di essere stato trasportato da F._______ fino a Sokoto e successivamente di aver viaggiato assieme a lui fino al raggiungimento della Libia (cfr. verbale 2, Q134 e Q141); che tuttavia, nel corso dell’audizione sulle generalità, egli ha dichiarato che l’amico F._______ lo aveva contattato telefonicamente per informarlo dell’accaduto quando lui si trovava a Sokoto (cfr. verbale 1, pag. 11), che se il richiedente avesse realmente vissuto gli avvenimenti addotti nella maniera da lui esposta, dovrebbe essere in grado di ricordare senza contraddizioni eventi rilevanti quali, a titolo d’esempio, le persone che lo hanno aiutato ad espatriare nonché il momento e coloro che lo hanno informato degli avvenimenti determinanti,
D-3054/2016 Pagina 7 che inoltre, anche le allegazioni addotte in merito al giorno dell’espatrio risultano palesemente inverosimili; che il richiedente ha in corso di procedura presentato diverse varianti non conciliabili tra loro; che invero ha dichiarato di essersi recato, una settimana prima dell’espatrio, a Lagos per il rinnovo del passaporto (cfr. verbale 1, pagg. 6-7); che tuttavia, ha in seguito sostenuto, di aver vissuto nascosto dalla fuga da Maiduguri il 18 maggio 2015 all’espatrio (cfr. verbale 2, Q84-85, Q110-111, Q133); che in un’ulteriore dichiarazione ha addirittura preteso, di aver avviato le pratiche per il rinnovo del passaporto la prima settimana di maggio 2015 (cfr. verbale 2, Q174-176), che durante l’audizione sulle generalità ha altresì dichiarato – se pur correggendosi nel corso dell’audizione stessa (cfr. verbale 1, pag. 11) – di essere espatriato il 15 o 16 maggio 2015 (cfr. verbale 1, pag. 4, pag. 5, pag. 7), per poi rettificare la data dapprima al 13 giugno 2015 (cfr. verbale 1, pag. 11) e successivamente al 12 giugno 2015 (cfr. verbale 2, Q85), che contrariamente a quanto sostenuto, non ha fornito una spiegazione plausibile atta giustificare le sue contradizioni; che egli si è limitato, una volta reso attento dalle autorità, a ritrattare le date degli avvenimenti, che di conseguenza, per tutte queste ragioni, le dichiarazioni dell'insorgente sono inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi, per il che, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo, destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio di unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, all’art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr, RS
D-3054/2016 Pagina 8 142.20), giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che, giusta l'art. 83 cpv. 3 LStr, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), che, in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo paese d'origine ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi), che ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che la situazione vigente in Nigeria non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolge l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale, che inoltre, neanche dalla situazione personale dell'insorgente emergono indizi da cui desumere che egli sarà concretamente in pericolo in caso di ritorno in Nigeria; che invero, egli è giovane, ha finito le scuole dell’obbligo e ha esperienza professionale come venditore (cfr. verbale 1, pag. 4); che malgrado nel Paese d’origine risieda soltanto una sorella, si può partire dal presupposto che egli disponga di una buona rete sociale, avendovi vissuto
D-3054/2016 Pagina 9 parecchi anni (cfr. verbale 1, pag. 5); che del resto, egli ha vissuto per diversi anni senza una rete famigliare (cfr. verbale 1, pag. 5 seg.), che in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/2 consid. 9.3.2), che pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto, che visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 600.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e vengono prelevate sull’anticipo di CHF 600.– versato il 3 giugno 2016, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
D-3054/2016 Pagina 10 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico del ricorrente. Esse sono prelevate sull’anticipo spese di CHF 600.– versato il 3 giugno 2016. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
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