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Bundesverwaltungsgericht 19.05.2009 D-3037/2009

19 mai 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,532 mots·~18 min·1

Résumé

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Texte intégral

Corte IV D-3037/2009 {T 0/2} Sentenza d e l 1 9 maggio 2009 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione della giudice Claudia Cotting; cancelliera Lydia Lazar Köhli. A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), Armenia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM dell'8 maggio 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-3037/2009 Visto: la domanda d'asilo che il ricorrente ha presentato il 22 marzo 2009 in Svizzera, il documento che l'UFM ha rimesso all'interessato il medesimo giorno e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo, i verbali d'audizione del 31 marzo 2009 e del 28 aprile 2009, la decisione dell'UFM dell'8 maggio 2009, notificata al ricorrente il medesimo giorno, il ricorso inoltrato dall'insorgente in data 11 maggio 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato), l'incarto dell'UFM, trasmesso a codesto Tribunale via fax in data 12 maggio 2009, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato : che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui agli artt. 48 cpv. 1 e 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, Pagina 2

D-3037/2009 che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della sua domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato sostanzialmente di essere cittadino armeno nato e residente a C._______, che egli ha dichiarato di avere cominciato a lavorare nell'ambito della campagna elettorale del candidato alle presidenziali D._______ al (...) o, secondo un'altra versione, al (...) e di essersi, in tale ambito, spostato a E._______, in data (...), per una manifestazione, alla quale avrebbe partecipato in funzione di (...); che egli sarebbe stato presente all'attacco del 1° marzo 2008 da parte della polizia e dei sostenitori del candidato F._______, durante il quale diversi manifestanti furono feriti e arrestati; che lui stesso sarebbe stato colpito al (...), ma sarebbe riuscito a fuggire con altri compagni, rifugiandosi nel suo luogo natìo; che ancora (...) (o, secondo una seconda versione, nel [...]) egli avrebbe lasciato C._______ e si sarebbe rifugiato a G._______, dove avrebbe trascorso (...) mesi; che, infine, nel (...), egli sarebbe espatriato in quanto si sarebbe sentito osservato e ricercato da funzionari statali vicini al neo eletto F._______, che, privo di documenti, senza subire controlli e transitando da diversi paesi, egli avrebbe infine raggiunto la Svizzera in data (...), che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identità, eccetto la fotocopia del suo passporto e di altri tre documenti, che, nella decisione dell'8 maggio 2009, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1 lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie, Pagina 3

D-3037/2009 che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Armenia siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente sottolinea dapprima che l'avere consegnato le fotocopie di alcuni suoi documenti sarebbe un chiaro indizio della sua volontà di collaborare con le autorità svizzere; che egli lamenta di non avere avuto abbastanza tempo a disposizione per farsi spedire gli originali di tali documenti da amici risiedenti in Patria; che, oltre alla censura di cui sopra, il ricorrente contesta che nel caso concreto non ricorrano i presupposti dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi circa la necessità di ulteriori chiarimenti per l'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento: in particolare, egli asserisce di avere fornito dichiarazioni dettagliate e prive di contraddizioni, di essere stato oggetto di persecuzioni da parte delle autorità armene, di temere di essere arrestato in caso di rientro in Patria e di essere ivi esposto a concreti pericoli e a trattamenti inumani e degradanti, ragione per cui l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe da considerarsi inesigibile, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo; che egli ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), Pagina 4

D-3037/2009 che, sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2007/7 consid. 6), che, nel caso concreto, l'insorgente ha esibito le fotocopie del passaporto, della tessera militare, del certificato di nascita e della carta sociale, che gli sarebbero state inviate via telefax (cfr. verbale audizione del 28 aprile 2009 pag. 4/D23), che a tale proposito codesto Tribunale rileva però che la copia del passaporto non costituisce manifestamente un documento valido ai sensi della legge (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale E-7458/2007 del 2 novembre 2007 consid. 3.1), che, peraltro, in considerazione di quanto precedentemente enunciato, nemmeno le copie degli altri documenti presentati costituiscono un documento valido ai sensi di legge, che il ricorrente ha dichiarato di avere viaggiato sempre senza documenti (cfr. verbale audizione del 28 aprile 2009 pag. 4/D19) e di non avere mai subito controlli (cfr. verbale audizione del 31 marzo 2009 pag. 10 in fine), benché comunque, dalle sue dichiarazioni risulti che egli sarebbe transitato da diversi Paesi (cfr. ibidem pag. 10); che, d'altra parte, egli non è stato in grado né di indicare tali Paesi per nome (cfr. ibidem pag. 10), né di dire da dove avrebbe varcato il confine svizzero (cfr. ibidem pag. 11), che le indicazioni dell'insorgente in merito al viaggio intrapreso, alle sue modalità ed alle sue tappe risultano vaghe e non corroborate da elementi descrittivi concreti che ne supporterebbero la verosimiglianza; che, inoltre, varcare il confine di Schengen senza documenti e senza subire controlli, come il ricorrente ha dichiarato di avere fatto, costituisce al momento attuale un'impresa pressoché impossibile, Pagina 5

D-3037/2009 che, pertanto, questo Tribunale ritiene che il ricorrente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte, che in sede di audizione l'insorgente ha dichiarato di essere partito senza documenti in originale, giustificando tale comportamento dapprima con la partenza frettolosa dal suo Paese (cfr. verbale audizione del 31 marzo 2009 pag. 6) ed in un secondo tempo con la convinzione di non averne bisogno durante il viaggio (cfr. verbale audizione del 28 aprile 2009 pag. 4/D21); che tali giustificazioni per avere lasciato a casa segnatamente il passaporto sono in contraddizione con il fatto di averne portato con sé una copia, giacché mal si comprende come portare con sé la copia di un documento richieda meno tempo rispetto a prendere seco l'originale, rispettivamente come una copia del passaporto possa essere utile durante il viaggio d'espatrio, mentre questo non sia il caso per l'originale, che il ricorrente ha altresì dichiarato di non avere intrapreso nulla, durante il tempo concessogli, al fine di procurarsi dei documenti in originale, perchè non avrebbe saputo come e per timore di essere rintracciato (cfr.ibidem pag. 3/D6-9 e pag. 4/D14); che, d'altronde, non soccorrono l'insorgente le stereotipate allegazioni ricorsuali secondo le quali egli, per non essere rintracciato, dovrebbe far capo ad amici per un invio non postale dei documenti e disporre quindi di più tempo, che però le autorità non gli avrebbero concesso (cfr. ricorso pag. 2); che vi è infatti da notare che dall'arrivo in Svizzera del ricorrente all'audizione sui fatti del 28 aprile 2009 è trascorso più di un mese, nel quale egli avrebbe potuto per lo meno avviare tentativi in tal senso, rimanendo invece, come risulta dagli atti, completamente inattivo; che, infine ed alla luce dell'inverosimiglianza del suo racconto in merito ai suoi motivi d'asilo (v. più sotto), il suo timore di essere rintracciato dalle autorità non può essere ammesso quale giustificazione valida per la mancata produzione, fino ad oggi, di documenti originali, che il fatto che il ricorrente non si sia in alcun modo adoperato per procurarsi dei documenti ed abbia cercato di giustificarsi – senza alcun fondamento – è un'ulteriore conferma della dissimulazione dei documenti da parte dello stesso, ritenuto che – di regola – chi ne è già in possesso e si limita a dissimularli, non intraprende alcunché per procurarsene di nuovi, Pagina 6

D-3037/2009 che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio intrapreso dall'Armenia, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità rispettivamente il mancato inoltro dei documenti in originale, il TAF ha ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità valido ai sensi di leggi, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5), che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato per scappare dalla polizia e da funzionari vicini al presidente, che lo starebbero cercando a causa della sua partecipazione alla campagna elettorale del candidato dell'opposizione D._______ rispettivamente perchè sarebbe stato testimone di fatti gravi perpetrati dalla polizia durante le manifestazioni del 1° marzo 2008; che il ricorrente ha altresì affermato di temere di essere arrestato ingiustamente in caso di ritorno in Armenia (cfr. ricorso pag. 2), che l'autore del gravame non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi), Pagina 7

D-3037/2009 che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, al quale può essere rimandato, che, come rettamente evidenziato dall'autorità inferiore, la vicenda raccontata dall'insorgente a sostegno della sua domanda d'asilo è contraddittoria, inconsistente ed inverosimile: basti innanzitutto rilevare che il ricorrente si è contraddetto in merito alla data in cui avrebbe iniziato a lavorare per la campagna elettorale di D._______, indicando dapprima il (...) (cfr. verbale audizione del 31 marzo 2009 pag. 8), ed in seguito il (...) (cfr. verbale audizione del 28 aprile 2009 pag. 7/D53); che egli avrebbe dimostrato di avere scarsa conoscenza degli eventi che stanno alla base del suo racconto, indicando erroneamente che le elezioni presidenziali del 2008 sarebbero iniziate il 19 febbraio 2008, per continuare fino al 27-28 febbraio 2008 (cfr. ibidem pag. 9/D70-72), quando è fatto noto – come ha rettamente sottolineato l'autorità inferiore – che le stesse siano invece avvenute unicamente in data 19 febbraio 2008 ed i risultati comunicati il giorno dopo (cfr. ad es. http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/7254121.stm ); che il ricorrente si contraddice anche circa la sua partenza da C._______ in direzione di G._______: secondo una prima versione, egli sarebbe partito in (...) (cfr. verbale audizione del 31 marzo 2009 pag. 2), mentre in una seconda versione egli indica la (...) dopo gli scontri del 1° marzo 2008 quale data di partenza, vale a dire circa (...) mesi prima (cfr. ibidem pag. 8-9 e verbale audizione del 28 aprile 2009 pag. 7/D45); che non è logico il fatto che egli, prima di espatriare, sia rimasto a G._______ per ben (...) mesi, nonostante, come egli stesso dichiara, anche lì non si sarebbe sentito sicuro (cfr. verbale audizione del 30 marzo 2009 pag. 9); che anche la partenza stessa dall'Armenia non risulta comprensibile, né logica: infatti, dalle dichiarazioni rese in sede di audizione, risulta che egli avrebbe basato il suo presentimento di essere spiato e ricercato da polizia e funzionari sempre unicamente su supposizioni personali, senza però avere mai intrapreso alcunché, durante gli asseriti (...) mesi trascorsi a G.________, per comprovarne la fondatezza, limitandosi a constatare la presenza di veicoli sconosciuti nei suoi paraggi come "cosa molto strana" (cfr. verbale audizione del 28 aprile 2009 pag. 7/D43); che, come egli stesso dichiara, oltre alla presenza di automobili sospette, niente di concreto ed indirizzato alla sua persona sarebbe successo dopo le manifestazioni del 1° marzo 2008 (cfr. ibidem pag. 7/D44), Pagina 8 http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/7254121.stm

D-3037/2009 che, peraltro, in fase ricorsuale, il ricorrente non si è espresso in merito alle contraddizioni sollevate dall'autorità inferiore nella decisione impugnata; che egli si è invece limitato a ribadire di temere per la propria vita, allegando di essere stato oggetto di persecuzioni da parte delle autorità armene, senza però addurre elementi concreti atti a suffragare tale tesi, che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente, che, ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive presentate dal ricorrente (v. sopra), non risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente medesimo (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi), che, inoltre, dalle carte processuali non emerge alcun elemento suscettibile d'imporre misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi), che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi , che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), Pagina 9

D-3037/2009 che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Armenia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo Paese d'origine è ammissibile, che, inoltre, la situazione vigente in Armenia – che non è, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale – non sembra ostare di per sé alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento verso detto Paese, che, per quanto attiene alla situazione personale dell'insorgente, egli è (...) e in buona salute, ha terminato la scuola dell'obbligo (cfr. verbale audizione del 31 marzo 2009 pag. 4) e dispone di un'esperienza professionale di diversi anni quale (...) (cfr. ibidem pag. 3); che egli, inoltre, può beneficiare in Patria di una rete sociale, potendo fare riferimento ai (...), a due (...) ed alla (...) (cfr. ibidem pag. 5), che, d'altra parte, il ricorrente non ha fatto valere in sede di ricorso dei problemi medici suscettibili d'ostare alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento (v. in merito Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che ad un esame degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza degll'insorgente in Svizzera per motivi medici, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr): il Pagina 10

D-3037/2009 ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole (art. 65 PA), la domanda d'assistenza giudiziaria parziale è respinta, che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 11

D-3037/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'assistenza giudiziaria parziale è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]) - H._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli Data di spedizione: Pagina 12

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