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Corte IV D-2998/2018
Sentenza d e l 1 3 luglio 2020 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l’approvazione del giudice Markus König, cancelliere Manuel Piazza.
Parti A._______, nato il (…), Iran, ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 20 aprile 2018 / N (…).
D-2998/2018 Pagina 2 Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 4 gennaio 2016, i verbali d'audizione del 20 gennaio 2016 (di seguito: verbale 1) e del 19 marzo 2018 (di seguito: verbale 2), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 20 aprile 2018, notificata il 24 aprile 2018 (cfr. risultanze processuali), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile, il ricorso del 23 maggio 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 24 maggio 2018), con cui il ricorrente ha concluso all'annullamento della decisione impugnata, al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo in Svizzera; in subordine alla concessione dell'ammissione provvisoria; altresì ha presentato una domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, la conferma di ricevimento del gravame indirizzata il 25 maggio 2018 al ricorrente dal Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), lo scritto del 24 novembre 2019, con cui il ricorrente ha informato sulla sua situazione lavorativa e sulle sue conoscenze di italiano, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,
e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che la presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 della LAsi),
D-2998/2018 Pagina 3 che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa, che i requisiti relativi ai termini di ricorso (vart. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che il richiedente, cittadino iraniano, sarebbe espatriato a causa dell’assenza di rispetto per i diritti dell’uomo nel suo Paese d’origine; perché avrebbe partecipato a una manifestazione degli impiegati della ditta per la quale lavorava, alcuni dei quali sarebbero stati arrestati; e perché suo padre avrebbe dovuto informare le autorità iraniane dell’espatrio del figlio, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e
D-2998/2018 Pagina 4 lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che nella querelata decisione l'autorità inferiore ha considerato non rilevanti i motivi d’asilo del ricorrente, perché questi si sarebbe riferito, in legame con la situazione in materia dei diritti dell’uomo, a minacce ipotetiche ma non a problemi personali; perché la sola partecipazione a una manifestazione non sarebbe un indizio concreto di future persecuzioni, tanto più che il ricorrente sarebbe partito prima dell’arrivo della polizia e in seguito non avrebbe riscontrato alcun problema; perché coloro che depositano una domanda d’asilo all’estero in Iran non rischierebbero, per questo solo motivo, persecuzioni; e perché, per la partenza illegale dall’Iran, il ricorrente rischierebbe solo una multa, che con ricorso l'insorgente avversa la valutazione della SEM, asserendo che al fratello, impiegato municipale, sarebbero state richieste indicazioni sulla persona del ricorrente, perché questi avrebbe parlato male su internet di quanto sarebbe successo in ditta, che la tesi ricorsuale non può essere seguita, che i motivi d'asilo addotti dall'interessato sono irrilevanti, che la definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all’art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine, che gli atti pregiudizievoli, per essere pertinenti, devono essere direttamente indirizzati nei confronti della persona del richiedente l’asilo, che, per essere considerate rilevanti in materia d’asilo, le misure adottate debbono raggiungere una certa intensità e rendere l’esistenza nel paese d’origine oggettivamente non sopportabile,
D-2998/2018 Pagina 5 che in relazione all’allegata problematica del rispetto dei diritti dell’uomo in Iran si tratta di circostanze non riconducibili ad una delle cause esposte esaustivamente all’art. 3 cpv. 1 LAsi, non direttamente indirizzate nei confronti della persona del richiedente l’asilo e non sufficientemente intense, che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5); che sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni; che infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti); che sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi; che non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti), che dalla sua partecipazione a una manifestazione, alcuni dei partecipanti alla quale sarebbero stati arrestati, non risulta un fondato timore di future persecuzioni; che invero, come da egli stesso asserito, per la partecipazione alla manifestazione non avrebbe interessato in alcun modo le autorità iraniane, non subendo segnatamente alcuna ricerca o atto repressivo mentre ancora si trovava in patria (cfr. verbale 1, 7.02 e verbale 2, D63 e 76), che l’argomento sollevato in sede di ricorso e i mezzi di prova allegati ad esso non giustificano una diversa valutazione del caso, che, infatti, il solo fatto che al fratello del ricorrente siano state chieste indicazioni su quest’ultimo non implica che ciò sia finalizzato all’attuazione di misure persecutorie,
D-2998/2018 Pagina 6 che, quanto alle conoscenze professionali e linguistiche acquisite in Svizzera dall'interessato e comprovate dai documenti allegati allo scritto del 24 novembre 2019, il Tribunale osserva che esse non sono rilevanti ai sensi dell'asilo, che neppure le sole evenienze di aver lasciato illegalmente il suo paese d’origine e di aver introdotto una domanda d’asilo all’estero sono sufficienti, prese a sé stanti o sommate – anche con gli elementi succitati –, per costituire un fondato timore di future persecuzioni (cfr. sentenza del Tribunale D-4984/2015 del 13 luglio 2017 consid. 6.3.5 e relativi riferimenti), che di conseguenza le condizioni d’ammissione di un motivo soggettivo insorto dopo la fuga, ai sensi dell’art. 54 LAsi, non sono nella fattispecie realizzate, che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI (RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che nel proprio gravame l'insorgente ritiene che tale conclusione debba essere disattesa, perché in caso di allontanamento verrebbe sottoposto a
D-2998/2018 Pagina 7 trattamenti inumani e degradanti e perché la situazione per quanto concerne il rispetto dei diritti dell’uomo in Iran sarebbe pessima, che tuttavia, anche agli occhi del Tribunale, non vi sono in casu elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente, che anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI), che inoltre, stante il fatto che in Iran non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica e che la situazione personale del ricorrente non dà adito a dubbi quanto al rischio di una messa in pericolo concreta, l'esecuzione dell'allontanamento risulta parimenti ragionevolmente esigibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 4 LStrI), che nemmeno la situazione personale dell'interessato risulta d'impedimento all'esecuzione dell'allontanamento; che l'insorgente è giovane ([…] anni), ha frequentato le scuole per complessivi 15 anni concludendole col diploma di geometra, ha già esercitato questa professione e in Iran viveva con il fratello e la sorella minori presso i genitori, con i quali è in contatto, che il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria, senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 e relativi riferimenti; DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3), che infine, nemmeno risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento; che il ricorrente dispone di una copia del passaporto e una copia certificata conforme della carta d’identità e, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni ulteriore documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12),
D-2998/2018 Pagina 8 che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata, che ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che visto l’esito della procedura le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
D-2998/2018 Pagina 9 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 3. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Manuel Piazza
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