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Bundesverwaltungsgericht 01.06.2011 D-2990/2011

1 juin 2011·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,091 mots·~15 min·1

Résumé

Asilo (non entrata nel merito / assenza di documenti) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 23 maggio 2011

Texte intégral

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2990/2011 Sentenza del 1° giugno 2011 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Pietro Angeli-Busi; cancelliere Carlo Monti. Parti A._______, nato il (…), Algeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 23 maggio 2011 / N […].

D-2990/2011 Pagina 2 Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (…) in Svizzera; il documento che l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con la comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo; i verbali d'audizione 27 aprile 2011 (di seguito: verbale 1) e del 23 maggio 2011 (di seguito: verbale 2); il verbale di decisione dell'UFM del 23 maggio 2011, notificato all'interessato il giorno stesso (cfr. risultanze processuali); il ricorso del 25 maggio 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato, data d'entrata 26 maggio 2011); gli atti dell'UFM trasmessi via fax a codesto Tribunale in data 26 maggio 2011; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), in virtù dell'art. 31 LTAF,

D-2990/2011 Pagina 3 giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), e che è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa; che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa; che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti; che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino algerino, di essere nato e di aver vissuto fino al 2008 a B._______ e con ultima residenza presso diversi amici ad C._______, Algeria (cfr. verbale 1, pagg. 1 seg.); che il richiedente, avrebbe lasciato l'Algeria a fine dicembre del 2010, in quanto nel 2008 avrebbe tentato di espatriare fuggendo via mare con altre persone tra cui D._______ e E._______, due compaesani

D-2990/2011 Pagina 4 dell'insorgente, i quali a causa d'una collisione con un'altra nave sarebbero deceduti; che i fratelli dei due ragazzi deceduti riterrebbero il richiedente responsabile della loro morte; che questi ultimi l'avrebbero aggredito con un'arma da taglio ferendolo al viso (verbale 1, pag. 5); che quindi, temendo per la sua vita, si sarebbe recato in automobile a F._______ (Tunisia) per poi giungere a G._______ dove si sarebbe imbarcato per la Sicilia (Italia) pagando un passatore; che, giunto in Italia, il 28 gennaio 2011, avrebbe soggiornato tre giorni in Sicilia in una località sconosciuta per poi recarsi in treno a H._______ dove avrebbe vissuto illegalmente presso un conoscente fino al (…); che in codesta data, sempre per mezzo del treno, sarebbe poi giunto in Svizzera a I._______ dove ha depositato la propria domanda d'asilo (cfr. verbale 1, pagg. 7 seg.); che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il ricorrente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi sarebbe realizzata nel caso di specie; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi e contestualmente ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Algeria siccome lecita, esigibile e possibile; che, nel ricorso, l'insorgente ha, per ciò che concerne la mancata consegna di documenti d'identità, riconfermato quanto già affermato nei verbali d'audizione; che, infatti, egli ribadisce d'averli lasciati al passatore in Tunisia e che sarebbe stato impossibile ottenerne dei nuovi in 48 ore (cfr. ricorso, pag. 2); che, per quanto riguarda i suoi motivi d'asilo, ha riproposto i fatti che l'avrebbero portato all'espatrio; che egli sostiene, in aggiunta, che l'Algeria sarebbe un paese terribile in quanto dominano l'ingiustizia, il terrorismo e la violenza; che, pertanto, egli ritiene che si dovrebbe assodare l'inesigibilità dell'esecuzione del suo allontanamento dalla Svizzera, poiché la sua vita sarebbe in serio pericolo; che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per

D-2990/2011 Pagina 5 una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo, subordinatamente, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal versamento anticipato delle presunte spese processuali; che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito d'una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, secondo l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza d'un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c); che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative (DTAF 2007/7 consid. 5); che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (DTAF 2007/7 consid. 6); che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza d'oltre un mese dalla presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri; che, per di più, egli ha dichiarato d'aver lasciato il passaporto e la carta d'identità al passatore in Tunisia in quanto gli avrebbe consigliato di viaggiare senza documenti (cfr. verbale 1, pag. 4 e verbale 2, pag. 3); che, alla domanda di cosa avrebbe fatto per procurarsi i documenti d'identità o di viaggio dopo essere venuto a conoscenza dell'incombenza di dover fornirne uno nelle 48 ore dopo l'inoltro della domanda d'asilo, egli ha dichiarato in sede di prima audizione di non aver fatto nulla ma che avrebbe cercato di contattare il passatore per riuscire ad ottenere i detti

D-2990/2011 Pagina 6 documenti (verbale 1, pag. 5); che, altresì, nella seconda audizione ha dichiarato di non aver contattato il passatore, poiché non avrebbe i soldi necessari per effettuare la chiamata perché i soldi che ha ricevuto dal Centro di registrazione li avrebbe utilizzati per comprarsi le sigarette (cfr. verbale 2, pag. 2); che, oltre a ciò, interrogato sul proprio viaggio, egli ha rilasciato dichiarazioni evasive ed incongruenti; egli ha dichiarato d'aver lasciato l'Algeria il (…) a bordo di un'automobile e che giunto a F._______ avrebbe vissuto in un albergo con un amico; avrebbe poi proseguito fino G._______ dove avrebbe soggiornato tre giorni per poi imbarcarsi verso l'Italia il 27 gennaio 2011; che il 28 gennaio 2011 sarebbe sbarcato in Sicilia e che vi avrebbe soggiornato per tre giorni presso un amico marocchino in una città a lui sconosciuta; che sarebbe poi giunto a H._______, in treno, viaggiando senza alcun documento e senza subire mai un controllo, dove avrebbe vissuto con un conoscente fino al (…) asserendo, tuttavia, in seconda audizione, che vi avrebbe vissuto per un mese e mezzo; che di qui, avrebbe proseguito il viaggio, sempre in treno, fino a I._______, dove ha depositato la propria domanda d'asilo in data (…) (cfr. verbale 1, pagg. 7 seg. e verbale 2, pag. 3); che, pertanto, questo Tribunale ritiene che l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte; che, in particolare, appare totalmente inverosimile che egli sia giunto in Svizzera senza ricordare dettagli importanti del viaggio, e che, oltracciò, giova rilevare che varcare il confine Schengen senza subire alcun controllo, come l'insorgente ha dichiarato di aver fatto, risulta a tutt'oggi quantomeno difficoltoso; che argomentazioni come quelle addotte appaiono tutte verosimilmente inattendibili; che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il Tribunale ha ragione di concludere che il ricorrente dissimuli i propri documenti per i bisogni della causa; che, di conseguenza, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli

D-2990/2011 Pagina 7 stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile; che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente; che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5); che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza d'una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5); che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente d'essere espatriato dall'Algeria, in quanto temerebbe ulteriori aggressioni da parte dei fratelli dei due compaesani del richiedente deceduti in mare in un tentativo d'espatrio, i quali lo riterrebbero responsabile di detto decesso; che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi); che, a mente di questo Tribunale, come rettamente evidenziato dall'autorità inferiore, la vicenda raccontata dall'insorgente a sostegno della sua domanda d'asilo non presenta alcun elemento di verosimiglianza; che basti rilevare innanzitutto che per quanto riguarda l'aggressione all'arma bianca commessa per mano dei fratelli dei due compaesani deceduti nel tentativo d'espatrio dell'ottobre 2008, egli afferma d'essere stato aggredito in una via di B._______ una settimana dopo detto incidente, mentre successivamente dichiara d'essere stato aggredito dieci giorni dopo (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale 2, pag. 4); che egli ha dichiarato che prima dell'accoltellamento si trovava in strada a parlare

D-2990/2011 Pagina 8 con qualcuno e che improvvisamente tre giovani l'avevano aggredito facendolo cadere a terra, che, in seconda audizione ha asserito che si trovava seduto e che improvvisamente si sarebbe ritrovato a terra a causa di uno sgambetto compiuto da parte di uno dei tre aggressori (verbale 1, pag. 6 e verbale 2, pag. 4); che, inoltre egli asserisce di non aver potuto riconoscere i suoi aggressori e che sarebbe stato informato solo all'ospedale della loro identità e che, di conseguenza, mal si comprende la mancata denuncia ai fratelli (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2, pagg. 4 seg.); che, altresì, dalla data dell'aggressione e delle successive minacce alla data d'espatrio sarebbero trascorsi due anni e che, pertanto, appare illogico, in suddette circostanze, aver aspettato due anni prima d'espatriare; che, peraltro, non ha presentato alcuna giustificazione nell'atto ricorsuale atta a spiegare le varie contraddizioni rilevate dall'UFM nella decisione impugnata; che, infine, il timore di subire future aggressioni da parte dei fratelli dei due compaesani deceduti, non costituisce manifestamente un'azione suscettibile di giustificare una protezione internazionale ai sensi del diritto d'asilo, tanto più che non v'è ragione di ritenere che l'insorgente non possa ottenere dalle autorità in Algeria, se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti; che, di conseguenza, i motivi d’asilo evocati sono stati esaminati e rettamente ritenuti dall’autorità inferiore come inverosimili, giusta l’art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi; che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo; che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure d'istruzione complementari ai fini d'accertare l'esistenza d'un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8 pagg. 725-733 e DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 pag. 90 segg.); che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Algeria possa violare

D-2990/2011 Pagina 9 l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 21); che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr, giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 3 LStr); che, inoltre, la situazione vigente in Algeria non appare caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale; che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane e vanta un'esperienza professionale quale gerente (…) e commerciante (cfr. verbale 1, pag. 2); che egli ha altresì confermato d'avere ancora parenti in patria e segnatamente i genitori e i suoi (…) fratelli vivono tuttora a B._______, luogo in cui l'insorgente ha vissuto dalla nascita fino

D-2990/2011 Pagina 10 al novembre del 2008; che, pertanto, si può partire dal presupposto che abbia una fitta rete sociale in patria; che, in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24); che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 4 LStr); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento; che esso non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto; che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);

D-2990/2011 Pagina 11 che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva; (dispositivo alla pagina seguente)

D-2990/2011 Pagina 12 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione:

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