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Bundesverwaltungsgericht 22.06.2009 D-2927/2009

22 juin 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,644 mots·~18 min·1

Résumé

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Texte intégral

Corte IV D-2927/2009 {T 0/2} Sentenza d e l 2 2 giugno 2009 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione della giudice Nina Spälti Giannakitsas; cancelliera Lydia Lazar Köhli. A._______, nato l'(...), Mongolia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 29 aprile 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-2927/2009 Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha inoltrato il 17 agosto 2008 in Svizzera, i verbali d'audizione dell'interessato del 25 settembre 2008 e 31 marzo 2009, la decisione dell'UFM del 29 aprile 2009, notificata all'interessato in data 4 maggio 2009 (cfr. avviso di notifica e di ricevuta sottoscritto dal ricorrente), il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (TAF) il 6 maggio 2009 contro la precitata decisione dell'UFM, la domanda di esenzione dal pagamento dell'anticipo a copertura delle spese processuali, la decisione incidentale del 13 maggio 2009, con la quale il TAF ha considerato il gravame privo di probabilità di esito favorevole ed ha respinto la summenzionata domanda di esenzione dal pagamento dell'anticipo, invitando quindi il ricorrente a versare un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali di CHF 600.- entro il 25 maggio 2009, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di mancato versamento, il pagamento dell'anticipo richiesto, avvenuto tempestivamente in data 14 maggio 2009, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), Pagina 2

D-2927/2009 che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa, che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile, che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e dell'art. 52 PA, nonché dell'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui fatti, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino mongolo di etnia (...) e di essere vissuto, prima dell'espatrio, ad B._______ (Mongolia), che egli ha dichiarato di avere lasciato il suo Paese d'origine in data (...) per sottrarsi ad una condanna infondata per omicidio e quindi ad una pena carceraria di quindici-vent'anni rispettivamente alla pena di morte, che l'interessato ha affermato di essere espatriato senza documenti in direzione della C._______, dove avrebbe trascorso in totale poco più di cinque mesi, prima di lasciare D._______ su di un camion e raggiungere, dopo quattro giorni di viaggio, E._______; che da qui egli si sarebbe spostato in treno fino a F._______, Pagina 3

D-2927/2009 che il ricorrente ha dichiarato di avere sempre viaggiato senza documenti e di non avere mai subito controlli; che egli non è stato in grado di indicare da quali paesi sarebbe transitato per raggiungere la Svizzera, che l'interessato non ha esibito sino da oggi alcun documento d'identità, che, nella decisione del 29 aprile 2009, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1 lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311], e dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all' art. 32 al. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Mongolia siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente contesta che nella fattispecie non sussistano motivi scusabili ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi: egli sottolinea di non avere potuto consegnare alcun documento, non per mancanza di volontà, bensì perchè non avrebbe mai posseduto un passaporto di viaggio, e che il suo passaporto interno come la sua carta d'identità sarebbero rimasti in Mongolia, forse al suo domicilio, che, oltre all'obiezione di cui sopra, il ricorrente contesta che nel caso concreto non ricorrano i presupposti dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi circa la necessità di ulteriori chiarimenti per l'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento; che egli rinvia ai motivi del suo espatrio addotti in fase di audizione e definisce le sue dichiarazioni come precise e dettagliate; che, infine, egli sostiene – allegando al gravame diversi documenti – di soffrire di (...) ed (...), ragione per cui dovrebbe recarsi quasi giornalmente da un medico, e di volere inviare a codesto Tribunale un certificato medico non appena ne sarebbe stato in possesso, Pagina 4

D-2927/2009 che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria; che egli ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che, sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2007/7 consid. 6), che, nel caso concreto, l'insorgente fino ad oggi non ha esibito alcun documento che adempia i criteri testé menzionati, che per quel che riguarda il possesso di un passaporto, egli ha sostenuto in sede di prima audizione di non avere mai avuto né richiesto un passaporto (cfr. verbale audizione del 25 settembre 2008 pag. 3), mentre che, in seguito, egli ha sostenuto di avere avuto un passaporto da viaggio (cfr. verbale audizione del 31 marzo 2009 pag. 3/D7), per nuovamente smentirsi qualche minuto dopo negando tale fatto ed asserendo di avere sempre unicamente posseduto un Pagina 5

D-2927/2009 passaporto interno (cfr. ibidem pag. 3/D8); che anche in merito al possesso di una carta d'identità l'interessato si è più volte contraddetto, adducendo dapprima che un tale documento gli sarebbe stato confiscato dalla polizia mongola al momento dell'arresto (cfr. verbale audizione del 25 settembre 2008 pag. 3), ed allegando poi che il documento di cui parola sarebbe invece presso il suo domicilio (cfr. verbale audizione del 31 marzo 2009 pag. 3/D11), dichiarazione, quest'ultima, pure in contrasto con le allegazioni secondo cui la polizia non gli avrebbe mai restituito il documento (cfr. verbale audizione del 25 settembre 2008 pag. 4) rispettivamente secondo cui egli stesso non avrebbe più rivisto il documento dal momento del sequestro (cfr. verbale audizione del 31 marzo 2009 pag. 3/D16); che l'insorgente ha dichiarato di avere viaggiato dalla Mongolia alla Svizzera passando per la B._______ senza documenti e senza subire controlli (cfr. verbale audizione del 25 settembre 2008 pag. 6); che egli non è stato in grado di indicare da quali Paesi sarebbe transitato per giungere in Svizzera (cfr. ibidem), che le palesi contraddizioni in merito al possesso, in Patria, di passaporto e carta d'identità portano lo scrivente Tribunale a dubitare della verosimiglianza delle allegazioni del ricorrente in merito, che, per di più, varcare il confine di Schengen senza subire controlli, come il ricorrente ha dichiarato di avere fatto, costituisce al momento attuale un'impresa pressoché impossibile, ragione per cui vi è da ritenere che il ricorrente non possa avere viaggiato nelle circostanze descritte, che in sede d'audizione l'insorgente ha dichiarato di non avere potuto presentare documenti perchè non li avrebbe con sé (cfr. verbale audizione del 25 settembre 2008 pag.4), rispettivamente perchè gli sarebbe impossibile, essendo fuggito dal suo Paese, di farseli pervenire (cfr. verbale audizione del 31 marzo 2009 pag. 3/D5), tantopiù che egli non avrebbe, in Patria, nessuna persona a cui potersi rivolgere (cfr. ibidem pag. 4/D20-23); che, stando alle sue stesse dichiarazioni, il ricorrente – per la vicenda dell'arresto – avrebbe fatto capo ad un avvocato (cfr. verbale audizione del 25 settembre 2008 pag.4 e verbale d'audizione del 31 marzo 2009 pag. 13/D130), ragione per cui non si capisce come mai egli non lo possa contattare anche per la causa di specie, Pagina 6

D-2927/2009 che, d'altronde, non soccorrono l'insorgente le stereotipate allegazioni ricorsuali secondo cui i suoi documenti sarebbero – dubitandone egli stesso – presso il suo domicilio (cfr. ricorso pag. 2), che il ricorrente non ha quindi effettuato seri e concreti sforzi che avrebbero potuto avere esito favorevole per l'invio dei suoi documenti, ciò che costituisce un'ulteriore conferma della dissimulazione dei documenti da parte sua, ritenuto che, di regola, chi ne è già in possesso e si limita a dissimularli, non intraprende alcunché di concreto per procurarsene di nuovi, che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio intrapreso nonché l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso di documenti d'identità, v'è ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5), che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere stato incarcerato dopo aver colpito il suo superiore con un'arma da fuoco ed averlo così involontariamente ucciso durante una lite sfociata nell'ambito di un tentativo di quest'ultimo di comprare il silenzio del ricorrente circa il sequestro di una grande quantità di superalcolici Pagina 7

D-2927/2009 messo in atto da conoscenti del superiore deceduto; che egli avrebbe lasciato la Mongolia durante un congedo carcerario grazie ad un conoscente della moglie, che il ricorrente ha altresì affermato di temere di essere condannato ad ingiusto titolo alla pena di morte, rispettivamente ad una pena carceraria di quindici-vent'anni per omicidio (cfr. ad esempio verbale audizione del 31 marzo 2009 pag. 13/D135), che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi), che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, oltre ai punti già rilevati dall'UFM, il ricorrente ha reso dichiarazioni contrastanti anche riguardo alla sua attività presso il corpo militare (cfr. verbale audizione del 25 settembre 2008 pag. 2: "Dal 1990 fino al 9 gennaio 2007", verbale audizione del 31 marzo 2009 pag. 4/D27: "Von 1982 bis 2007 [...]") ed alla data del fermo del camion, rispettivamente del suo arresto (cfr. verbale audizione del 25 settembre 2008 pag. 4: "Il 9 gennaio 2007" e pag. 5: "[...] Rettifico, [...] il 10 gennaio 2007", verbale audizione del 31 marzo 2009 pag. 6/D49: "[...] am 10. Januar 2007 [...]"); che egli, durante la prima audizione, ha sostenuto che il suo processo sarebbe stato celebrato nell'(...) tramite due udienze davanti al tribunale della provincia di G._______ (cfr. verbale audizione del 25 settembre 2008 pag. 5), mentre che in fase di seconda audizione egli ha poi sostenuto di non essere mai dovuto apparire davanti ad un tribunale (cfr. verbale audizione del 31 marzo 2009 pag. 11/D102); che il ricorrente ha sostenuto, nella seconda audizione, di avere lasciato la C._______ e raggiunto la Svizzera unicamente perchè a detta di E. – che l'avrebbe raggiunto a H._______ – la polizia l'avrebbe potuto ricercare anche lì (ibidem pag. 7/D49), mentre che tale aspetto centrale della vicenda del ricorrente (centrale perchè da esso sarebbe dipesa la decisione di partire in direzione della Svizzera) non è stato per nulla accennato dal ricorrente durante il racconto libero sui motivi in prima audizione (cfr. verbale audizione del 25 settembre 2008 pag. 5-6); che il fatto che B. – Pagina 8

D-2927/2009 la persona con cui, oltre al suo superiore, avrebbe fatto a botte (cfr. verbale audizione del 31 marzo 2009 pag. 6/D49) – abbia garantito per lui per il congedo dal carcere (cfr. ibidem pag. 12/D114-116) è inattendibile, come lo è pure il fatto che il ricorrente abbia optato per la soluzione estrema dell'espatrio unicamente sulla base dei già menzionati ammonimenti da parte di E., senza intraprendere alcunché per accertarne la fondatezza rispettivamente senza informarsi (ad esempio tramite il suo avvocato) sullo stato della procedura di ricorso messa in atto da lui medesimo e tuttora pendente (cfr. ibidem pag. 11/ D96-97); che, alla luce di quanto appena esposto, vi è ragione di concludere all'inverosimiglianza del racconto reso dal ricorrente a sostegno dei suoi motivi, che d'altronde delle ricerche di polizia o una condanna, secondo leggi nazionali, per reati commessi o presunti tali, sono delle misure statali del tutto legittime che non possono essere qualificate quali persecuzioni pertinenti nell'ottica dell'art. 3 LAsi; che, peraltro, un eventuale errore giudiziario ai danni dell'insorgente non costituisce di per sé un motivo rilevante in materia d'asilo, che, considerata l'evocata inverosimiglianza ed irrilevanza delle dichiarazioni rese dal ricorrente a sostegno della sua domanda d'asilo, non v'è motivo di ritenere che egli non possa ottenere in Patria, se opportunamente sollecitata, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti, rispettivamente non possa beneficiare di un eqo processo in relazione ad eventuali accuse mosse nei suoi confronti, tanto più che dagli atti processuali non traspare che egli abbia mai avuto alcun problema con le autorità nel suo Paese d'origine, che, per sovrabbondanza, nel gravame il ricorrente non si esprime in alcun modo circa le contraddizioni sollevate dall'istanza inferiore, bensì si limita a rimandare ai motivi addotti in fase di audizione e a definire le sue allegazioni precise e dettagliate, che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente, Pagina 9

D-2927/2009 che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo, che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi), che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Mongolia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), Pagina 10

D-2927/2009 che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo Paese d'origine è ammissibile, che, inoltre, la situazione vigente in Mongolia – che non è, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale – non sembra ostare di per sé alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento verso detto Paese, che, per quanto attiene alla situazione personale dell'insorgente, egli dispone di una solida formazione scolastica come pure professionale; che non v'è ragione di dubitare che in Patria egli disponga di una rete sociale, che, d'altronde, il ricorrente non ha fatto valere dei problemi medici suscettibili d'ostare alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento (v. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici; che, infatti, non soccorrono il ricorrente i problemi di salute fatti valere in sede di ricorso ([...] ed [...]): gli allegati al gravame, infatti, riportano diversi valori senza che traspaia chiaramente a cosa esattamente essi si riferiscano, rispettivamente in che chiave sarebbero da leggere, ragione per cui sono da considerarsi inadatti a comprovare alcunché; che il ricorrente, contrariamente all'intenzione espressa nel gravame, fino ad oggi non ha versato alcun certificato medico che comprovi la gravità dei problemi di cui parola, rispettivamente la necessità, per il ricorrente, di recarsi giornalmente da un medico; che, a titolo abbondanziale, il ricorrente avrebbe accesso semplice, in Mongolia, a cure mediche appropriate ai problemi di cui soffrirebbe, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, Pagina 11

D-2927/2009 che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che esse sono computate con l'anticipo spese di CHF 600.- versato dall'insorgente in data 14 maggio 2009, (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 12

D-2927/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Esse sono computate con l'anticipo spese di CHF 600.- versato in data 14 maggio 2009. 3. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato) - UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...] allegato: incarto UFM) - I._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli Data di spedizione: Pagina 13

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