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Bundesverwaltungsgericht 24.08.2017 D-2913/2017

24 août 2017·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,611 mots·~13 min·2

Résumé

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) | Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 20 aprile 2017

Texte intégral

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Corte IV D-2913/2017

Sentenza d e l 2 4 agosto 2017 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l’approvazione della giudice Sylvie Cossy.

cancelliere Lorenzo Rapelli Parti A._______, nata il (…), alias B._______, nata il (…), con i figli C._______, nata il (…), D._______, nata il (…), E._______, nata il (…), F._______, nato il (…), Eritrea, ricorrenti,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (senza esecuzione dell’allontanamento); decisione della SEM del 20 aprile 2017 / N (…).

D-2913/2017 Pagina 2 Visto: la domanda d’asilo che la richiedente ed i figli hanno presentato il 9 febbraio 2016 a seguito dell’autorizzazione ad entrare in Svizzera rilasciatagli dalla SEM il data 4 novembre 2015 (cfr. domanda presentata all’estero il 28 marzo 2012), i verbali d’audizione del 22 febbraio 2016 (di seguito: verbale 1), del 13 ottobre 2016 (di seguito: verbale 2) e del 20 marzo 2017 (di seguito: verbale 3), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 20 aprile 2017, con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d’asilo e pronunciato l’allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera, salvo però non ritenere ragionevolmente esigibile l’esecuzione dello stesso, con conseguente ammissione provvisoria degli interessati, il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 22 maggio 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata: 23 maggio 2017), con cui gli insorgenti hanno postulato l’annullamento della decisione della SEM del 17 marzo 2017 ed il riconoscimento dell’asilo – subordinatamente la restituzione degli atti all’autorità inferiore per una nuova valutazione su tale punto; contestualmente hanno presentato, una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e dal relativo anticipo, con protesta di spese e ripetibili, la decisione incidentale del Tribunale del 2 giugno 2017, poi confermata il 21 giugno 2017, che respingeva la domanda di assistenza giudiziaria invitando i ricorrenti a versare un anticipo a copertura delle presunte spese processuali, il tempestivo versamento dell’anticipo spese, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,

D-2913/2017 Pagina 3 e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro una decisione in materia d’asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che preliminarmente occorre rilevare che, essendo stati i ricorrenti posti al beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento con decisione del 20 aprile 2017, e non avendo in specie essi censurato la pronuncia dell’allontanamento da parte dell’autorità inferiore, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente la questione della concessione dell’asilo e del riconoscimento della qualità di rifugiato, che nel corso dell’audizione sulle generalità la richiedente ha dichiarato essere nata ad Asmara, ove avrebbe vissuto sino all’espatrio (cfr. verbale 1, pag. 1 e segg.), che circa i motivi alla base della sua domanda, ella ha addotto essere stata arrestata in patria nel 2007 ed aver passato un certo tempo in carcere senza accuse ufficiali (cfr. verbale 1, pag. 10; verbale 3, pag. 7 e segg.; si vedano anche gli atti A4 e A26 riguardanti la domanda d’asilo all’estero); che in occasione dell’audizione del 20 marzo 2017 ella ha parimenti dichiarato di aver dovuto far fronte ad alcune problematiche riconducibili all’abbandono del servizio militare (cfr. verbale 3, pag. 7); che alla luce di tali

D-2913/2017 Pagina 4 avvenimenti e dopo essere evasa, la ricorrente sarebbe espatriata illegalmente (cfr. verbale 3, pag. 12); che a titolo complementare ella ha pure espresso il desiderio di vivere al di fuori dell’africa (cfr. verbale 3, pag. 8), che nella decisione querelata, la SEM ha concluso all’inverosimiglianza dell’integralità dei motivi d’asilo addotti dall’interessata, che nel ricorso, l’insorgente, dopo aver richiamato e precisato i fatti esposti in corso di procedura, chiede anzitutto che le incongruenze riscontrate vengano relativizzate sulla base delle particolari difficoltà della procedura scritta e del lungo tempo trascorso, fermo considerato che la domanda depositata all’estero risalirebbe al 2012; che ella sostiene inoltre che parte dei fatti esposti avrebbero avuto luogo ben 20 anni orsono; che per di più, i gravi problemi di salute con cui si sarebbe dovuta confrontare in corso di procedura avrebbero comportato ulteriori difficoltà; che infine, il fatto che alcuni componenti della sua famiglia sarebbero stati riconosciuti quali rifugiati la esporrebbe al rischio che il regime eritreo identifichi anche lei quale oppositrice; che a sostegno delle proprie argomentazioni ella produce in alcune fotografie che la ritrarrebbero durante il servizio militare, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera; che giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi); che occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi); che non sono invece rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato (l’art. 3 cpv. 3 LAsi); che è fatto salvo il rispetto della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30); che a tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità

D-2913/2017 Pagina 5 di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all’esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l’asilo siano sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l’autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti), che anche a mente del Tribunale, parte dei motivi d’asilo invocati dall’interessata risultano inverosimili in quanto manifestamente contraddittori, che occorre anzitutto rilevare come la ricorrente abbia reso ben tre diverse versioni per quanto riguarda l’arresto sul quale ha basato la propria domanda d’asilo, che a tal riguardo ella ha infatti dapprima addotto, nei memoriali presentati all’estero, di essere stata incarcerata con il marito dal 22 maggio 2007 al 10 febbraio 2008 ad Adi Abeito in quanto entrambi, sospettati di essere oppositori del governo, sarebbero stati ingiustamente accusati dalle autorità di voler lasciare il paese per recarsi in Sudan (cfr. atti A4 e A26),

D-2913/2017 Pagina 6 che una volta giunta in Svizzera a seguito dell’accoglimento della sua domanda di entrata, la ricorrente ha invece affermato, nell’ambito dell’audizione, di essere stata arrestata con il marito quando la figlia Canaan aveva due mesi e mezzo (ovvero a metà novembre del 2007), a causa del fatto che quest’ultimo sarebbe stato accusato di complicità nel furto di 270'000.– dollari presso la banca ove lavorava (cfr. verbale 1, pag. 10), che in seguito, al momento di esprimersi nel dettaglio circa i suoi motivi d’asilo nell’audizione ex art. 29 LAsi, la ricorrente ha invece inspiegabilmente modificato nuovamente versione; che ella ha infatti dichiarando di essere stata incarcerata in un penitenziario femminile di Hazhaz dal 22 febbraio 2007 al 10 febbraio 2008 partorendo anche la figlia Canaan durante la detenzione (cfr. verbale 3, pag. 11); che in tale occasione la ricorrente ha ricondotto l’arresto alla sua diserzione dal servizio militare (cfr. verbale 3, pag. 10); che ella ha parimenti allegato essere stata arrestata senza il marito, il quale sarebbe invece stato fermato separatamente due giorni prima sul posto di lavoro (cfr. verbale 3, pag. 9), che del resto, anche le allegazioni riguardanti la circostanza stessa della diserzione risultano incongruenti, che la richiedente ha infatti inizialmente addotto di essere rimasta in servizio attivo sino al suo matrimonio, avvenuto nel 2003 (cfr. atti A4 e A26); che per di più in occasione dell’audizione sulle generalità, ella ha anche espressamente dichiarato di essere stata congedata dopo aver dato alla luce la prima figlia (cfr. verbale 1, pag. 4), che in occasione della prima audizione sui motivi d’asilo l’interessata ha invece asserito essere stata smobilitata nel settembre del 2006 in quanto precedentemente la sua richiesta sarebbe stata rifiutata (cfr. verbale 2, pag. 5), che in ultimo ella ha invece dichiarato di non essere mai stata smobilitata ufficialmente, riconducendo poi le problematiche a lei intercorse proprio a tale diserzione (cfr. verbale 3, pag. 5), che su tali presupposti, quandanche non possa essere messo in dubbio che la ricorrente abbia svolto il servizio militare, va concluso ch’ella non sia stata in grado di rendere verosimile la propria diserzione, che al contrario, ferma considerata anche la sua situazione personale, si può a giusto titolo ritenere che l’interessata sia con maggior probabilità

D-2913/2017 Pagina 7 stata congedata dal servizio di leva (cfr. Landinfo, 20 may 2016, Report Eritrea: National Service, pag. 2 “women from their mid-twenties are probably exempt or discharged from national service because of marriage, birth or on a religious basis”), che le giustificazioni fornite in sede ricorsuale, vista anche l’entità degli elementi d’inverosimiglianza summenzionati, non sono suffiucienti a giustificare un diverso apprezzamento del Tribunale, che per il resto, i restanti motivi deducibili dall’inserto non permettono di concludere quanto all’esistenza in specie di un il rischio di esposizione a trattamenti contrari all’art. 3 LAsi, che anzitutto, in una recente sentenza pubblicata come sentenza di riferimento (D-7898/2015 del 30 gennaio 2017) il Tribunale, dopo approfondita analisi delle attuali informazioni sul Paese (cfr. D-7898/2015 consid. 4.6- 4.11), ha esaminato la questione della rilevanza in materia d’asilo dell’espatrio illegale dall’Eritrea e stabilito che quest’ultimo, da solo, non è sufficiente per ritenere, con una probabilità preponderante, un rischio di subire delle persecuzioni rilevanti in materia d’asilo, che dall’analisi è infatti risultato che molte persone che sono espatriate illegalmente dall’Eritrea hanno potuto farvi ritorno senza particolari problemi per soggiorni di corta durata; che pertanto non si può più presumere con una probabilità preponderante che i cittadini eritrei siano esposti in Patria a sanzioni che per la loro intensità e per le ragioni politiche dello Stato equivalgano seri pregiudizi ai sensi della legge sull’asilo e ciò unicamente a causa dell’espatrio illegale, che un rischio accresciuto di subire una sanzione, può essere riconosciuto unicamente in presenza di elementi supplementari che lascino presupporre che la persona sia malvista dalle autorità eritree (cfr. D-7898/2015 consid. 5.1), che nel presente caso non vi sono però elementi che lascino presupporre l’esistenza di un siffatto rischio in caso di rientro in patria, che in particolare nulla può essere dedotto dal fatto che ad alcuni famigliari della ricorrente sarebbe stato riconosciuto lo statuto di rifugiato; che del resto non vi sono in casu i presupposti per riconoscere un rischio di persecuzione riflessa su tali basi,

D-2913/2017 Pagina 8 che da ultimo, la propensione della ricorrente a vivere al di fuori dell’africa risulta a sua volta manifestamente irrilevante ai fini della concessione dell’asilo, che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che pertanto il ricorso va respinto, che visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull’anticipo spese versato il 3 luglio 2017 (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),

(dispositivo alla pagina seguente)

D-2913/2017 Pagina 9 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, in CHF 750.– sono poste a carico dei ricorrenti e prelevate sull’anticipo spese versato il 4 luglio 2017. 3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all’autorità cantonale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli

Data di spedizione:

D-2913/2017 — Bundesverwaltungsgericht 24.08.2017 D-2913/2017 — Swissrulings