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Bundesverwaltungsgericht 21.10.2008 D-2901/2008

21 octobre 2008·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,145 mots·~11 min·2

Résumé

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Texte intégral

Corte IV D-2901/2008 {T 0/2} Sentenza d e l 2 1 ottobre 2008 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Bruno Huber; cancelliere Carlo Monti. A._______, Mongolia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 25 aprile 2008 / N . Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-2901/2008 Fatti: A. Il 3 marzo 2008, l'interessato ha presentato domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato che una signora di nome B._______ avrebbe offerto alla sua compagna un posto di lavoro come badante in Cina, motivo per il quale la stessa si sarebbe recata ad Ereen, dove, però, sarebbe stata trattenuta in un albergo e costretta a prostituirsi. In seguito, dopo la sua fuga dalla Cina, l'interessato insieme alla sua compagna avrebbero incolpato infruttuosamente la signora B._______. L'interessato avrebbe quindi lasciato la Mongolia, per il timore d'essere ucciso. B. Il 25 aprile 2008, l'UFM non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine, ossia la Mongolia, siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 2 maggio 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle spese processuali. D. Il 14 maggio 2008, il TAF ha considerato nella sua decisione incidentale il gravame siccome privo di probabilità d'esito favorevole ed ha respinto la summenzionata domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle spese processuali. Ha quindi invitato il ricorrente a versare un anticipo di fr. 600.- a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di mancato versamento di detto anticipo. Pagina 2

D-2901/2008 E. Il 21 maggio 2008, il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo richiesto. Diritto: 1. Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano. 4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha rilevato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito la Mongolia nel novero dei Paesi sicuri con decreto del 28 giugno 2000. Dall'altro lato, non ha ritenuto che emergessero dalle carte processuali degli indizi d'esposizione dell'interessato a persecuzioni in caso di rientro in patria. L'UFM ha inoltre considerato come in più punti vaghe, stereotipate, inattendibili e contraddittorie le allegazioni del ricorrente. In particolare, ha evidenziato che durante l'audizione sulle generalità l'insorgente avrebbe dichiarato d'esser andato con la sua compagna a cercare la Pagina 3

D-2901/2008 signora B._______ al bar. La seconda sera quest'ultima si sarebbe fatta vedere e, in seguito, il ricorrente avrebbe chiamato, insieme alla sua compagna, la polizia la quale sarebbe arrivata al posto e avrebbe fermato la suddetta signora. Invece, in occasione della seconda audizione, il ricorrente avrebbe affermato che la seconda sera lui e la sua compagna si sarebbero recati con tre poliziotti davanti alla caffetteria e, quando la signora B._______ sarebbe arrivata, quest'ultimi sarebbero entrati nel locale per fermarla. Inoltre, in occasione dell'audizione sulle generalità, l'insorgente avrebbe affermato che tre giorni dopo l'arresto della signora B._______, la polizia avrebbe chiamato sia lui che la sua compagna per dire loro che la stessa signora non poteva aver fatto ciò che loro insinuavano. Per contro, durante l'audizione federale diretta, il ricorrente avrebbe allegato che, dopo l'arresto della signora B._______, l'ispettrice avrebbe comunicato loro di ripresentarsi al posto di polizia due giorni più tardi. Inoltre, l'insorgente avrebbe asserito nella prima audizione che l'articolo relativo alla storia della sua compagna sarebbe apparso sul giornale in febbraio del 2007, mentre, nella seconda audizione, il 15 novembre 2007. Infine, avrebbe asserito nella prima audizione che i pestaggi, ai suoi danni e della sua compagna, sarebbero avvenuti tra il mese di marzo e quello di maggio del 2007, mentre nella seconda audizione avrebbe affermato che il primo pestaggio avrebbe avuto luogo in data 20 novembre 2007. Infine, l'UFM ha ritenuto le allegazioni del ricorrente come non verosimili. 5. Nel ricorso, l'insorgente ha allegato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, che, a suo avviso, non vi sarebbe alcuna contraddizione relativa agli avvenimenti che avrebbero portato al fermo della signora B._______. Infatti, la sua compagna avrebbe indicato la signora B._______ agli agenti che sarebbero stati vicino a loro. In quanto alla discrepanza temporale fra la prima e la seconda audizione, relativa al numero di giorni trascorsi tra il fermo della suddetta signora ed il giorno in cui l'insorgente e la sua compagna si sarebbero recati al posto di polizia, lo stesso ha allegato di non essere in grado di ricordarsi questo genere di dettagli con precisione e che non gli sembrerebbe comunque una differenza importante. Inoltre, il ricorrente ha ammesso di essersi sbagliato sulla data della pubblicazione dell'articolo dell'intervista della sua compagna, dichiarando che il 15 dicembre 2007 sarebbe la data corretta. Peraltro, l'insorgente ha asserito di essersi probabilmente anche confuso sulle date dei Pagina 4

D-2901/2008 pestaggi. Infine, ha allegato che la sua compagna sarebbe partita verso la Cina in maggio del 2007. 6. 6.1 Giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi a meno che non risultino indizi di persecuzione. 6.2 Da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese. Incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale. 6.3 Dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18). 7. 7.1 Questo Tribunale osserva che siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data 28 giugno 2000, la Mongolia nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese. 7.2 Nella fattispecie, il ricorrente non è riuscito, per quanto attiene alla sua situazione personale, ad invalidare la presunzione d'assenza di persecuzione, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione. In particolare, il TAF rileva che l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, Pagina 5

D-2901/2008 all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Per di più, circa le discrepanze temporali evidenziate dall'UFM nella sua decisione, va rilevato che l'insorgente stesso ha allegato nel gravame che la sua compagna sarebbe partita verso la Cina in maggio del 2007 (cfr. ricorso pag. 2 e 3). Considerando che il ricorrente nella prima audizione ha allegato che i pestaggi sarebbero avvenuti tra marzo e maggio del 2007 e che l'articolo sarebbe stato pubblicato in febbraio dello stesso anno (cfr. audizione dell'11 marzo 2008 pag. 5), ovvero prima della partenza per la Cina della sua compagna, quindi prima del verificarsi dei suoi problemi, si può escludere che il suo racconto sia verosimile. Tali fatti non possono che convalidare, agli occhi di questo Tribunale, la fondatezza della conclusione dell'UFM circa l'inverosimiglianza delle allegazioni del ricorrente. Per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che non sussistono indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi. 8. 8.1 In considerazione di quanto suesposto, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Mongolia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) od esporre la ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) od all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 8.2 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva nondimeno che in Mongolia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. 8.3 Dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento non imputabili all'agire umano. Il ricorrente è giovane, ha una certa esperienza professionale e non ha, Pagina 6

D-2901/2008 altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine. 8.4 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 9. Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 10. La ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 11. L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 8 del presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 12. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 13. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la Pagina 7

D-2901/2008 soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo spese, di fr. 600.-, versato dall'insorgente il 21 maggio 2008. (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 8

D-2901/2008 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 600.-, sono poste a carico del ricorrente. L'anticipo spese di fr. 600.-, versato il 21 maggio 2008, è computato con le spese processuali. 3. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato) - UFM, Divisione Dimora e aiuto al ritorno (in copia, n. di rif. N ) - C._______ (in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Carlo Monti Data di spedizione: Pagina 9

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