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Bundesverwaltungsgericht 13.05.2015 D-285/2015

13 mai 2015·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,973 mots·~15 min·3

Résumé

Asilo ed allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 30 dicembre 2014

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-285/2015

Sentenza d e l 1 3 maggio 2015 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Emilia Antonioni Luftensteiner; cancelliera Zoe Cometti.

Parti A._______, nato il (…), alias B._______, nato il (…), alias C._______, nato il (..), Mauritania, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 30 dicembre 2014 / N […].

D-285/2015 Pagina 2

Visto: la domanda d'asilo che il richiedente ha presentato in Svizzera il 30 novembre 2014; i verbali d'audizione del 2 dicembre 2014 (di seguito: verbale 1) e del 17 dicembre 2014 (di seguito: verbale 2); la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (UFM; ora Segreteria di Stato della migrazione, SEM) del 30 dicembre 2014, notificata all'interessato il medesimo giorno (cfr. atto A12/1); il ricorso del 14 gennaio 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 15 gennaio 2015); ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della sentenza;

e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31- 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv.1 lett. a-c e 52 PA; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti; che, con ricorso al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5);

D-285/2015 Pagina 3 che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2); che nel corso dell'audizione sulle generalità il richiedente ha dichiarato di essere cittadino mauritano e di aver vissuto in Mauritania nelle località di D._______ e E._______ (cfr. verbale 1, pag. 4 seg.); che sarebbe espatriato per fuggire alla situazione di schiavitù alla quale sarebbe stato sottoposto nel suo Paese d'origine (cfr. verbale 1, pag. 9); che nella decisione impugnata l'UFM ha considerato inverosimili le dichiarazioni dell'interessato circa i suoi motivi d'asilo poiché vaghe, nebulose, divaganti ed imprecise in punti essenziali del racconto; che, in primo luogo, le sue allegazioni non sarebbero sufficientemente motivate e darebbero l'impressione che gli eventi addotti non siano effettivamente stati vissuti dal richiedente in prima persona; che le dichiarazioni riguardanti il suo schiavista, il signor F._______, paleserebbero un'assoluta foschia e lacuna di chiarezza; che, in particolare, il richiedente non sarebbe stato in grado di far comprendere chi sarebbe quest'uomo, quante volte l'avrebbe visto e le relazioni che avrebbe intrattenuto con lui; che altresì, il richiedente sarebbe stato alquanto impreciso nel descrivere l'attività da egli svolta in Mauritania ed il suo luogo di permanenza, fornendo a questo proposito risposte sempre differenti; che, inoltre, egli non avrebbe saputo allegare nulla di concreto nemmeno in merito alle condizioni di lavoro delle altre persone che insieme a lui lavoravano per F._______; che, in secondo luogo, le allegazioni del richiedente circa gli attori presenti nei suoi tentativi di fuga dalla schiavitù sarebbero contraddittorie; che pure alcune dichiarazioni del richiedente riferite a membri della sua famiglia sarebbero nettamente inconciliabili fra loro, ad esempio egli avrebbe più volta cambiato versione circa l'anno in cui sarebbe deceduta sua nonna; che, pertanto, l'UFM ha respinto la domanda d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dello stesso verso la Mauritania siccome lecita, esigibile e possibile; che, nel ricorso, l'insorgente ha contestato la decisione dell'UFM circa l'inverosimiglianza rilevata dei suoi motivi d'asilo; che, innanzitutto, in merito alla sua incapacità di far comprendere chi era il suo schiavista e quante volte egli lo avrebbe visto, il ricorrente ha sostenuto che quanto dichiarato nel corso della seconda audizione corrisponderebbe alla realtà dei fatti, ossia che lo avrebbe incontrato una sola volta; che non avrebbe dichiarato di aver servito da mangiare al suo aguzzino, semplicemente sarebbe stato

D-285/2015 Pagina 4 talvolta impiegato nei lavori di cucina; che per ciò che è delle contraddizioni rilevate dall'autorità inferiore in punti essenziali del suo racconto, il ricorrente, ha negato di aver affermato che sarebbero stati gli uomini di F._______ a riportarlo a casa dopo ogni suo tentativo di fuga, bensì ha asserito che sarebbe stata la polizia; che per quanto riguarda le contraddizioni circa la data del decesso di sua nonna, il ricorrente ha sostenuto esse siano riconducibili ad errori commessi dall'interprete; che, infine, l'esecuzione dell'allontanamento verso la Mauritania sarebbe illecita ed inesigibile, poiché in suddetto Paese vigerebbe ancora la schiavitù e tale fenomeno sarebbe, peraltro, protetto dal governo; che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale l'annullamento della decisione dell'UFM del 30 dicembre 2014 e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per un nuovo giudizio; che, in via subordinata, ha chiesto la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha altresì presentato, secondo il senso, una domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con protestate spese e ripetibili; che, giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati; che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera; che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi); che, a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda l'asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi);

D-285/2015 Pagina 5 che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata); che, come rettamente ritenuto nella querelata decisione, questo Tribunale ritiene che le dichiarazioni decisive rese dal ricorrente in corso di procedura sono inverosimili, non corroborate da elementi consistenti, limitandosi, quo ai fatti evocati, ad esprimere delle congetture non fondate su alcun dettaglio concreto; che, in primo luogo, le dichiarazioni rilasciate dall'insorgente riguardo a F._______, sono quantomeno lacunose; che il ricorrente non è stato in grado di descrivere che aspetto avesse il suo schiavista (cfr. verbale 2, D12, pag. 3), né ha saputo indicare quale professione egli svolgesse (cfr. verbale 2, D8, pag. 2, D9-10, pag. 3); che neppure le allegazioni in merito alla malattia della madre e all'ultima volta che il ricorrente l'avrebbe vista, risultano essere sufficientemente circostanziate (cfr. verbale 1, pagg. 5 seg.; verbale 2, D51-52, pag. 6); che nel suo complesso il racconto del ricorrente si esaurisce in affermazioni impersonali e vaghe; che, in secondo luogo, le dichiarazioni rilasciate dal ricorrente sono contraddittorie su punti essenziali; che mal si comprende se il ricorrente abbia

D-285/2015 Pagina 6 o meno incontrato di persona il suo schiavista; che, infatti, le dichiarazioni rilasciate a questo proposito risultano confuse e divergenti; che, nel corso della prima audizione il ricorrente ha asserito di averlo visto due volte (cfr. verbale 1, pag. 9), mentre durante la seconda audizione egli ha fornito varie versioni; che, in un primo momento, il ricorrente ha allegato di non poter descrivere l'aspetto di F._______ poiché l'avrebbe visto una sola volta mentre questo si trovava all'interno di un'automobile (cfr. verbale 2, D12, pag. 3); che tuttavia in una dichiarazione precedente, il ricorrente ha affermato che F._______ si recava nella sua proprietà di G._______, ogni giovedì e venerdì (cfr. verbale 2, D7, pag. 2); che l'interessato ha successivamente affermato di aver servito da mangiare al suo schiavista (cfr. verbale 2, D16-17, pag. 3) e di averlo visto tutte le volte che questo si recava a G._______ (cfr. verbale 2, D29, pag. 4), per poi smentirsi nella dichiarazione immediatamente successiva dicendo di averlo incontrato una sola volta (cfr. verbale 2, D30, pag. 4); che altresì discordanti fra loro sono le allegazioni del ricorrente circa l'anno del suo espatrio (cfr. verbale 1, pagg. 7 seg.); che il ricorrente non è nemmeno stato in grado di collocare temporalmente l'inizio della sua situazione di schiavitù; che, a questo proposito egli ha cambiato più volte versione dei fatti nel corso delle due audizioni (cfr. verbale 1, pagg. 9 seg.; verbale 2, D6, pag. 2, D11, pag. 3); che, infine, pure nel determinare l'anno del decesso di sua nonna, il ricorrente si è ha fornito versioni incongruenti fra loro (cfr. verbale 1, pagg. 6 e 10; verbale 2, D48, pag. 6); che, dalla sua narrazione non sono emersi elementi che giustifichino una diversa valutazione della fattispecie rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che infatti, contraddistinguendosi per il loro carattere vago, confuso e contraddittorio, le dichiarazioni dell'insorgente danno l'impressione che egli non abbia effettivamente vissuto quanto addotto, in particolare risulta inverosimile che egli sia stato costretto ad una situazione di schiavitù; che, per il resto, onde evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda alle considerazioni della decisione dell'UFM; che non soccorre l'insorgente l'allegazione ricorsuale secondo la quale le contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni rilasciate dal ricorrente in merito all'anno del decesso di sua nonna sarebbero da imputare all'incorretta trascrizione del verbale o ad incomprensioni con l'interprete; che il Tribunale constata che i verbali delle due audizioni sono stati riletti all'insorgente e lo stesso ha posto la sua firma su tutte le pagine non contestando o correggendo qualsivoglia dichiarazione; che d'altronde nemmeno la rappresentante dell'opera assistenziale presente all'audizione federale ha espresso

D-285/2015 Pagina 7 dubbi sulla conduzione di tale audizione; che pertanto tale generale dichiarazione ricorsuale non trova fondamento alcuno; che, in considerazione di quanto esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo, destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'UFM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi); che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311) ; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1); che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento; che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr (RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30); che, in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi);

D-285/2015 Pagina 8 che, inoltre, la situazione vigente in Mauritania non risulta caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale; che egli è giovane, vanta un'esperienza professionale come decoratore di soffitti ed ha frequentato alcuni anni di scuola di arabo e dei corsi di lingua francese (cfr. verbale 1, pag. 4; verbale 2, D132-133, pagg. 13-14); che, in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/2 consid. 9.3.2); che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che l'UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto; che, infine, essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA); che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS- TAF, RS 173.320.2]);

D-285/2015 Pagina 9 che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva;

(dispositivo alla pagina seguente)

D-285/2015 Pagina 10 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Zoe Cometti

Data di spedizione:

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