Corte IV D-2849/2007 {T 0/2} Sentenza d e l 1 6 ottobre 2008 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Fulvio Haefeli; cancelliere Carlo Monti. A._______, B._______, C._______, D._______, alias E._______, alias F._______, G._______, H._______, e I._______, alias J._______, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 18 aprile 2007 / N . Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-2849/2007 Fatti: A. Il 12 agosto 2006, i richiedenti, cittadini rumeni d'etnia rom, hanno presentato una prima domanda d'asilo in Svizzera. Il 18 settembre 2006, l'UFM ha stralciato dai ruoli la domanda d'asilo in seguito al ritiro della stessa. B. Il 9 febbraio 2007, i richiedenti hanno presentato una seconda domanda d'asilo in Svizzera. Hanno dichiarato, in sostanza, d'essere espatriati all'inizio del 2007 per curare un membro della famiglia, Andreea, che soffrirebbe d'un disturbo cardiaco, e per fuggire dalle discriminazioni razziali di cui sarebbero oggetto in patria. C. Il 18 aprile 2007, l'UFM non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dei ricorrenti dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il loro Paese d'origine, ossia la Romania, siccome lecita, esigibile e possibile. D. Il 23 aprile 2007, gli interessati hanno inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Hanno chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e, in via sussidiaria, l'accordo dell'ammissione provvisoria. Hanno altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. E. Il 25 aprile 2008, il TAF ha considerato il gravame siccome privo di probabilità d'esito favorevole ed ha respinto la summenzionata domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Ha quindi invitato i ricorrenti a versare un anticipo di fr. 600.-- a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di mancato versamento di detto anticipo (v. decisione incidentale del TAF del 25 aprile 2008). Pagina 2
D-2849/2007 F. Il 30 aprile 2008, i ricorrenti hanno tempestivamente versato l'anticipo richiesto. Diritto: 1. Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano. 4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha rilevato, da un lato, che il Consiglio federale avrebbe inserito la Romania nel novero delle safe countries con decreto del 25 novembre 1991. Dall'altro lato, non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi d'esposizione degli interessati a persecuzioni in caso di rientro in patria. L'UFM ha rilevato che apparirebbe del tutto inconcepibile che, in occasione della prima audizione, i coniugi non conoscerebbero il nome della maestra e, soprattutto quello del direttore, considerando che A._______ avrebbe cercato più volte di denunciare, pure per iscritto, l'uomo che avrebbe tentato di violentare C._______. Inoltre, nella prima audizione, sia i genitori che la primogenita avrebbero affermato che il tentato abuso Pagina 3
D-2849/2007 sessuale si sarebbe svolto lo stesso giorno in cui G._______ sarebbe tornata da scuola, ovvero il 10 settembre 2006. Si tratterebbe tuttavia di una domenica, dunque, di un giorno festivo anche in Romania. Nondimeno, nell'arco della seconda audizione, B._______ avrebbe dichiarato che il tentato abuso sessuale avrebbe avuto luogo il 20 settembre 2006, specificando che corrisponderebbe al giorno del suo rimpatrio, mentre A._______ avrebbe asserito di non ricordare tale data. 5. Nel ricorso, gli insorgenti hanno allegato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, che i rom in Romania sarebbero perseguitati da parte della popolazione e anche dai funzionari di polizia. Inoltre, secondo i ricorrenti, la situazione dei rom in Romania sarebbe molto difficile, come risulterebbe tra l'altro da rapporti di Amnesty International e dai siti in difesa dei rom nei paesi del centro-est europeo. Peraltro, in Romania sarebbero state prese misure particolari per vietare l'accesso dei rom a certi servizi pubblici. Per di più, hanno affermato che verrebbero gettati in una situazione disperata, se dovessero ritornare nel loro Paese. Inoltre, l'UFM non avrebbe minimamente tenuto conto nella sua decisione dello stato di salute di H._______, ritenuto altresì che in Romania non sussisterebbe la possibilità di curare la stessa. 6. 6.1 Giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi a meno che non risultino indizi di persecuzione. 6.2 Da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha inserito un Paese nel novero delle safe countries, sussiste di massima una presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese. Incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale. 6.3 Dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (GICRA 2003 n. 18). Pagina 4
D-2849/2007 7. 7.1 Questo Tribunale osserva che siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data 25 novembre 1991, la Romania nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese. 7.2 Nella fattispecie, i ricorrenti non sono riusciti, per quanto attiene alla sua situazione personale, ad invalidare la presunzione d'assenza di persecuzione, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione. In particolare, il TAF rileva che i ricorrenti non hanno presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Basti rilevare che gli insorgenti in sede di ricorso non si sono espressi in relazione alle contraddizioni rilevate nella succitata decisione dell'UFM per quanto riguarda il racconto da loro esposto nel corso della procedura di prima istanza, limitandosi unicamente a descrivere, peraltro in modo generico, la situazione in cui, a loro avviso, sarebbe costretta a vivere l'etnia rom nel loro Paese. Ciò non può che convalidare, agli occhi del presente Tribunale, la fondatezza della conclusione dell'UFM circa l'inverosimiglianza delle allegazioni dei ricorrenti. Infine, non v'è motivo di ritenere che gli insorgenti non possano, se del caso, ricevere un'appropriata protezione statale in Romania contro l'eventuale futuro agire illegittimo nei loro confronti da parte di terzi. Per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che, nella fattispecie, non vi sono indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi. 8. 8.1 In considerazione di quanto suesposto, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti in Romania possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché Pagina 5
D-2849/2007 l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) od esporre i ricorrenti in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) od all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 8.2 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva nondimeno che in Romania non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. 8.3 Dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento non imputabili all'agire umano. I ricorrenti sono giovani, hanno una certa esperienza professionale e possono contare su una rete sociale in patria. Essi non hanno, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza degli insorgenti in Svizzera per motivi medici. Infatti, in relazione all'allegata insufficienza mitralica moderato-severo con segni di sovraccarico di volume delle camere cardiache sinistre di H._______ e la prospettiva d'un intervento chirurgico, va rilevato che, finora, non è stato ancora versato agli atti un certificato medico con una valutazione d'un termine per un intervento chirurgico (cfr. certificato medico del 6 marzo 2007), pur essendo ormai trascorsi ben 19 mesi. Inoltre, per quanto concerne le possibilità di trattamento in Romania dei problemi medici sopraccitati, questo Tribunale osserva che in quest'ultimo Paese sono disponibili centri di assistenza medico-sanitaria adeguati. I ricorrenti potranno quindi recarsi in Romania presso un centro specializzato. Per di più, in relazione ai mezzi finanziari necessari per accedere alle cure mediche, il TAF rileva che gli insorgenti hanno la facoltà di richiedere un adeguato aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente considerato siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per i ricorrenti di un adeguato reinserimento sociale nel loro Paese d'origine. Pagina 6
D-2849/2007 8.4 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). I ricorrenti, usando della necessaria diligenza, potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 8.5 Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 9. Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 10. L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 8 del presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 11. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo spese, di fr. 600.--, versato dagli insorgenti il 30 aprile 2008. (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 7
D-2849/2007 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico dei ricorrenti. L'anticipo spese di fr. 600.--, versato il 30 aprile 2008, è computato con le spese processuali. 3. Comunicazione a: - ricorrenti (plico raccomandato) - UFM, Divisione Dimora e aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N ; allegato: incarto UFM) - K._______ (in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Carlo Monti Pagina 8
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