Corte IV D-2848/2007 {T 0/2} Sentenza del 4 giugno 2007 Composizione: Giudici Vito Valenti, Claudia Cotting-Schalch e Fulvio Haefeli Cancelliere Marco Poretti A._______, _______, Bosnia e Erzegovina, Ricorrente contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, Autorità inferiore concernente la decisione del 20 aprile 2007 in materia di non entrata nel merito, allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento / N _______, Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
2 Ritenuto in fatto: A. Il 12 marzo 2007, l’interessato ha presentato una domanda d’asilo. Ha dichiarato, nella sostanza (cfr. verbali d'audizione del 20 marzo e dell'11 aprile 2007), d'essere espatriato perché sarebbe stato messo sotto pressione e maltrattato da terze persone nonché arrestato da agenti statali che avrebbero voluto convincerlo a recarsi in _______. B. Il 20 aprile 2007, l'UFM non è entrato nel merito della succitata domanda ai sensi dell’art. 34 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). L'autorità inferiore ha pure pronunciato l’allontanamento dell’interessato dalla Svizzera e l’esecuzione dell’allontanamento verso la Bosnia e Erzegovina siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 23 aprile 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione dell'UFM. Ha chiesto l’annullamento del provvedimento litigioso, la conseguente entrata nel merito della domanda d’asilo e – subordinatamente – il riconoscimento dello statuto di rifugiato o la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Considerato in diritto: 1. Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. 2.1 Il TAF rileva, altresì, che il legislatore non ha previsto un sindacato di legittimità del provvedimento del Consiglio federale d’inserire un determinato Paese nel novero di quelli esenti da persecuzioni (v., a contrario, art. 105 LAsi e art. 33 lett. a e b LTAF). La censura ricorsuale secondo la quale la Bosnia e Erzegovina non sarebbe un Paese sicuro è pertanto inammissibile. 2.2 Nel caso concreto, il potere cognitivo del TAF è limitato, per quanto attiene al giudizio di legittimità della decisione di non entrata nel merito della domanda d'asilo, alla questione di sapere se la stessa sia stata pronunciata a ragione o a torto (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 34 consid. 2.1). La conclusione tendente al riconoscimento della qualità di rifugiato è pertanto inammissibile. La cognizione di questo Tribunale è per contro completa in materia d'allontanamento dalla Svizzera e d'esecuzione dell'allontanamento. 3. Nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art.
3 108a LAsi. 4. Giusta l’art. 34 cpv. 2 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo se il richiedente proviene da uno stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro, a meno che non risultino indizi di persecuzione. 4.1 Da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha inserito un Paese nel novero delle safe countries, sussiste di massima una presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese. Incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale. 4.2 Dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 2 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (GICRA 2003 n. 18). 5. Nella decisione impugnata, l'UFM ha rilevato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito la Bosnia e Erzegovina nel novero delle safe countries. Dall'altro lato, non ha ritenuto che emergessero dalle carte processuali degli indizi d'esposizione dell'interessato a persecuzioni in caso di rientro in patria, le allegazioni decisive presentate dal medesimo essendo inconsistenti, segnatamente sulla data del primo arresto che avrebbe subito nel _______ e sulla durata dei diversi arresti. Peraltro, ha raccontato dell'episodio dell'esplosivo sotto il suo veicolo solamente nella seconda audizione. 6. Nel ricorso, l'insorgente sostiene d'avere depositato un documento personale e una licenza di condurre ufficiale e valida della Bosnia e Erzegovina. Non vuole rientrare in patria alfine di sottrarsi alle autorità ed ai "gruppi" che vogliono obbligarlo a ritornare in B._______ per _______. Pertanto, l'UFM avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo. Unitamente al ricorso ha esibito un foglio di trasmissione d'informazioni mediche. 7. Questo Tribunale osserva che siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito la Bosnia e Erzegovina nel novero delle safe countries, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese. 7.1 Contrariamente a quanto preteso nel gravame, il ricorrente non è però manifestamente riuscito, per quanto attiene al suo caso specifico, ad invalidare la presunzione d'assenza di persecuzioni. In particolare, le sue dichiarazioni decisive s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per i motivi indicati nella decisione impugnata, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi ed all'art. 4 PA). Basti ancora rilevare che l'evocata attività d' C._______ in B._______, fonte delle pressioni alle quali sarebbe stato sottoposto, non è seriamente credibile, già solo per il fatto che è stato incapace di fornire dati precisi sulla D._______ presso la quale avrebbe operato e sull'identità _______. Non soccorrono altresì il ricorrente i richiamati documento personale (recte: carta d'identità) e licenza di condurre esibiti in procedura di prima istanza poiché nulla dimostrano in relazione ai motivi d'asilo fatti valere. 7.2 Inoltre, la nota situazione generale esistente in Bosnia e Erzegovina - che non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga
4 l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale - non costituisce un elemento che giustifichi di per sé un'entrata nel merito della domanda d'asilo in esame. 7.3 In considerazione di quanto suesposto, non emerge dagli atti di causa alcun serio indizio secondo il quale l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) e l'art. 14a cpv. 3 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, RS 142.20). Per gli stessi motivi, non vi è ragione di ritenere che il ricorrente sia esposto, in caso di rimpatrio, al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105) o a pericoli concreti, ai sensi dell'art. 14a cpv. 4 LDDS, imputabili all'agire umano. 8. Di conseguenza, il ricorso in materia di non entrata nel merito, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 9. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 10. 10.1 Dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento non imputabili all'agire umano. Il ricorrente è giovane, ha una certa esperienza professionale e delle discrete conoscenze linguistiche. Certo, il ricorrente ha fatto valere in sede di ricorso d'essere afflitto da depressione e da problemi con l'alcol ed ha esibito un foglio di trasmissione d'informazioni mediche da cui risulta che è stata diagnosticata _______. Tuttavia, incombe di principio al ricorrente di dimostrare l'esistenza dei presupposti per la pronuncia di un'ammissione provvisoria in Svizzera, fermo restando che non compete all'autorità di ricorso d'assumere d'ufficio quegli elementi – leggi attestazioni mediche particolareggiate – che l'insorgente, usando della necessaria diligenza, avrebbe potuto e dovuto produrre di moto proprio (v. GICRA 1995 n. 23). Inoltre, solo malattie gravi che richiedono necessariamente delle cure non ottenibili in patria possono giustificare un'ammissione provvisoria in Svizzera (v. GICRA 2003 n. 24). Ora, nel caso concreto dalle carte processuali, compreso il foglio di trasmissione d'informazioni mediche, non risulta la necessità di una permanenza del ricorrente in Svizzera per esigenze mediche, condizione indispensabile alla pronuncia di un'eventuale ammissione provvisoria, tanto più che non è stato dimostrato che egli non possa ottenere in patria le cure ed i medicamenti a lui attualmente occorrenti. L'autorità inferiore ha pertanto rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per l'insorgente di un adeguato reinserimento sociale in Bosnia e Erzegovina.
5 10.2 Infine, per quanto emerge dagli atti di causa, il ricorrente potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. Peraltro, alcun altro ostacolo d'ordine tecnico s'oppone al rimpatrio medesimo, dimodoché l'esecuzione dell'allontanamento deve pure considerarsi possibile. 11. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111 cpv. 1 e 3 LAsi). 12. Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d’esenzione dal versamento dell’anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 13. Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)
6 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 3. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente. 4. Comunicazione: - al ricorrente (plico raccomandato) - all'autorità inferiore (in copia, n. di rif. N _______) - al E._______ (in copia) Il Giudice: Il Cancelliere: Vito Valenti Marco Poretti Data di spedizione: