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Bundesverwaltungsgericht 10.05.2007 D-2761/2007

10 mai 2007·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,134 mots·~11 min·2

Résumé

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | la decisione del 13 aprile 2007 in materia di non ...

Texte intégral

Corte IV D-2761/2007 vav/mum {T 0/2} Sentenza del 10 maggio 2007 Composizione: Giudici Vito Valenti, Daniel Schmid e Claudia Cotting-Schalch Cancelliera Marisa Murray A._______, Georgia, Ricorrente contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, Autorità inferiore concernente la decisione del 13 aprile 2007 in materia di non entrata nel merito, allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento / N Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Ritenuto in fatto: A. Il 4 marzo 2007, l'interessato ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 14 e del 30 marzo 2007), d'essere espatriato poiché accusato a torto d'aver sottratto B._______ Lari dalla cassaforte del suo datore di lavoro. Il C._______, sarebbe stato interrogato dalla polizia in merito alla sparizione del denaro ed avrebbe riferito d'essere estraneo ai fatti, ma non gli avrebbero creduto, ritenuto che in precedenza avrebbe avuto un diverbio con il suo superiore. Il D._______, al termine della prima udienza, il suo avvocato gli avrebbe consigliato d'espatriare, considerato che “la vicenda non sarebbe finita bene”. Saputo che la sentenza sarebbe stata pronunciata il E._______ e temendo d'essere condannato ad una pena privativa della libertà, il 23 febbraio 2007 sarebbe espatriato. B. Il 13 aprile 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). L'UFM ha pure pronunciato l’allontanamento dell’interessato dalla Svizzera nonché l’esecuzione dell’allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 18 aprile 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la conseguente entrata nel merito della sua domanda d'asilo, e, in via subordinata, la concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria in Svizzera. Ha altresì presentato una domanda di dispensa dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Considerato in diritto: 1. Il TAF decide definitivamente in merito ai ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. 2.1 Nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa. 2.2 Nei citati limiti, vi è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108a LAsi. 3. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che il ricorrente non ha addotto

3 motivi che possano giustificare la mancata tempestiva esibizione di documenti di viaggio o d'identità. In particolare, egli non avrebbe intrapreso tutto quanto possibile alfine di procurarsi la carta d'identità rimasta al suo domicilio, limitandosi ad allegare che i suoi genitori sarebbero deceduti e di non potersi rivolgere a nessun altro. L'UFM ha inoltre ritenuto siccome manifestamente inconsistenti le allegazioni decisive in materia d'asilo rese dall'interessato, segnatamente con riferimento al nome della ditta presso la quale avrebbe lavorato (che non conoscerebbe siccome sarebbe in lingua inglese), al numero di proprietari (due o tre), al momento in cui avrebbe saputo che i soldi sarebbero spariti dalla cassaforte e al fatto se i quattro testi chiamati a deporre fossero impiegati della ditta o meno. Infine, l'UFM ha considerato che per quanto emerge dagli atti di causa non sono necessari degli ulteriori chiarimenti per l'accertamento della qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento. 4. Nel ricorso, il ricorrente sostiene, da un lato, d'aver cercato di contattare un amico alfine di farsi spedire i documenti di legittimazione e, dall'altro lato, che nelle prossime settimane dovrebbe essere in grado di dimostrare la sua identità. Fa valere che nel suo caso sono necessari ulteriori chiarimenti e che l'UFM non avrebbe dunque potuto pronunciare una decisione di non entrata nel merito. L'autorità inferiore non avrebbe, inoltre, fondato la decisione d'inverosimiglianza su dei mezzi di prova o degli indizi di una certa rilevanza, ma su semplici impressioni soggettive. Allega, infine, che in caso di rimpatrio sarebbe messa a rischio la sua vita. 5. Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d’identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c). 5.1 Il TAF osserva che il ricorrente non ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli sin dal 4 marzo 2007. Non v’è, altresì, ragione di ritenere che se il ricorrente avesse effettuato dei seri e concreti tentativi per procurarsi tempestivamente simili documenti, questi tentativi non avrebbero potuto avere esito favorevole. Giova in particolare rilevare che egli ha dichiarato di avere posseduto sia un passaporto che una carta d'identità e che in patria vivono ancora dei suoi parenti (lo zio materno con la sua famiglia). Non soccorrono, altresì, l'insorgente le generiche allegazioni, non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, secondo le quali il passatore gli ha ritirato il passaporto e la carta d'identità è rimasta nella sua abitazione a F._______. Peraltro, se un richiedente non aveva ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità in procedura di prima istanza, non vi è motivo d’annullare la decisione di non entrata nel merito quand’anche avesse a presentare un siffatto documento in

4 sede di ricorso (v. GICRA 1999 n. 16). 5.2 La censura formale sollevata dal ricorrente secondo la quale la decisione impugnata è stata insufficientemente motivata va disattesa. Giova in particolare rilevare, che l'UFM non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed esaminare, dettagliatamente, tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, quand'anche sintetico, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando d'aver tenuto conto d'ogni fatto decisivo (GICRA 1995 n. 12 consid. 12c pag. 114 e seg.). Tale è il caso nella presente fattispecie, ritenuto che, seppure in maniera concisa, ma chiara, l'UFM ha indicato le ragioni che lo hanno spinto a non entrare nel merito della domanda d'asilo in esame, senza che vi sia ragione di ritenere che abbia omesso di valutare degli elementi decisivi. Il ricorrente è stato dunque posto nelle condizioni di ricorrere con criteri adeguati. 5.3 Il TAF rileva altresì che, contrariamente a quanto preteso nel gravame, il ricorrente non ha presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all’impugnata decisione, delle allegazioni decisive presentate in corso di procedura. In particolare, le stesse s'esauriscono in mere affermazioni di parte, non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso cui può essere, per quanto riassunte nel presente giudizio, rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF e all'art. 4 PA). Di conseguenza, e allo stato attuale degli atti di causa, l'UFM ha rettamente considerato come del tutto prive di fondamento le allegazioni del ricorrente con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi. 5.4 5.4.1 Ritenuta l'inconsistenza manifesta delle allegazioni decisive presentate dal ricorrente (v. considerando 5.3 del presente giudizio), non v'è la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente medesimo (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi). 5.4.2 Per gli stessi motivi, non emergono altresì neppure elementi da cui desumere che l’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente in Georgia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 14a cpv. 3 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 5.4.3 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto nazionale (riguardanti l'esigibilità e

5 la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico (esaminati al precedente paragrafo). In effetti, anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile d'imporre degli ulteriori chiarimenti, ritenuto altresì che il ricorrente non ha indicato nel gravame che tipo di accertamenti sarebbero ancora necessari nel caso concreto e in quale ambito. 5.4.4 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 14a cpv. 4 LDDS, il TAF osserva nondimeno che in Georgia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Inoltre, il ricorrente è giovane, celibe ed ha una certa formazione ed esperienza professionale. Inoltre non ha fatto valere, né la loro esistenza emerge da un esame d'ufficio degl'atti di causa, problemi di natura medica suscettibili d'ostare alla pronuncia dell’esecuzione dell’allontanamento (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24). In siffatte circostanze, l’autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per l’insorgente di un adeguato reinserimento sociale in Georgia, dove, sia rilevato per sovrabbondanza, vive ancora lo zio. 5.4.5 Peraltro, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 14a cpv. 2 LDDS). Usando della dovuta diligenza, il ricorrente potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 6. Da quanto esposto, discende che, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d’ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e che la decisione impugnata va confermata. 7. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1e2e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 8. L'esecuzione dell'allontanamento è lecita, esigibile e possibile per le ragioni indicate al consid. 5.4. 9. Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell’allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 10. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111 cpv. 1 LAsi). 11. Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d’esenzione dal versamento dell’anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 12. Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

6 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. La domanda di dispensa dal versamento dell’anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è senza oggetto. 3. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente. 4. Comunicazione: - al ricorrente (plico raccomandato) - all'autorità inferiore (in copia, n. di rif. N ) - al G._______ (in copia) Il Giudice: La Cancelliera: Vito Valenti Marisa Murray Data di spedizione:

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