Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 29.06.2022 D-2731/2022

29 juin 2022·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·4,037 mots·~20 min·3

Résumé

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi) | Asilo (non entrata nel merito / paese terzo sicuro 31a I a,c,d,e) ed allontanamento; decisione della SEM del 13 giugno 2022

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-2731/2022

Sentenza d e l 2 9 giugno 2022 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Esther Marti; cancelliere Jesse Joseph Erard.

Parti A._______, nata il (…), Bielorussia, patrocinata dall'avv. Michela Gentile, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (…) ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (non entrata nel merito / paese terzo sicuro [Polonia] ed allontanamento; decisione della SEM del 13 giugno 2022 / N (…).

D-2731/2022 Pagina 2

Visto: la domanda d’asilo che A._______ ha presentato in Svizzera il (…) aprile 2022, i riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo «EURO- DAC», dai quali risulta che l’interessata aveva già depositato una domanda d’asilo in Polonia, in Germania e nei Paesi Bassi (cfr. atti SEM […] -12/1), il verbale relativo al colloquio Dublino tenutosi il 2 maggio 2022 conformemente all'art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: Regolamento Dublino III; cfr. atto SEM 17/2), lo scritto del 2 maggio 2022, per mezzo del quale la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha concesso alla richiedente la possibilità di esprimersi circa l'eventuale applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed il suo relativo rinvio verso la Polonia (cfr. atto SEM 19/3), la richiesta di riammissione (cfr. atto SEM 21/3) presentata il 5 maggio 2022 dalla SEM alle competenti autorità polacche in applicazione della Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo, dell’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Polonia concernente la consegna e la riammissione di persone in situazione irregolare (RS 0.142.116.499), nonché dell’Accordo europeo sul trasferimento della responsabilità relativa ai rifugiati (RS 0.142.305), lo scritto del 5 maggio 2022, con il quale l’interessata ha esercitato il suo diritto di essere sentita circa un’eventuale applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ed al suo trasferimento in Polonia (cfr. SEM 23/2), l'accoglimento della richiesta di riammissione da parte delle autorità polacche (cfr. atto SEM 25/2), la documentazione medica sin lì acquisita agli atti (cfr. atti SEM 10/3, 16/2, 24/3 e 28/2),

D-2731/2022 Pagina 3 la bozza di decisione della Segreteria di Stato dell’8 giugno 2022 (cfr. atto SEM 31/8), e il successivo parere inoltrato dall’interessata in data 10 giugno 2022 (cfr. atto SEM 32/4), la decisione del 13 giugno 2022, notificata all’interessata il giorno seguente (cfr. atto SEM 34/1), con la quale l’autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento della richiedente dalla Svizzera verso la Polonia, ritenendo l'esecuzione della misura lecita, esigibile e possibile, l’ulteriore atto medico F2 del 15 giugno 2022 (cfr. atto SEM 37/2), il ricorso del 22 giugno 2022 (cfr. tracciamento degli invii; data d’entrata: 23 giugno 2022) per mezzo del quale la richiedente è insorta contro la summenzionata decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendone l’annullamento e la restituzione degli atti all'autorità inferiore per l’esame nazionale della domanda d’asilo; in subordine, la restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell’istruttoria; contestualmente di essere ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, il tutto con protesta di tasse e spese, i mezzi di prova acclusi all’impugnativa, composti da un atto medico “F2” del 14 giugno 2022 e da un estratto di un rapporto confezionato dal Schweizerische Flüchtlingshilfe ed intitolato “Uberstellungsstop Dublin – stand 4.5.22”, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,

e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il

D-2731/2022 Pagina 4 ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a‒ c e art. 52 cpv. 1 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che in sostanza e per quanto qui di rilievo, nell'ambito del colloquio Dublino l’interessata ha confermato i riscontri emersi dalle investigazioni effettuati dalla SEM, riferendo in particolare di aver ottenuto protezione dalle autorità polacche, che nella decisione impugnata, la SEM, dopo averne innanzitutto riassunto doviziosamente le argomentazioni, ha rilevato come il parere del 10 giugno 2022 non conterrebbe fattispecie o mezzi di prova suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui alla bozza dell’8 giugno 2022; che in tal senso, l’autorità inferiore avrebbe a suo dire confacentemente ponderato le minacce rivolte dall’ex Ministro degli Affari Interni bielorusso alla richiedente, osservando che questa potrebbe rifarsi alla protezione delle autorità polacche e svizzere qualora ritenesse d’incorrere nel rischio di essere avvelenata; che in seguito, per ciò che riguarda lo stato di salute della richiedente, la SEM ha rilevato come il diabete le sia stato diagnosticato dieci anni orsono, e che lo stesso sia in cura da quattro anni; che su tali presupposti, il fatto che permanga la necessità di organizzare una visita per valutare l’attuale terapia diabetologica, non influirebbe in alcun modo sulla valutazione della gravità delle condizioni di salute in relazione all’ammissibilità del suo rinvio in Polonia; che oltretutto, ha ancora aggiunto l’autorità in parola, sebbene il medico curante “pensi sia utile” una rivalutazione psichiatrica in ragione del delirio di persecuzione, non vi sarebbe modo di concludere all’esistenza di uno stato di salute cosi precario da violare l’art. 3 CEDU in caso di rinvio in Polonia; che del resto, la richiedente avrebbe negato l’esistenza di patologie psichiatriche e dagli atti all’inserto non emergerebbero indizi quanto alla necessità di un ricovero coatto; che perdipiù, nulla lascerebbe intendere che un rinvio in Polonia interromperebbe i trattamenti medici in contrasto con i diritti previsti dalla Direttiva qualifiche; che d’altronde ella avrebbe già vissuto in Polonia e nulla suggerirebbe che non abbia avuto accesso alle cure o che le saranno negate in

D-2731/2022 Pagina 5 futuro; che così stando le cose, il quadro anamnestico di Halina Melchanka non osterebbe al suo trasferimento, che inoltre, in merito al sovraccarico del sistema d'asilo polacco e le violazioni dei diritti umani, l'autorità inferiore ha osservato come la richiedente, in quanto beneficiaria di protezione internazionale non avrebbe motivo di temere che i suoi diritti non siano rispettati in Polonia; che d’altronde, l’asserzione secondo la quale ella rischierebbe di essere presa di mira dai numerosi profughi ucraini oltre che dai cittadini polacchi, si ridurrebbe ad una mera speculazione, tanto più ponendo la mente al fatto che la medesima potrebbe ottenere la protezione delle autorità statali polacche, che infine, la SEM ha rammentato come il Consiglio federale abbia designato la Polonia come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi e che le autorità polacche si sarebbero dichiarate disposte a riaccettare l’interessata sul loro territorio; che d’altro canto, tale Paese sarebbe legato dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101), dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18 dicembre 2000; di seguito: CartaUE), dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105) nonché dal relativo Protocollo (RS 0.142.301), che la SEM ha poi indicato che l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe ammissibile e ragionevolmente esigibile; che in particolare, si potrebbe escludere che il quadro clinico della richiedente – sufficientemente acclarato e non bisognoso di ulteriori approfondimenti – peggiori in caso di ritorno in Polonia; che tale Stato disporrebbe peraltro di un’infrastruttura medica sufficiente, che infine, le difficili condizioni di vita ivi vigenti non sarebbero motivo d’inesigibilità del rinvio verso la Polonia; che invero, tale Paese sarebbe vincolato alla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recanti norme sull'attribuzione della qualifica di beneficiario di protezione internazionale (Direttiva qualifiche), su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria nonché sul contenuto della protezione riconosciuta; che segnatamente, gli art. 26, 27, 29 e 32 di questa direttiva autorizzerebbero i beneficiari di protezione sussidiaria ad avere accesso ad un'attività retribuita o non, e garantirebbero l'accesso al sistema di istruzione generale o professionale per bambini e per adulti, alla protezione sociale, al sistema sanitario e all'alloggio,

D-2731/2022 Pagina 6 che nel ricorso l’insorgente censura innanzitutto un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, in particolare per quanto riguarda la sua situazione medica; che l’insorgente è dell’opinione che l’autorità inferiore abbia emesso il provvedimento avversato malgrado i referti clinici sin lì acquisiti agli atti evocassero la necessità di esperire maggiori indagini in merito al suo stato psichico, nonché circa la terapia diabetologica; che gli atti all’inserto avrebbero dovuto finanche condurre la SEM ad attendere l’esito degli esami specialistici e ad allestire un rapporto medico di dettaglio “F4”; che la precarietà dello stato piscologico della richiedente sarebbe vieppiù evidente alla propria patrocinatrice, la quale riferisce di aver riscontrato un grave disagio psichico della sua assistita al momento della comunicazione della decisione avversata, che in seguito l’insorgente rileva come la sua condizione statutaria in Polonia non sia chiara, ritenuto che le autorità di quest’ultimo Paese avrebbero accettato la sua riammissione senza esplicitare il tipo di protezione attribuitole; che inoltre, la massiccia accoglienza di profughi ucraini avrebbe spinto le autorità polacche ad annunciare la sospensione dei trasferimenti Dublino; che su tali presupposti, la ricorrente è dell’opinione che la SEM avrebbe dovuto ottenere dagli omologhi polacchi garanzie in merito al suo statuto di protezione e al suo permesso di soggiorno, a difetto delle quali ella finirebbe nel ritrovarsi in condizioni di vita analoghe a quelle di altri richiedenti l’asilo sprovvisti di uno statuto, che alla luce delle pressioni esercitate dai recenti flussi migratori sul sistema polacco, la richiedente rileva altresì come la SEM avrebbe dovuto ottenere dalla Polonia – la quale non sarebbe peraltro stata informata dello stato di salute della richiedente – garanzie circa l’accesso ad un alloggio e ad un’assistenza adeguati, che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente; che si tratta di paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di «non-refoulement» ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, nonché dell'art. 3 CEDU e delle disposizioni equivalenti (cfr. DTAF 2010/56 consid. 3.2), che il Consiglio federale ha effettivamente inserito la Polonia, come altri paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2

D-2731/2022 Pagina 7 lett. b LAsi; che per questi stati esiste una presunzione di rispetto del principio di «non-refoulement» (art. 5 cpv. 1 LAsi), che la ricorrente ha ottenuto protezione in Polonia, e che le autorità di tale Paese hanno dichiarato di riaccettarla sul proprio territorio, per il che, le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi sono soddisfatte, che al riguardo, è doveroso sottolineare come l’asserzione secondo la quale le autorità polacche avrebbero interrotto i trasferimenti Dublino verso il loro Paese risulta inconferente nella misura in cui, quandanche effettivamente veritiera, concernerebbe richiedenti l’asilo che non si sono ancora visti riconoscere protezione, che allo stesso modo, il fatto che con la loro accettazione del 9 maggio 2022 non abbiano fatto esplicito riferimento al tipo di protezione riconosciuta all’interessata, è ininfluente, che, di conseguenza, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo secondo l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che la ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9), che lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, all'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20); che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che, a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/a9c93e17-07c7-4ad9-ac08-f9da47f8f369/3572bcc7-d292-44fd-99ab-e2d1f3eca9a5?source=document-link&SP=5|zpixhk

D-2731/2022 Pagina 8 che giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, la ricorrente è rinviata in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non-respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 Conv. tortura (cfr. FANNY MATTHEY, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 12 ad art. 6a LAsi), che appartiene all’interessata sovvertire, se del caso, tale presunzione, che il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche mediche, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali; che ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell'interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che, a seguito del trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della Corte EDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1), che una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della Corte EDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, § 181 segg.), che essendo decisivo e vista la doglianza in tal senso, occorre a questo punto chiedersi se l'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore circa il quadro anamnestico della richiedente ed all'accesso ad un alloggio e alle prestazioni mediche in Polonia sia stato o meno esaustivo, che alla luce del principio inquisitorio l'autorità competente deve infatti procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), che nel caso in narrativa non appare che la SEM sia venuta meno agli obblighi che le si impongono in virtù di tale massima, che nel corso di un primo consulto medico tenutosi il 20 aprile 2022 (cfr. atto SEM 10/3), è stata valutata ed aggiornata la terapia farmacologica

D-2731/2022 Pagina 9 alla quale la richiedente era sottoposta in ragione di ipertensione e diabete; che ad eccezione del Lantus serale, la medesima è stata integralmente confermata e prevedeva l’assunzione dei farmaci Insulin Actrapid HM 100 UI/ml, Ramipril Sandoz cpr 10mg, Torasemide Helvepharm cpr 5mg, Atorvastatine Sandoz cpr pell 20mg, Plavix cpr 75mg, Lantus sol inj 100 U/ml SoloStar e Bisoprolol Mepha cpr 2.5mg, che il 28 aprile 2022, la richiedente si è sottoposta ad un intervento odontoiatrico, nel corso del quale le sono state otturate le carie che lamentava (cfr. atto SEM 16/2), che il 6 maggio 2022 l’interessata ha beneficiato di una nuova visita medica, a seguito della quale il medico curante ha rilevato che “(…) si conferma il delirio di persecuzione con persone che dall’Ucraina la seguono, anche se appare tranquilla e gestibile col colloquio, per tale motivo penso sia utile rivalutazione psichiatrica (…)”, disturbo per il quale le è stato prescritto un trattamento farmacologico a base di Quetiapin 25mg; che nel corso del medesimo consulto, il medico ha inoltre aggiunto “per la gestione del diabete la pazienta ha già uno schema ben descritto nella consulenza precedente. Consiglio unicamente di aumentare l’insulina rapida di 4 Ul se la glicemia preprandiale >16”, che infine, il 1° giugno 2022 la richiedente è stata visitata dal Dr. med. B._______, il quale ha in particolare osservato “Eine diabetologische Standortbestimmung ist unbedingt indiziert. Ich habe hierfür heute eine BE mit HbA1c-Bestimmung, BB, Kreatinin, dem Lipidstatus und TSH/Leberwerte veranlasst und ins Labor Bioanalytica weitergeleitet. Ich bitte nun den Diabetologen des KSOW C._______ (Dr. med. D._______), die Patientin raschmöglichst zu einer Evaluation der aktuellen Diabetestherapie einzubestellen. Eine zusätzliche medikamentöse Behandlung fehlt meines Erachtens, z. B. die Gabe von Jardiance-Metformin als Zusatz zur Insulintherapie. Ebenso bitte ich den Kollegen um ein einfaches Schema der Insulinbehandlung" (cfr. atto SEM 28/2), che alla luce dei summenzionati referti clinici, il substrato fattuale non conteneva indicatori quanto all'esistenza, finanche potenziale, di affezioni terminali ai sensi della restrittiva giurisprudenza topica; che allo stesso modo, non v’erano elementi per sospettare che le patologie diagnosticate potessero raggiungere un tale livello di gravità da configurare un rischio reale di peggioramento rapido ed irreversibile dello stato valetudinario delle ricorrenti comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita in caso di trasferimento,

D-2731/2022 Pagina 10 che in altre parole, conto tenuto delle questioni giuridiche che si ponevano, al momento dell'emissione del provvedimento sindacato il complesso fattuale era sufficientemente delineato per giudicare il trasferimento dell’interessata in Polonia, di modo che, nulla può essere rimproverato all'autorità inferiore, che non ha violato il principio inquisitorio, che oltremodo, tale valutazione non è inficiata dal carteggio clinico allegato in sede ricorsuale, che è d’altro canto notorio che la Polonia disponga di strutture mediche efficienti, che i beneficiari di protezione possono inoltre contare sulle garanzie derivanti dalla direttiva qualifiche; che gli obblighi della Polonia, derivanti dal diritto europeo, nei confronti dei beneficiari di protezione costituiscono la non discriminazione nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio e agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualifiche), che spetta dunque all’insorgente rivolgersi alle autorità per fare valere il suo diritto ad avere accesso alle prestazioni mediche (cfr. art. 30 direttiva qualifiche) e ad un alloggio secondo modalità equivalenti a quelle previste per altri cittadini terzi soggiornanti in Polonia in conformità all'art. 32 direttiva qualifiche; che del resto, non avendo ella riferito alcunché in proposito, non risulta che nel corso del suo soggiorno in Polonia la richiedente abbia riscontrato particolari difficoltà in tal senso, che altresì, la ricorrente oltre a rivolgersi alle strutture statali, potrà anche fare capo ai numerosi organismi di natura caritativa al fine di ottenere assistenza, che inoltre, in caso di violazione di diritti sanciti dalla CEDU, l’insorgente potrà adire le istanze giudiziarie polacche, ed in ultima istanza la Corte EDU (art. 34 CEDU), che in conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento verso la Polonia è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito

D-2731/2022 Pagina 11 a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9), che dalle tavole processuali non emergono ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'allontanamento; che difatti, alla luce di quanto sopra, non vi sono elementi per ritenere che la richiedente si ritroverebbe in una situazione esistenziale di concreto pericolo in seguito al suo trasferimento verso la Polonia, che visto quanto precede sia in ambito di ammissibilità che di esigibilità della misura di allontanamento, non era in casu necessario che la SEM richiedesse agli omologhi polacchi delle garanzie individuali e concrete circa l’accesso ad un alloggio e all’assistenza sanitaria, che in ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 2 LStrI); che le autorità polacche hanno dato il loro benestare alla riammissione della richiedente; che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che, di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata, che pertanto, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta priva di oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA),

D-2731/2022 Pagina 12 che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 750.– che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

D-2731/2022 Pagina 13 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard

Data di spedizione:

D-2731/2022 — Bundesverwaltungsgericht 29.06.2022 D-2731/2022 — Swissrulings