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Bundesverwaltungsgericht 03.10.2012 D-2654/2011

3 octobre 2012·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,490 mots·~12 min·1

Résumé

Asilo e allontanamento | Esecuzione dell'allontanamento; decisione dell'UFM dell'11 aprile 2011

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-2654/2011

Sentenza d e l 3 ottobre 2012 Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Bendicht Tellenbach, Claudia Cotting-Schalch, cancelliere Gilles Fasola.

Parti

A._______, nato il (...), Sri Lanka, patrocinato dal signor Rosario Mastrosimone, ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Esecuzione dell'allontanamento; decisione dell'UFM dell'11 aprile 2011 / N [...].

D-2654/2011 Pagina 2

Fatti: A. In data 17 gennaio 1996, l'interessato ha presentato una prima domanda di asilo in Svizzera. Il 19 aprile 1996, l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR, ora Ufficio federale della migrazione, e di seguito: UFM) ha respinto la succitata domanda di asilo. L'8 agosto 1996, la Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo (CRA) ha respinto il ricorso inoltrato il 29 maggio 1996. B. Il 6 ottobre 2008, il richiedente, dichiaratosi originario di B._______ (Sri Lanka) e di etnia tamil, ha presentato una seconda domanda di asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali di audizione dell'8 ottobre 2008 [di seguito: verbale 1] e del 2 febbraio 2010 [di seguito: verbale 2]) di essere espatriato per il timore di subire pressioni da parte del "Liberation Tigers of Tamil Eelam" (LTTE), gruppo per il quale avrebbe lavorato dal 1998 al 2008, affinché ne diventasse membro. C. Con decisione dell'11 aprile 2011, l'UFM ha respinto la succitata domanda di asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera e l'esecuzione del medesimo verso il suo Paese di origine siccome lecito, esigibile e possibile. D. Il 9 maggio 2011, il ricorrente ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata limitatamente alla questione dell'esecuzione dell'allontanamento, nonché la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha, altresì, presentato una domanda di esenzione dal pagamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. E. Con decisioni incidentali del 16 maggio 2011, il Tribunale ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA, RS 172.021]), a chiedere il versamento di un anticipo a copertura

D-2654/2011 Pagina 3 delle presumibili spese processuali ed ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. F. In data 25 maggio 2011, l'autorità inferiore ha proposto la reiezione del gravame. Tali osservazioni sono state trasmesse dal Tribunale al ricorrente per conoscenza il 3 agosto 2011. G. Con scritto dell'8 agosto 2011, l'insorgente ha inoltrato le proprie osservazioni in merito alla menzionata risposta al ricorso dell'UFM. Copia di tale scritto è stata trasmessa all'autorità inferiore per conoscenza ed eventuale presa di posizione. H. Con osservazioni del 29 agosto 2011, trasmesse al ricorrente per conoscenza, l'UFM ha riproposto la reiezione del gravame.

Diritto: 1. Le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d cifra 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale Federale [LTF, RS 173.110]). 2. Vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui agli art. 48, 50 e 52 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), nonché 108 cpv. 1 LAsi.

D-2654/2011 Pagina 4 3. Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati delle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2, pag. 798; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5). 4. Il ricorso del 19 maggio 2011 verte soltanto sulla questione relativa all'esecuzione dell'allontanamento. Ne discende che l'oggetto del ricorso consiste unicamente nella questione relativa all'esecuzione dell'allontanamento, mentre che la decisione impugnata è cresciuta in giudicato in materia di asilo e riguardo alla pronuncia dell'allontanamento. Di conseguenza, il Tribunale si limiterà all'esame della questione contestata relativa all'esecuzione dell'allontanamento. 5. 5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha ritenuto che le allegazioni presentate dal richiedente non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste all'art. 7 LAsi in quanto, sarebbero contraddittorie e denoterebbero un comportamento illogico. In merito all'esecuzione dell'allontanamento del richiedente nel suo Paese di origine, detto Ufficio ha considerato da un lato, che l'allontanamento nella regione di Vanni, dove avrebbe dei famigliari stretti e avrebbe lui stesso vissuto per dieci anni, non sarebbe ragionevolmente esigibile a causa delle condizioni di vita molto difficili che persisterebbero in tale regione. Dall'altro lato, l'autorità inferiore ha ritenuto che l'esecuzione dell'allontanamento del richiedente sarebbe invece esigibile verso Colombo. In tale città, vivrebbe uno zio, di professione commerciante, che lo avrebbe già aiutato nell'ambito dell'organizzazione del viaggio di espatrio. L'UFM aggiunge che tale zio disporrebbe di una abitazione di sua proprietà e, di conseguenza, potrebbe ospitare l'insorgente in attesa del suo pieno reinserimento. Il ricorrente avrebbe inoltre accumulato alcuni anni di esperienza lavorativa sia in Svizzera che in Sri Lanka. Visto quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente verso Colombo sarebbe ragionevolmente esigibile. Con osservazioni del 25 maggio 2011, l'UFM aggiunge che, dalle dichiarazioni rese dal ricorrente nell'ambito della prima domanda di asilo, si evincerebbe che avrebbe vissuto nella penisola di Jaffna a B._______ e C._______, dove avrebbe frequentato la scuola insieme alla sorella. Inoltre, l'insorgente avrebbe conseguito una formazione di (...). Anche per queste ragioni, vi sarebbero sufficienti

D-2654/2011 Pagina 5 elementi per ritenere che il ricorrente possa reinserirsi con successo nel Paese di origine, come del resto sarebbe già stato in grado di fare nel 1998 dopo l'esito negativo della prima domanda di asilo. 5.2 Nel gravame, il ricorrente contesta la possibilità di potersi stabilire realmente a Colombo. Egli al contrario, sostiene che non esisterebbero realistiche alternative di rifugio all'interno dello Sri Lanka ed evidenzia che l'UFM non avrebbe esaminato adeguatamente l'esistenza delle condizioni necessarie per l'effettiva sussistenza di motivi individuali favorevoli all'esigibilità di una presa di domicilio a Colombo. Segnatamente, richiamata la presa di posizione dell'Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati (OSAR) dell'8 dicembre 2009, i tamil del Nord e dell'Est dello Sri Lanka che prima del loro espatrio si trovavano già in situazione di dislocati interni in altre parti del Paese, non avrebbero nessuna possibilità accettabile di insediamento in loco in ragione dell'insicurezza regnante a Colombo e nel Sud del Paese, dello stato di urgenza decretato, del rischio di arresti arbitrari, di sequestri o omicidi, e, più generalmente, del deterioramento del bilancio dei diritti dell'uomo. Sempre secondo il citato rapporto, una rete di amici o di parenti prossimi a Colombo o in altre parti del Paese non proteggerebbe contro le persecuzioni. In aggiunta, nell'aggiornamento di OSAR del 1° dicembre 2010 sulla situazione nello Sri Lanka, al momento delle formalità di registrazione, i giovani tamil, principalmente del Nord dell'isola, sarebbero sorvegliati da vicino e il loro soggiorno a Colombo potrebbe essergli rifiutato. Per di più, tutti i rimpatri forzati sarebbero segnalati alla Criminal Investigation Division (CID), la quale effettuerebbe controlli della nazionalità, del casellario giudiziario, nonché il prelievo delle impronte digitali di ogni persona ricondotta. Sempre secondo OSAR, la persona controllata potrebbe essere trasferita al Servizio di informazione di Stato (SIS) e/o al Dipartimento di investigazione sul terrorismo (TID) e sottoposta ad interrogatorio. Il SIS interrogherebbe i rimpatriati sul loro viaggio, sui motivi del rimpatrio e sulla loro storia personale. OSAR aggiunge che le persone con legami con le LTTE potrebbero essere imprigionate. Visto quanto sopra, il ricorrente afferma che, il solo fatto di appartenere all'etnia tamil, di provenire dal Nord del paese e di essere stato all'estero, lo esporrebbe al rischio concreto di persecuzioni. Egli allega inoltre che non vi sarebbe alcuna garanzia in merito alla possibilità di risiedere legalmente nella zona di Colombo. In particolare, l'Alto Commissariato della Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) ed il Foreign & Commonwealth Office britannico, avrebbero riferito di difficoltà in questo senso. Non da ultimo, l'insorgente cita la giurisprudenza del Tribunale (DTAF 2008/2) secondo la quale, per i tamil originari delle province del Nord o dell'Est del Paese, l'esistenza di

D-2654/2011 Pagina 6 un alternativa di soggiorno interna nel Sud è ammessa solo in presenza di elementi particolarmente favorevoli, ovvero se il richiedente potrà disporre di una rete familiare o sociale nonché di concrete possibilità di alloggio e di guadagno. Tali condizioni non sarebbero proprie all'insorgente, in quanto, la presenza di un solo zio non costituirebbe una solida rete familiare, non conoscerebbe la lingua cingalese e non vanterebbe esperienze lavorative rilevanti per la ricerca di un posto di lavoro. Visto quanto precede, il ricorrente ritiene che l'esecuzione del proprio allontanamento verso il Paese di origine non sarebbe ragionevolmente esigibile. 6. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi. Giusta tale norma l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). 6.1 Ritenuto il diniego dell'asilo e della qualità di rifugiato nella decisione di prima istanza, regolarmente cresciuta in giudicato, in assenza di una contestazione tramite l'atto ricorsuale del 9 maggio 2011, non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere, da un esame d'ufficio, che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Sri Lanka dal profilo della condizione di ammissibilità e della possibilità sia contraria al diritto. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr.) ed è possibile. 6.2 In merito agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, relativi allo stato di sicurezza in Sri Lanka, questo Tribunale ha avuto recentemente modo di constatare che in Sri Lanka non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme del territorio e della popolazione nazionale. Infatti, in considerazione del miglioramento della situazione dal profilo della sicurezza in detto Paese, l'esecuzione dell'allontanamento dei richiedenti l'asilo, provenienti dallo Sri Lanka di origine tamil, è ora ragionevolmente esigibile verso il Nord dello Sri Lanka, ad eccezione della regione di Vanni, nonché verso l'Est del Paese (cfr. DTAF 2011/24). Non di meno, per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento

D-2654/2011 Pagina 7 verso il nord dello Sri Lanka, occorre distinguere la situazione delle persone che hanno lasciato detta regione dopo la fine della guerra, avvenuta nel maggio del 2009, per le quali l'esecuzione dell'allontanamento è di principio ragionevolmente esigibile qualora possano beneficiare delle medesime condizioni di vita e di alloggio, da quella della persone che hanno lasciato il Nord del Paese prima della fine della guerra, per le quali le condizioni di vita potrebbero essere profondamente mutate (cfr. ibidem, consid. 13.2.1.1). Per quest'ultima categoria di persone è infatti necessario analizzare la situazione individualmente, verificando l'esistenza di fattori particolarmente favorevoli, segnatamente, concrete possibilità di alloggio e garanzie di adeguato sostentamento, nonché l'esistenza di una rete sociale o familiare sufficiente. Se tali condizioni non sono realizzate, va inoltre esaminata la possibilità di un'alternativa di soggiorno interna sula territorio nazionale, segnatamente nella città di Colombo (cfr. ibidem, consid. 13.2.1.2). Quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane e vanta un'esperienza lavorativa quale (...) (cfr. verbale del 29 gennaio 1996 relativo alla prima domanda di asilo, pag. 2). A Colombo potrà senz'altro godere del sostegno di uno zio disposto ad aiutarlo, come ha tra l'altro già fatto nel passato (cfr. verbale 2, D9-10, pag. 2). In aggiunta, ritenuta l'inverosimiglianza delle proprie allegazioni e considerato che esso ha vissuto sostanzialmente tutta la vita nel Paese di origine, non si può escludere che disponga in Patria di una rete sociale più ampia rispetto a quella dichiarata. Non da ultimo, l'insorgente ha già dimostrato di essere in grado di reinserirsi con successo in Sri Lanka in occasione dell'allontanamento a seguito della prima domanda di asilo inoltrata in Svizzera. Infine, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (DTAF 2009/2 consid. 9.3.2, pag. 21 e relativi riferimenti), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il medesimo di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese di origine. Ne consegue che l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile.

D-2654/2011 Pagina 8 7. In considerazione di quanto precede, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 8. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2])

(dispositivo alla pagina seguente)

D-2654/2011 Pagina 9 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Gilles Fasola

Data di spedizione:

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