Corte IV D-2607/2008 {T 0/2} Sentenza d e l 1 5 settembre 2008 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione della giudice Christa Luterbacher, cancelliera Chiara Piras. A._______, Mongolia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 21 aprile 2008 / N . Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-2607/2008 Fatti: A. Il 3 marzo 2008, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 21 marzo 2008 e del 14 aprile 2008), di avere lasciato la Mongolia dopo essere stato ingiustamente imprigionato con l'accusa di avere ucciso una persona. Il [...], nella sua funzione come poliziotto avrebbe controllato con il suo superiore la macchina di un parlamentare, trovandovi una borsa piena di polvere bianca. In seguito, il superiore e sua moglie sarebbero stati uccisi. Pochi giorni dopo, l'interessato sarebbe stato picchiato da tre o cinque persone prima davanti al proprio appartamento e poi portato ad un cimitero, dove sarebbe stato maltrattato una seconda volta. All'ospedale, il ricorrente avrebbe raccontato la propria storia ad un collega. Alcuni giorni più tardi, sarebbe stato, a seconda delle versioni, portato prima in procura e poi alla prigione di B._______ o direttamente alla prigione con l'accusa di omicidio. Dopo la morte del padre, nel [...], l'interessato avrebbe approfittato di un congedo accordatogli per lasciare la Mongolia accompagnato dalla sorella. B. Il 21 aprile 2008, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Mongolia siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 23 aprile 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento del provvedimento litigioso e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo, e in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. D. Il 29 aprile 2008, con decisione incidentale, il TAF ha respinto, per i Pagina 2
D-2607/2008 motivi ivi indicati (ricorso privo di probabilità d'esito favorevole), la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali ed ha invitato il ricorrente a versare un siffatto anticipo, di fr. 600.--, entro il 9 maggio 2008, con comminatoria d'inammissibilità del gravame in caso di decorso infruttuoso del termine. E. Il 5 maggio 2008, il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo richiesto. Diritto: 1. Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi, e art. 83 lett d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano. 4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha rilevato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito la Mongolia nel novero delle safe Pagina 3
D-2607/2008 countries. Dall'altro lato, l'autorità inferiore ha ritenuto siccome inverosimili le allegazioni decisive in materia d'asilo presentate dall'insorgente, visto che quest'ultimo avrebbe reso dichiarazioni fortemente contraddittorie sulle modalità del controllo del veicolo del parlamentare, sul proprio trasferimento dall'ospedale al carcere e sul proprio soggiorno in carcere. Infine, dagli atti non risulterebbero indizi che potrebbero capovolgere la presunzione confutabile dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi. 5. Nel gravame, il ricorrente contesta la presenza di contraddizioni nel proprio racconto. Quest'ultimo sarebbe infatti dettagliato, spontaneo e ricco di indicazioni importanti. Infine, le conseguenze di un rimpatrio sarebbero fatali, poiché sarebbe mandato in prigione. 6. Giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi a meno che non risultino indizi di persecuzione. 6.1 Da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha inserito un Paese nel novero delle safe countries, sussiste di massima una presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese. Incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale. 6.2 Dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (GICRA 2003 n. 18). 7. 7.1 Questo Tribunale osserva che siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data 28 giugno 2000, la Mongolia nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese. Pagina 4
D-2607/2008 7.2 Nella fattispecie, il ricorrente non è riuscito, per quanto attiene alla sua situazione personale, ad invalidare la presunzione d'assenza di persecuzione, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione. In particolare, l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Quest'ultime s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Basti ancora rilevare che non compete alle autorità svizzere di pronunciarsi su una presunta ingiustizia giudiziaria da parte della autorità mongole nei confronti del ricorrente. Inoltre, di regola una sentenza ingiusta o un'errore giudiziario ai danni dell'insorgente è irrilevante in materia d'asilo, senza che il ricorrente abbia presentato argomenti precisi e seri suscettibili di giustificare un'eccezione alla regola. Inoltre, il ricorrente si limita a pure congetture, non confortate da alcun elemento attendibile e concreto, sull'impossibilità d'ottenere un equo processo in patria. Non v'è, infatti, ragione di ritenere che egli non possa ricevere un'appropriata protezione statale contro l'eventuale futuro agire illegittimo nei suoi confronti da parte di terzi rispettivamente non possa beneficiare di un equo processo in relazione ad eventuali accuse mosse nei suoi confronti per ragioni che non appaiono avere alcuna relazione con uno dei motivi enumerati all'art. 3 LAsi. Per conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo, considerato che non sussistono indizi di persecuzione. 8. 8.1 In considerazione di quanto suesposto, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Mongolia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la Pagina 5
D-2607/2008 salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 8.2 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva nondimeno che in Mongolia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. 8.3 Dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento non imputabili all'agire umano. Il ricorrente è giovane, ha una certa esperienza professionale (cfr. verbale d'audizione del 21 marzo 2008 pag. 2) e non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine. 8.4 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 8.5 L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 9. Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. Pagina 6
D-2607/2008 10. L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 8 del presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 11. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo spese, di fr. 600.--, versato dall'insorgente il 5 maggio 2008. (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 7
D-2607/2008 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente. L'anticipo spese di fr. 600.--, versato il 5 maggio 2008, è computato con le spese processuali. 3. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato) - UFM, Divisione dimora ed aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N ) - C._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Chiara Piras Data di spedizione: Pagina 8