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Bundesverwaltungsgericht 25.04.2007 D-2573/2007

25 avril 2007·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,891 mots·~9 min·2

Résumé

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | la decisione del 5 aprile 2007 di non entrata nel ...

Texte intégral

Corte IV D-2573/2007 vav/egl/ {T 0/2} Sentenza del 25 aprile 2007 Composizione: Giudici Valenti, Cotting-Schalch e Haefeli Cancelliere Egloff A._______, Moldova, Ricorrente contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, Autorità inferiore concernente la decisione del 5 aprile 2007 in materia di non entrata nel merito, allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento / N Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Ritenuto in fatto: A. Il 3 marzo 2007, l’interessato ha presentato una domanda d’asilo. Ha dichiarato, nella sostanza (cfr. verbali d'audizione del 13 e del 27 marzo 2007), d'aver lasciato il suo Paese d'origine a causa della vita molto dura che vi conduceva dopo essere stato abbandonato dai genitori all'età di 10 anni. Avrebbe quindi abitato alternativamente, per circa 8 anni, presso il nonno materno (il quale lo avrebbe picchiato) e nel "vagone" sito presso il cantiere edile dove avrebbe lavorato senza però percepire regolarmente lo stipendio. Fa altresì valere d'essere espatriato anche a causa della mancanza dei mezzi finanziari necessari per potersi pagare le cure mediche necessarie. B. Il 5 aprile 2007, l'UFM non è entrato nel merito della succitata domanda ai sensi dell’art. 34 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). L'UFM ha pure pronunciato l’allontanamento dell’interessato dalla Svizzera e l’esecuzione dell’allontanamento verso la Moldova siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 10 aprile 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione dell'UFM. Ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata, la conseguente entrata nel merito della domanda d’asilo ed il riconoscimento dello statuto di rifugiato politico. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Considerato in diritto: 1. Il TAF decide definitivamente in merito ai ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. 2.1 Nel caso concreto, il potere cognitivo del TAF è limitato, per quanto attiene al giudizio di legittimità della decisione di non entrata nel merito della domanda d'asilo, alla questione di sapere se la stessa sia stata pronunciata a ragione o a torto. La conclusione tendente al riconoscimento della qualità di rifugiato è pertanto inammissibile. La cognizione di questo Tribunale è per contro completa in materia d'allontanamento dalla Svizzera e d'esecuzione dell'allontanamento. 2.2 Nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108a LAsi. 3. Giusta l’art. 34 cpv. 2 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo se il richiedente proviene da uno stato che il Consiglio federale ha designato come

3 sicuro, a meno che non risultino indizi di persecuzione. 3.1 Da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha inserito un Paese nel novero delle safe countries, sussiste di massima una presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese. Incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale. 3.2 Dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 2 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18). 4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha rilevato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito la Moldova (fatta eccezione per la regione della Transnistria) nel novero delle safe countries. Dall'altro lato, non ha ritenuto che emergessero dalle carte processuali degli indizi d'esposizione dell'interessato a persecuzioni in caso di rientro in patria, né in considerazione dell'indicata situazione economica vigente nel Paese né del servizio militare che il richiedente sarebbe obbligato ad adempire in caso di rimpatrio né del mancato regolare versamento allo stesso dello stipendio da parte del datore di lavoro del ricorrente e neppure a causa dell'impossibilità per quest'ultimo di cambiare impiego. Inoltre, l'autorità inferiore ha ritenuto inverosimile l'indicazione fornita dall'interessato circa la sua minore età. Da un lato, l'esame radiologico effettuato ha stabilito un'età ossea del ricorrente superiore a 18 anni. Dall'altro lato, l'interessato stesso ha pure dichiarato in corso di procedura che nel 1997 ha compiuto 10 anni e 18 anni il 13 marzo 2007. 5. Nel ricorso, l'insorgente sostiene che nonostante la Moldova sia stato dichiarato Paese sicuro dal Consiglio federale, ciò non significa che in tale Paese non possano verificarsi delle persecuzioni per motivi rilevanti in materia d'asilo. Fa valere d'aver raccontato in modo molto chiaro, preciso e dettagliato quanto accadutogli e d'aver altresì provato d'essere originario di Chisinau nonché la propria cittadinanza moldava. Allega, inoltre, che dalle dichiarazioni da lui rese emergerebbero chiari indizi di persecuzione da parte di terzi non manifestamente infondati. In caso di rimpatrio, la sua sicurezza risulterebbe gravemente compromessa. Pertanto, l'UFM avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo. 6. Il TAF osserva che il ricorrente neppure ha contestato nel ricorso la ritenuta inverosimiglianza dell'allegata minore età. Non v'è altresì motivo, in virtù delle emergenze processuali, di scostarsi d'ufficio in questa sede dalla valutazione di cui all'impugnata decisione. La mancata designazione al ricorrente, da parte dell'UFM, di una persona di fiducia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LAsi è pertanto da ritenersi legittima. 7. Questo Tribunale osserva, inoltre, che siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito la Moldova (senza la Transnistria, regione dalla quale il ricorrente comunque neppure pretende di provenire) nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese. 7.1 Contrariamente a quanto preteso nel gravame, il ricorrente non è però

4 manifestamente riuscito, per quanto attiene al suo caso specifico, ad invalidare la presunzione d'assenza di persecuzioni. In particolare, questo Tribunale osserva che il ricorrente non ha contestato, con argomenti o mezzi di prova concludenti, la valutazione dell'UFM d'inverosimiglianza manifesta delle dichiarazioni decisive rese. Non lo soccorre, in tale ambito, la generica allegazione ricorsuale secondo cui "dal mio racconto emergono degli indizi di persecuzione non manifestamente infondati", le sue dichiarazioni decisive esaurendosi in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per i motivi indicati nella decisione impugnata cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi ed all'art. 4 PA). Inoltre, non è dato presumere, tanto meno sulla base d'allegazioni imprecise, che il ricorrente non possa ottenere in patria un'adeguata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo nei suoi confronti da parte di terzi (come preteso per la prima volta in sede di ricorso). 7.2 Inoltre, la nota situazione generale esistente in Moldova – che non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale – non costituisce un elemento che giustifichi di per sé un esame di merito della domanda d'asilo di cui trattasi. 7.3 In considerazione di quanto suesposto, non emerge dagli atti di causa alcun serio indizio secondo il quale l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) e l'art. 14a cpv. 3 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, RS 142.20). Per gli stessi motivi, non vi è ragione di ritenere che il ricorrente sia esposto, in caso di rimpatrio, al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105) o a pericoli concreti, ai sensi dell'art. 14a cpv. 4 LDDS, imputabili all'agire umano. 8. Di conseguenza, il ricorso in materia di non entrata nel merito, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 9. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 10. 10.1 Dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento non imputabili all'agire umano. Il ricorrente è giovane, ha una certa esperienza lavorativa e, oltre alla lingua moldava, conosce pure molto bene il rumeno ed abbastanza bene il russo. Inoltre, e a prescindere dalla genericità degli indicati problemi di salute ([...]), non v'è ragione di ritenere che il ricorrente non possa ottenere nel suo Paese d'origine le cure ed i medicamenti eventualmente a lui indispensabili, fermo restando che solo malattie gravi che richiedono

5 necessariamente delle cure non ottenibili in patria possono, se del caso, giustificare un'ammissione provvisoria in Svizzera (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24). Peraltro, in sede di ricorso l'insorgente neppure ha preteso che il suo stato di salute s'opporrebbe alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento. L'autorità inferiore ha pertanto rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per l'insorgente di un adeguato reinserimento sociale in Moldova. 10.2 Infine, considerato che il ricorrente, usando della dovuta diligenza, potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio e che alcun altro ostacolo d'ordine tecnico s'oppone al rimpatrio medesimo, l'esecuzione dell'allontanamento deve pure considerarsi possibile. 11. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111 cpv. 1 e 3 LAsi). 12. 12.1 Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d’esenzione dal versamento dell’anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 12.2 Peraltro, e ritenuto che il ricorso era pure privo di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 13. Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)

6 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. La domanda di dispensa dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è senza oggetto. 3. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 4. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente. 5. Comunicazione: - al ricorrente (plico raccomandato) - all'autorità inferiore (in copia, n. di rif. N ) - a B.________ (in copia) Il Giudice: Il Cancelliere: Vito Valenti Lorenzo Egloff Data di spedizione:

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