Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 17.03.2011 D-2564/2010

17 mars 2011·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,713 mots·~19 min·3

Résumé

Asilo e allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 19 marzo 2010

Texte intégral

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2564/2010 Sentenza del 17 marzo 2011 Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gérard Scherrer; cancelliera Antonella Guarna. Parti A._______, nato il (…), alias B._______, nato il (…), alias C._______, nato il (…), Iraq, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 19 marzo 2010 / N (…).

D-2564/2010 Pagina 2 Fatti: A. Il (…), l'interessato – d'etnia curda e di fede musulmana, originario di D._______, nella provincia di Dohuk (Iraq) – ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 16 settembre 2008 [di seguito: verbale 1] e del 3 marzo 2009 [di seguito: verbale 2]) di aver vissuto dall'età di cinque anni con lo zio paterno, a seguito della morte dei suoi genitori e dei suoi fratelli in un incidente stradale. Nel (…), dopo aver frequentato una ragazza cristiana durante un anno, l'interessato avrebbe pregato suo zio di chiedere al padre della sua ragazza la sua mano. Lo zio tuttavia si sarebbe rifiutato ed avrebbe espulso l'interessato da casa sua. Egli avrebbe allora deciso di agire personalmente, rivolgendosi direttamente al padre della ragazza. Quest'ultimo avrebbe accettato la proposta di matrimonio, a condizione che una ragazza della famiglia dell'interessato si fosse convertita al cristianesimo, visto che sua figlia sarebbe divenuta musulmana, sposandolo. Di fronte a ciò, l'interessato avrebbe spiegato al suo futuro suocero che, non avendo famiglia, non poteva adempiere a tale condizione. In tali circostanze, il padre della ragazza gli avrebbe detto che avrebbe potuto sposare sua figlia, solo se si sarebbe convertito lui stesso al cristianesimo. Essendo molto innamorato, l'interessato avrebbe accettato e sarebbe andato a vivere a casa della ragazza. Dopo qualche giorno, tuttavia, egli sarebbe venuto a conoscenza che suo zio, i suoi cugini e alcuni membri del partito E._______ lo cercavano per ucciderlo. Temendo per la sua vita, l'interessato sarebbe scappato e si sarebbe rifugiato presso un amico. A quel punto, la sua ragazza gli avrebbe telefonato e gli avrebbe detto che anche suo padre avrebbe voluto ucciderlo, visti i problemi che gli avrebbe causato, a seguito della sua fuga da casa loro senza avvertimento. Davanti a tale situazione, il (…), l'interessato avrebbe deciso di espatriare e sarebbe giunto in Svizzera il (…). In occasione dell'audizione federale diretta, l'interessato ha prodotto un documento presentato come la fotocopia della sua carta d'identità rilasciata il (…). B. Con decisione del 19 marzo 2010, notificata all'interessato in data 23 marzo 2010 (cfr. atto A 16/2), l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato

D-2564/2010 Pagina 3 dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 15 aprile 2010, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la restituzione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova valutazione nonché, in via sussidiaria, il riconoscimento nei suoi confronti della qualità di rifugiato, la concessione dell'asilo come pure dell'ammissione provvisoria, in ragione dell'inesigibilità dell'esecuzione del suo allontanamento. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. D. Con decisione incidentale del 14 maggio 2010, il Tribunale ha considerato il gravame siccome privo di probabilità d'esito favorevole ed ha respinto la summenzionata domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Ha quindi invitato il ricorrente a versare, entro il 31 maggio 2010, un siffatto anticipo di CHF 600.-, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso, in caso di mancato versamento di detto anticipo. E. Il 18 maggio 2010, il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo richiesto. Diritto: 1. 1.1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo [LAsi, RS 142.31] non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

D-2564/2010 Pagina 4 1.2. Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge del 17 giugno 2005 LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF). 2. V'è motivo d’entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1, come pure 52 PA e all'art. 108 cpv. 1 LAsi. 3. 3.1. Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano. 4. Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (cfr. Decisione del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2009/57 consid. 1.2). 5. 5.1. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che le allegazioni presentate dal richiedente non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi di modo che può esimersi dall'esaminare la rilevanza dei fatti addotti in materia d'asilo, in quanto, in punti essenziali, risulterebbero incompatibili con l'esperienza generale della vita e la logica dell'agire. In particolare, non sarebbe verosimile che nell'arco di un solo giorno il padre della ragazza del richiedente – membro della minoranza cristiana – abbia accettato di accoglierlo in casa sua, in vista della sua conversione al cristianesimo, pur non conoscendolo e pur sapendo che egli stava fuggendo dalla casa dello zio, alla luce della netta maggioranza musulmana presente nella provincia di Dohuk, nonché dei delicati equilibri tra le due comunità cristiana e musulmana. Infatti, ritenuto che la conversione alla religione cristiana sarebbe notoriamente

D-2564/2010 Pagina 5 considerata un atto blasfemo da parte della comunità musulmana, il suddetto agire del padre della sua ragazza – peraltro non giustificato da un motivo oggettivamente fondato – avrebbe esposto la sua famiglia a gravissimi rischi. Inoltre, tenuto conto delle radicate tradizioni nel Kurdistan iracheno, non sarebbe verosimile che il padre della ragazza, abbia ospitato il richiedente in casa sua, quando quest'ultimo avrebbe avuto una relazione con la medesima, senza essere né sposati, né ufficialmente fidanzati. D'altronde, sarebbe sorprendente che lo zio del richiedente abbia chiesto ai vicini dove esso si trovasse ed abbia così appreso della sua volontà di convertirsi al cristianesimo, dal momento che egli avrebbe espulso il richiedente da casa sua e non si sarebbe mai comportato bene nei suoi confronti. In conclusione, detto Ufficio ha ritenuto che, non sarebbe riconosciuta la qualità di rifugiato nei confronti del richiedente. Di conseguenza, non sarebbe applicabile il principio del divieto di respingimento all'allontanamento del medesimo, la cui esecuzione sarebbe ammissibile. Inoltre, non vi sarebbero indizi circa il rischio di esposizione a trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). L'UFM ha, altresì, considerato che né la situazione della provincia di Dohuk – dove vi sarebbe un clima di sicurezza, di rispetto dei diritti dell'uomo, e dove non vigerebbe una situazione di violenza generalizzata – né altri motivi relativi al richiedente o dal punto di vista tecnico e pratico, si opporrebbero all'esecuzione dell'allontanamento del medesimo in detto Paese. 5.2. Nel gravame, richiamati i fatti esposti, il ricorrente contesta innanzitutto la decisione dell'UFM in materia d'asilo, sostenendo che la motivazione della stessa – che si fonderebbe su un unico argomento, ovvero l'agire del padre della sua ragazza che l'avrebbe ospitato, nonostante i disaccordi tra le due comunità religiose ed i gravi rischi a cui avrebbe esposto la sua famiglia – non sarebbe condivisibile. In particolare, ritiene che, sebbene le relazioni tra la comunità religiosa cristiana e quella musulmana siano delicate, continuerebbero ad essere celebrati matrimoni misti, anche se questo potrebbe creare dei contrasti tra le famiglie. Di conseguenza, sarebbe assolutamente verosimile che egli abbia vissuto nella casa del padre della sua ragazza, dove peraltro avrebbe dormito in una stanza separata e dove la madre di quest'ultima sarebbe stata sempre presente. D'altronde, l'insorgente sottolinea che l'essere stato ospitato dal suo futuro suocero, con i dovuti accorgimenti, sarebbe coerente con i principi cristiani, secondo i quali essi praticherebbero la carità e aiuterebbero coloro che sono nel bisogno. In aggiunta, il fatto di essere ricercato da parte di suo zio non sarebbe

D-2564/2010 Pagina 6 sorprendente, visto che il medesimo non lo cercava perché preoccupato per lui, bensì perché avrebbe saputo o comunque sospettato che il ricorrente stesse con la ragazza. Infine, l'autore del gravame fa valere che l'esecuzione del suo allontanamento dovrebbe essere considerata ragionevolmente inesigibile, in considerazione dei motivi addotti in relazione a suo zio, presso il quale non si potrebbe pretendere che egli ritorni, nonché tenuto conto dell'assenza di altri familiari in Patria, come dimostrerebbe il documento allegato al ricorso e presentato in copia a colori come la tessera per ricevere il cibo, sulla quale sarebbe indicata solo la sua persona. 6. 6.1. Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi). Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23). 7. 7.1. Le dichiarazioni del ricorrente in corso di procedura si esauriscono in mere ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché

D-2564/2010 Pagina 7 minimo elemento di seria consistenza. Inoltre, l'insorgente si è limitato a pure congetture, non fondate su alcun indizio oggettivo, con riferimento agli evocati fatti. Segnatamente, il racconto dell'insorgente si distingue per il suo carattere vago, nonché illogico ciò che rende i fatti addotti dal medesimo, a fondamento della sua domanda d'asilo, come manifestamente inverosimili. Il ricorrente, infatti, non è stato in grado di rendere plausibile la relazione con la ragazza cristiana, per cui avrebbe voluto convertirsi al cristianesimo e, di conseguenza, sarebbe stato costretto ad espatriare. Egli in particolare non ha saputo riferire né la data di nascita, né l'età della sua asserita fidanzata, allorquando la loro relazione durava da ben un anno ed avrebbero avuto l'intenzione di sposarsi (cfr. verbale 1 pag. 5). A ciò aggiungasi che il medesimo non ha potuto indicare il nome dell'unico fratello della sua pretesa ragazza (cfr. ibidem). La mancanza di tali dettagli conduce quindi a desumere che l'asserita relazione con la ragazza in questione non sia altro che un pretesto costruito ad hoc dall'insorgente per fondare la sua domanda d'asilo. Peraltro, sono palesemente illogiche le circostanze – così come descritte dal ricorrente – secondo le quali il padre della sua ragazza lo avrebbe ospitato a casa sua in vista della sua conversione al cristianesimo (cfr. verbale 1 pag. 4 e verbale 2 Q10 e segg.), ritenuto che tale comportamento avrebbe implicato dei gravi rischi per lui medesimo e per la sua famiglia, avuto riguardo al carattere blasfemo attribuito all'atto di conversione alla religione cristiana, come pure alla presenza maggioritaria della comunità islamica nella regione di Dohuk, nonché alla precaria convivenza di detta comunità con quella cristiana. L'incidenza di tali fattori, contrariamente a quanto pretende l'insorgente, prevale rispetto all'asserita esistenza di matrimoni tra i membri delle due comunità religiose (cfr. ricorso pag. 3). Per di più, l'evocato agire e la conseguente esposizione ad un rischio elevato per l'intera famiglia della ragazza non trovano alcuna giustificazione plausibile, dato che il padre della ragazza non conosceva minimamente il ricorrente, prova ne è che sino al loro incontro egli non sapeva nemmeno che quest'ultimo fosse rimasto orfano (cfr. verbale 2 Q10), e ritenuto che tutti gli eventi occorsi – ovvero l'incontro del ricorrente con il padre della ragazza, la proposta di matrimonio e la decisione di ospitarlo a casa sua – si sarebbero svolti nell'arco di un'unica giornata (cfr. verbale 2 Q51-52). In siffatte circostanze, non soccorrono in alcun modo l'insorgente le giustificazioni addotte in sede di ricorso, secondo cui il padre della sua ragazza l'avrebbe ospitato conformemente ai suoi principi cristiani e prendendo i dovuti accorgimenti, in particolare facendolo dormire in un'altra stanza (cfr. ricorso pag. 3). Inoltre, riguardo alle circostanze in cui suo zio sarebbe venuto a conoscenza della sua intenzione di convertirsi al

D-2564/2010 Pagina 8 cristianesimo, il ricorrente ha reso dichiarazioni vaghe e contraddittorie: a seconda della versione, ne sarebbe venuto a conoscenza, quando avrebbe chiesto ai vicini di casa dove fosse finito il ricorrente e dopo che quest'ultimo avrebbe parlato ai suoi amici della sua decisione (cfr. verbale 1 pag. 5), oppure avrebbe appreso tale notizia dai vicini di casa della famiglia della sua ragazza, i quali sarebbero stati informati dalla famiglia stessa (cfr. verbale 2 Q22). Per di più, ritenuti i rischi che la famiglia della ragazza avrebbe incorso, è manifestamente illogico che sia stata proprio la stessa a divulgare l'asserita intenzione di convertirsi del ricorrente. Peraltro, contrariamente a quanto ha preteso far credere il ricorrente (cfr. verbale 1 pag. 5 e ricorso pag. 3), dal confronto delle suesposte dichiarazioni, emerge chiaramente che suo zio si è rivolto ai vicini di casa per avere informazioni sul ricorrente, al fine di semplicemente trovarlo e non per ucciderlo, giacché fino a quel momento non sapeva ancora dell'intenzione del nipote di convertirsi (cfr. verbale 1 pag. 5). Un tale comportamento da parte dello zio, ovvero di preoccuparsi del ricorrente, sarebbe comunque illogico, dato che l'avrebbe espulso volontariamente da casa sua. Da ultimo, il ricorrente non è stato in grado di rendere verosimile che altri suoi parenti ed i membri del partito E._______ lo cercassero per ucciderlo, a seguito della sua decisione di convertirsi al cristianesimo (cfr. verbale 1 pagg. 4-5 e verbale 2 Q10), limitandosi a mere congetture. In particolare, la dichiarazione secondo cui suo cugino lo vorrebbe uccidere, basandosi semplicemente sul fatto di averlo visto passare eccezionalmente davanti alla casa della sua fidanzata, dove egli si trovava (cfr. verbale 2 Q24-26) non convince. Lo stesso dicasi in merito all'avere appreso dal padre della sua ragazza che dei membri del suddetto partito avrebbero passeggiato armati nelle vie attorno alla casa per cercare il ricorrente (cfr. verbale 1 pag. 5 e verbale 2 Q53). Infatti, se tali individui avessero voluto realmente uccidere il ricorrente, sapendo del resto dove si trovava, essi avrebbero di certo agito diversamente, piuttosto che limitarsi a passare nei dintorni della casa della sua ragazza. In conclusione, visto tutto quanto sopra e senza che sia necessario menzionare ulteriori elementi d'inattendibilità del racconto reso dall'insorgente, il Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato che le dichiarazioni del medesimo non soddisfano le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. 7.2. In considerazione di quanto esposto, il ricorso sul punto di questione dell'asilo, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

D-2564/2010 Pagina 9 8. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21). 9. 9.1. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20). Giusta tale norma l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). 9.2. 9.2.1. Per gli stessi motivi citati al considerando 7 del presente giudizio, non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel nord dell'Iraq (nelle provincie di Dohuk, Arbil e Suleimaniya) possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr. La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; spetta all'interessato rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. Nel caso concreto non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui il ricorrente possa essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni, ciò che del resto egli non ha nemmeno preteso in sede di ricorso (ricorso pag. 3). In altri termini, quest'ultimo non ha saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate.

D-2564/2010 Pagina 10 9.2.2. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr). 9.3. 9.3.1. Inoltre, nel nord dell'Iraq (Dohuk, Arbil e Suleymaniya) non vige, al momento, una situazione di violenza generalizzata e la situazione politica non è talmente tesa da considerare un rimpatrio come generalmente inesigibile. Segnatamente, lo stato della sicurezza è più stabile ed equilibrato rispetto al resto del Paese, come pure la situazione dei diritti dell'uomo la quale è migliore rispetto alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq. Inoltre, l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province curde è esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non sposati, in buona salute e giovani, a condizione che la persona interessata sia originaria della regione o vi abbia vissuto un lungo periodo e disponga di una rete sociale, segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure di relazioni con i partiti al potere (cfr. DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e 7.5.8). 9.3.2. Quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane, celibe, senza figli o obblighi familiari ed ha una formazione scolastica almeno di base, nonché un'esperienza professionale quale (…) (cfr. verbale 1 pag. 2). Inoltre, v'è ragione di ritenere che l'insorgente disponga di una densa rete familiare e sociale in patria, dove peraltro egli è nato e vissuto tutta la sua vita fino all'espatrio (cfr. verbale 1 pag. 1-3), ritenuta l'inverosimiglianza dei suoi motivi d'asilo come pure l'inconsistenza e l'assenza di qualsivoglia mezzo di prova in relazione all'asserita morte dei suoi familiari. Infatti, il documento presentato come la tessera per ricevere il cibo, sulla quale sarebbe indicata solo la persona del ricorrente, nulla dimostra all'inesistenza di una rete familiare in patria. Peraltro, l'insorgente potrà, se necessario, richiedere un adeguato aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi. Infine, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il medesimo di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine, segnatamente a D._______, nella provincia di Dohuk.

D-2564/2010 Pagina 11 9.3.3. In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr). 9.4. Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 Str). Infatti, il ricorrente, usando della dovuta diligenza (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515), potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 10. In considerazione di quanto precede, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 11. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato dal ricorrente il 18 maggio 2010. (Dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Esse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato il 18 maggio 2010 dal ricorrente.

D-2564/2010 Pagina 12 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione:

D-2564/2010 — Bundesverwaltungsgericht 17.03.2011 D-2564/2010 — Swissrulings