Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Corte IV D2512/2011 Sen tenza d e l 1 0 f e bb raio 2012 Composizione Giudice Pietro AngeliBusi, giudice unico, con l'approvazione della giudice Muriel Beck Kadima; cancelliere Andrea Pedrazzini. Parti A._______, nato il (…), Iraq, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 31 marzo 2011 / N […].
D2512/2011 Pagina 2 Fatti: A. Il (…), l'interessato, di etnia curda, originario di B._______, nella provincia di Dohuk (Iraq), dove avrebbe vissuto dalla nascita sino al suo espatrio (cfr. verbale di audizione del 21 gennaio 2009 [di seguito: verbale 1], pag. 1), ha presentato una domanda di asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbale 1 e verbale di audizione del 15 giugno 2009 [di seguito: verbale 2]), di essere espatriato per il timore di essere ucciso a causa della sua funzione di soldato nell'esercito iracheno a C._______. Difatti, nell'(…), egli avrebbe ricevuto una lettera minatoria da parte di terroristi che lo avrebbero accusato di collaborazionismo con l'esercito statunitense. In seguito, spinto dalla paura di possibili rappresaglie da parte di quest'ultimi, egli avrebbe lasciato l'esercito iracheno. In occasione dell'audizione federale diretta, costui ha prodotto due documenti presentati come la fotocopia della sua carta di identità. B. Con decisione del 31 marzo 2011, notificata all'insorgente in data 5 aprile 2011 (cfr. atto A 15/1), l'UFM ha respinto la succitata domanda di asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese di origine siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 2 maggio 2011, l'insorgente ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento della qualità di rifugiato, nonché della concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, la restituzione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione. Ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese e del relativo anticipo. D. Il 5 maggio 2011, tramite decisione incidentale, il Tribunale ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura.
D2512/2011 Pagina 3 E. Con decisione incidentale del 23 maggio 2011, il Tribunale ha considerato il gravame privo di probabilità di esito favorevole ed ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria. Ha quindi invitato il ricorrente a versare, entro l'8 giugno 2011, un siffatto anticipo di CHF 600., con comminatoria di inammissibilità del ricorso, in caso di mancato versamento di detto anticipo. F. Il 30 maggio 2011, il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo richiesto. Diritto: 1. Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d cifra 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale Federale [LTF, RS 173.110]). 2. Vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1, come pure 52 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) e all'art. 108 cpv. 1 LAsi. 3. 3.1. Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano. 4. Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai
D2512/2011 Pagina 4 motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (cfr. Sentenza del Tribunale D4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3). 5. 5.1. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che i motivi fatti valere dall'interessato non rientrerebbero nel campo di applicazione dell'art. 3 LAsi, poiché le minacce, legate alla professione di quest'ultimo, sarebbero limitate alla regione di C._______ e, a prescindere dalla verosimiglianza o meno delle sue asserzioni, egli avrebbe potuto sottrarsi a tali intimidazioni lasciando la regione in questione e tornando presso la sua famiglia a B._______ (Iraq). Inoltre, le autorità del governo regionale del Kurdistan sarebbero in grado, in linea di principio, di offrire una protezione adeguata e non sussisterebbero indizi che lascerebbero presagire che tale protezione gli sarebbe stata negata. D'altronde, l'insicurezza generalizzata vigente in Iraq non sarebbe rilevante ai fini dell'asilo, poiché l'insieme della popolazione soffrirebbe allo stesso modo della situazione securitaria. Sussidiariamente, tale Ufficio rileva che il resoconto del richiedente presenterebbe varie imprecisioni, per esempio circa le circostanze in cui sarebbe venuto a conoscenza della lettera minatoria o la contraddittoria citazione del contenuto di tale scritto. Confrontato a tali incongruenze, l'insorgente avrebbe reso dichiarazioni evasive e stereotipate. In aggiunta, il richiedente, nella prima audizione, avrebbe affermato di avere appreso da un collega dell'esistenza di minacce nei suoi confronti, mentre nell'audizione federale diretta avrebbe sostenuto che tali informazioni gli sarebbero state comunicate dal padre, il quale gli avrebbe telefonato. Le allegazioni presentate dal richiedente non soddisferebbero quindi le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. In conclusione, detto Ufficio ha ritenuto che non sarebbe riconosciuta la qualità di rifugiato nei confronti del richiedente e, di conseguenza, non sarebbe applicabile il principio del divieto di respingimento all'allontanamento del medesimo. Inoltre, non vi sarebbero indizi circa il rischio di esposizione a trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). L'UFM ha, altresì, considerato che né la situazione della provincia di Dohuk, dove vi sarebbe un clima di sicurezza, di rispetto dei diritti dell'uomo e non vigerebbe una situazione di violenza generalizzata, né altri motivi relativi al richiedente o dal punto di vista tecnico e pratico, si opporrebbero all'esecuzione dell'allontanamento del medesimo in detto Paese.
D2512/2011 Pagina 5 5.2. Nel gravame, richiamati i fatti esposti, il ricorrente contesta innanzitutto la decisione dell'UFM in materia di asilo, sostenendo di non potersi sottrarre alle minacce dei terroristi trasferendosi in un'altra regione dell'Iraq, poiché sarebbe esposto a tali intimidazioni ovunque e contro i modi di agire del terrorismo islamico non vi sarebbe alcuna protezione, nemmeno se offerta dalla polizia del Nord dell'Iraq. Inoltre, paragonando la sua situazione con il resto della popolazione irachena, la quale soffrirebbe in maniera generale della situazione instabile dal profilo della sicurezza, egli risulterebbe maggiormente esposto al rischio di perdere la vita a causa della sua attività di soldato e sarebbe quindi un bersaglio privilegiato dei terroristi. In aggiunta, le contraddizioni evidenziate dall'UFM non sarebbero tali da mettere in discussione la verosimiglianza dei motivi invocati. Infine, l'autore del gravame ritiene inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento. 6. 6.1. Sono rifugiate le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi). 6.2. Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non
D2512/2011 Pagina 6 esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23). 7. 7.1. Le dichiarazioni del ricorrente, contraddittorie, si esauriscono in mere ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza. Infatti, egli si è contraddetto circa le circostanze in cui avrebbe saputo delle intimidazioni, indicando dapprima che sarebbe stato informato tramite un collega, il quale avrebbe ricevuto tre lettere, tra cui una indirizzata a lui (cfr. verbale 1, pag. 6), mentre in seguito, egli ha affermato che suo padre gli avrebbe telefonato (cfr. verbale 2, Q95 e Q100). Inoltre, l'interessato ha asserito di aver ricevuto la lettera minatoria dal suo collega quando era in servizio (cfr. verbale 1, pag. 6), mentre successivamente egli ha asserito che tale lettera sarebbe in mano al padre (cfr. verbale 2, Q95, Q99Q101 e Q116Q117). A ciò aggiungasi che non è credibile che la lettera di minaccia rivolta al ricorrente sia stata inviata ai familiari del suo compagno e solo successivamente trasmessa alla sua famiglia (cfr. verbale 2, Q101 e Q107). Peraltro, l'insorgente non sembra essere stato in grado di indicare con precisione il contenuto esatto della missiva minatoria, nonostante l'importanza della stessa, limitandosi ad affermazioni vaghe, stereotipate ed incongruenti (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2, Q113Q115). Per di più, riguardo alla provenienza della lettera, il ricorrente ha sostenuto di non conoscere gli autori, dichiarando genericamente che sarebbero dei terroristi (cfr. verbale 1, pag. 6), allorché in seguito ha dichiarato che i familiari del suo collega conoscerebbero quest'ultimi e che egli sa che i terroristi in questione provengono da C._______ (cfr. verbale 2, Q98, Q104, Q106Q107). Non da ultimo, non è plausibile che anche il suo amico sia stato minacciato e ferito gravemente dai terroristi (cfr. verbale 2, Q95), ritenuto che quest'ultimi conoscerebbero i suoi parenti e avrebbero rapporti con loro (cfr. verbale 2, Q98). Visto quanto precede e senza che sia necessario menzionare ulteriori elementi di inattendibilità del racconto reso dall'insorgente, il Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato che le dichiarazioni del medesimo non soddisfano le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. 7.2. Pertanto, il ricorso sul punto di questione del riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell'asilo, destituito di ogni e
D2512/2011 Pagina 7 benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 8. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21). 9. 9.1. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20). Giusta tale norma l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). 9.2. 9.2.1. Per gli stessi motivi esposti al considerando 7 del presente giudizio, non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel nord dell'Iraq, segnatamente nella provincia di Dohuk – di cui è originario e dove ha vissuto per tutta la sua esistenza – possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr. La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; spetta all'interessato rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni.
D2512/2011 Pagina 8 Nel caso concreto non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui il ricorrente possa essere esposto, in caso di rimpatrio, al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni. In altri termini, quest'ultimo non ha saputo fornire un insieme di indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo di esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate. 9.2.2. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr). 9.3. 9.3.1. Inoltre, nel nord dell'Iraq (Dohuk, Arbil e Suleymaniya) non vige, al momento, una situazione di violenza generalizzata e la situazione politica non è talmente tesa da considerare un rimpatrio come generalmente inesigibile. Segnatamente, lo stato della sicurezza è più stabile ed equilibrato rispetto al resto del Paese, come pure la situazione dei diritti dell'uomo, la quale è migliore rispetto alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq. Inoltre, l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province curde è esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non sposati, in buona salute e giovani, a condizione che la persona interessata sia originaria della regione o vi abbia vissuto un lungo periodo e disponga di una rete sociale, segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure di relazioni con i partiti al potere (cfr. DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e 7.5.8). 9.3.2. Quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane, celibe, senza figli o obblighi familiari ed ha una formazione militare. Inoltre, l'insorgente dispone di una densa rete sociale in patria, ritenuto che vi risiedono i suoi genitori, i suoi fratelli e sorelle, nonché gli zii materni (cfr. verbale 1, pag. 4). Peraltro, l'insorgente potrà, se necessario, richiedere un adeguato aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi, come ha altresì rilevato l'UFM nella decisione impugnata. Infine, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle
D2512/2011 Pagina 9 effettive possibilità per il medesimo di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese di origine, segnatamente nella provincia di Dohuk. 9.4. In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr). 10. Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 Str). Infatti, il ricorrente, usando la dovuta diligenza (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513515), potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 11. In considerazione di quanto precede, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 12. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 13. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600., che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 600., versato dal ricorrente il 30 maggio 2011. (dispositivo alla pagina seguente)
D2512/2011 Pagina 10 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 600. sono poste a carico del ricorrente. Esse sono computate con l'anticipo spese, versato il 30 maggio 2011. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Pietro AngeliBusi Andrea Pedrazzini Data di spedizione: