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Bundesverwaltungsgericht 31.07.2017 D-2503/2015

31 juillet 2017·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·4,709 mots·~24 min·1

Résumé

Asilo ed allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 20 marzo 2015

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-2503/2015

Sentenza d e l 3 1 luglio 2017 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Gérard Scherrer, Contessina Theis, cancelliera Sebastiana Bosshardt.

Parti A._______, nata il (…), con i figli B._______, nata il (…), alias B._______, nata il (…), alias C._______, nata il (…), e D._______, nato il (…), Etiopia, ricorrenti,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 20 marzo 2015 / N (…).

D-2503/2015 Pagina 2

Fatti: A. A._______, cittadina etiope di etnia oromo, è nata a E._______, (Kebele F._______, zona di Gimma), dove avrebbe risieduto – all'infuori di quattro anni passati a Gimma – dalla nascita fino all'espatrio avvenuto nel 2007. L'interessata sarebbe dappoi rimasta in Sudan per dieci mesi incontrandovi il futuro marito. Insieme essi si sarebbero recati in Libia, paese in cui avrebbero vissuto fino al mese di aprile del 2011 e dove sarebbe nata la loro figlia B._______. In seguito avrebbero lasciato la Libia su un'imbarcazione e sarebbero giunti a Malta il 12 aprile 2011 ove avrebbero depositato una domanda d'asilo. L'interessata e la figlia avrebbero in seguito lasciato Malta in aereo e in direzione dell'Italia e sarebbero entrate illegalmente in Svizzera il 6 febbraio 2012 depositandovi una domanda d'asilo il medesimo giorno (cfr. verbale d'audizione sulle generalità del 18 maggio 2012 [di seguito: verbale 1], pagg. 4 segg.). Sentita sui motivi d'asilo, la richiedente ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriata a seguito dei problemi avuti con le autorità a causa dell'appartenenza di alcuni familiari all'Oromo Liberation Front (di seguito: OLF). In particolare, in un'occasione l'interessata sarebbe stata ferita ad un'anca e violentata (cfr. verbale d'audizione del 4 marzo 2015 [di seguito: verbale 2], F17, F83, F85, F99, F107 segg.). A sostegno della sua domanda d'asilo l'interessata ha prodotto i seguenti documenti: – la copia di un Affidavit dell'Oromo Liberation Front (OLF), Foreign Affairs Department, European Regional Office, di Berlino del 24 novembre 2011 (doc. A); – un Affidavit dell'Oromo Refugee Community di Nairobi (Kenya) del 1° novembre 2011 (doc. B). B. Con decisione del 20 marzo 2015, notificata il più presto il 23 marzo 2015, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), ha respinto la succitata domanda d'asilo della richiedente e della figlia, pronunciato contestualmente il loro allontanamento dalla Svizzera e ritenuto l'esecuzione dello stesso ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.

D-2503/2015 Pagina 3 C. In data 22 aprile 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 23 aprile 2015), le interessate sono insorte contro la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) ed hanno concluso in via principale all'annullamento della decisione impugnata, al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo. In via subordinata hanno chiesto di essere ammesse provvisoriamente. Altresì, le ricorrenti hanno presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protestate tasse spese e ripetibili. D. Con decisione incidentale del 7 maggio 2015, il Tribunale ha autorizzato le ricorrenti a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura ed ha accolto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria a condizione che fosse dimostrata con un'attestazione d'indigenza. Le insorgenti sono pertanto state invitate, entro il 22 maggio 2015, a produrre un'attestazione d'indigenza oppure a versare un anticipo di CHF 600.– a copertura delle presunte spese processuali, con comminatoria d'inammissibilità in caso d'inosservanza. E. Con scritto del 13 maggio 2015 le ricorrenti hanno dimostrato la loro indigenza trasmettendo al Tribunale le ultime due decisioni dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del cantone G._______ le quali accordano loro delle prestazioni assistenziali per i mesi di maggio e giugno 2015. F. In data 15 maggio 2015 il Tribunale ha trasmesso una copia del ricorso alla SEM concedendole nel contempo la possibilità di esprimersi in merito. G. Con risposta al ricorso del 29 maggio 2015 l'autorità inferiore ha confermato la decisione impugnata proponendo il respingimento del ricorso. H. In data 10 giugno 2015 il Tribunale ha trasmesso alle insorgenti una copia della risposta al ricorso dando loro la possibilità di esprimersi. Le ricorrenti non hanno fatto uso di questa possibilità.

D-2503/2015 Pagina 4 I. In data 15 luglio 2016 e 26 maggio 2017 le ricorrenti hanno chiesto informazioni sullo stato del ricorso pendente. Il Tribunale ha risposto a queste richieste con scritti del 9 agosto 2016 e del 12 giugno 2017. J. Il (…) è nato D._______, figlio della ricorrente. K. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra le suddette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Le ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccate dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimate ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 Lasi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 1.2 Vista la nascita del figlio della ricorrente dopo l'inoltro del ricorso, esso viene incluso nella presente procedura. 2. Co ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli

D-2503/2015 Pagina 5 stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Nella decisione impugnata la SEM ha considerato le allegazioni circa i motivi d'asilo dell'interessata come inverosimili poiché divergenti su punti essenziali. In particolare, ella si sarebbe contraddetta in merito ai parenti accusati di attività a favore dell'OLF, all'inizio dei problemi, al luogo di residenza prima dell'espatrio nonché alla durata del suo fermo. La SEM ha dappoi considerato che gli Affidavidt dell'OLF forniti a sostegno della domanda d'asilo non rivestirebbero alcun valore probatorio e sarebbero pertanto inadeguati in quanto potrebbero essere facilmente ottenibili. In seguito a tali considerazioni l'autorità di prime cure ha respinto la domanda d'asilo delle richiedenti e pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera. 3.2 Con ricorso, le insorgenti contestano l'inverosimiglianza dei motivi d'asilo. Esse reputano in particolare di avere già spiegato nel corso della seconda audizione l'incongruenza in merito ai parenti accusati di attività a favore dell'OLF. Per quanto riguarda invece l'inizio dei problemi, la ricorrente distingue due eventi: da una parte l'incarcerazione dello zio H._______ a seguito della ricezione di una lettera da parte dello zio I._______ (espatriato in Australia) e dall'altra parte l'evasione dal carcere di H._______ all'incirca nel 2005. Quest'ultimo avvenimento avrebbe dato inizio ai problemi per l'insorgente. Per ciò che è delle contraddizioni ritenute in merito al luogo di residenza, la ricorrente precisa di aver vissuto con la madre fino all'età di otto anni quando si sarebbe trasferita da H._______ a Gimma fino al 2005, per poi fare ritorno dalla madre dove si sarebbe trattenuta poco tempo in quanto sarebbe nuovamente tornata a Gimma per lavorare come domestica. Alla luce di queste spiegazioni, le allegazioni della ricorrente dovrebbero dunque essere considerate concrete, dettagliate, sostanziate e pertanto verosimili. I mezzi di prova allegati sarebbero inoltre atti a provare le sue dichiarazioni e non potrebbe essere seguito l'argomento dell'autorità di prime cure secondo cui potrebbero essere facilmente falsificati. 4. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso

D-2503/2015 Pagina 6 include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi

D-2503/2015 Pagina 7 risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con relativi riferimenti). 5. 5.1 A mente di questo Tribunale le allegazioni dell'insorgente in materia d'asilo non adempiono alle condizioni di verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi. 5.1.1 Nelle allegazioni della ricorrente sono anzitutto identificabili delle incongruenze. In particolare, al di là delle discordanze nella menzione dei parenti – inizialmente avrebbe parlato di un cugino, mentre in seguito di uno zio – che potrebbe essere dovuta ad un errore di traduzione, le dichiarazioni dell'insorgente in merito all'inizio dei problemi avuti in Patria risultano contraddittorie. Ella ha in un primo tempo indicato che i problemi con le autorità sono iniziati a causa di una lettera inviata nel 2000/2001 (1993 del calendario etiope) dal cugino paterno I._______ risiedente in Australia e membro dell'OLF al di lei padre (cfr. verbale 1, pag. 8), ciò che avrebbe fatto credere alle autorità che la famiglia della ricorrente avesse dei contatti con I._______ (cfr. ibidem). Di conseguenza l'insorgente ed i suoi familiari venivano spesso interrogati in merito a I._______ (cfr. ibidem). Nel corso dell'audizione successiva, la ricorrente ha tuttavia collocato l'inizio dei problemi nell'anno 2005 quando lo zio I._______ ha scritto una lettera ai familiari e lo zio H._______ è stato arrestato perché ritenuto in suo contatto (cfr. verbale 2, F24). Le autorità avrebbero poi spesso interrogato l'insorgente non soltanto a proposito di I._______ (cfr. verbale 1, pag. 8), ma bensì in merito ad entrambi gli zii ed in particolare in merito a H._______ poiché evaso di prigione (cfr. verbale 2, F85, F108-F122). A questo proposito, non dissipano i dubbi in merito alla verosimiglianza di tali avvenimenti neppure le allegazioni fornite dall'insorgente in sede ricorsuale. La ricorrente ha invero da una parte fornito una nuova versione dei fatti – adducendo che la lettera è stata spedita da I._______ a H._______ – e d'altra parte si è limitata a ripetere quanto espresso nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo – ovvero che con l'arresto di H._______ sono iniziati i suoi problemi – senza tuttavia fornire una giustificazione in merito all'incongruenza. Il discorso non differisce neppure per quanto concerne il numero di episodi in cui l'insorgente ha subito dei maltrattamenti da parte delle autorità né per quanto riguarda la durata del fermo. La ricorrente ha infatti inizialmente riferito di due episodi: il primo avvenuto nel 2002/2003 (1995 del calendario etiope) quando le autorità si sono recate a casa sua per interrogarla in merito a I._______ e l'hanno picchiata e spinta a terra procurandole una ferita all'anca (cfr. verbale 1, pag. 8); mentre il secondo episodio è avvenuto

D-2503/2015 Pagina 8 poco prima dell'espatrio quando l'insorgente è stata trattenuta in una sorta di prigione per due giorni subendo inoltre uno stupro (cfr. ibidem). In un secondo momento, l'insorgente ha invece allegato che la ferita all'anca, la violenza sessuale e l'interrogatorio in merito allo zio H._______ sono avvenuti durante il fermo di una notte in una prigione e dunque tutti nella medesima occasione (cfr. verbale 2, F99 F160–F161). Né in sede d'audizione, né in sede ricorsuale ella ha fornito una spiegazione circa l'incongruenza. Interrogata in merito, la ricorrente ha infatti semplicemente ribadito la seconda versione dei fatti (cfr. verbale 2, F199-F201). Proseguendo nell'analisi, l'ordine cronologico degli avvenimenti fornito dall'interessata appare altresì notevolmente discordante tra le due audizioni. La ricorrente ha dapprima dichiarato di aver vissuto a Gimma e lavorato come domestica dal 2002/2003 al 2007, ovvero tra il primo ed il secondo episodio di maltrattamenti (cfr. verbale 1, pag. 8), salvo poi asserire di aver vissuto presso lo zio H._______ a Gimma fino al suo arresto nel 2005, di aver in seguito fatto ritorno dalla madre nel suo villaggio natale per qualche tempo prima di recarsi nuovamente a Gimma a lavorare come domestica per otto o nove mesi prima di espatriare nel 2007 (cfr. verbale 2, F99-F101, F167, F171, F177-F180, F184). Interrogata su questo punto l'insorgente si è nuovamente limitata a confermare la seconda versione dei fatti indicando di essersi forse confusa in sede d'audizione sulle generalità (cfr, verbale 2, F188). Una tale spiegazione non appare nella fattispecie sufficiente per giustificare un'incongruenza così importante. Infine, pure non collimanti risultano le dichiarazioni inerenti l'organizzazione dell'espatrio: la ricorrente ha inizialmente allegato di essere stata aiutata dalla madre ad espatriare (cfr. verbale 1, pag. 8), salvo poi asserire di essere stata aiutata dalla famiglia presso la quale lavorava a Gimma (cfr. verbale 2, F101, F203-F204). Alla luce di tutto quanto sopra, pur non sottovalutando il lungo tempo trascorso tra la prima e la seconda audizione (quasi tre anni), le incongruenze presenti nelle dichiarazioni della ricorrente concernono punti talmente essenziali dei suoi motivi d'asilo che non possono essere giustificate unicamente con la lunga durata della procedura d'asilo. 5.1.2 Le medesime considerazioni valgono anche per quanto riguarda la tardività delle allegazioni della ricorrente. Nel corso della prima audizione l'insorgente non aveva infatti menzionato né il coinvolgimento di H._______ né il fatto che ella fosse cresciuta da lui malgrado fosse proprio per questo motivo che veniva spesso interrogata dalle autorità. Essendo

D-2503/2015 Pagina 9 tuttavia tali informazioni di importanza fondamentale, la loro tardività non può essere giustificata dal carattere sommario dell'audizione sulle generalità. 5.1.3 Visto quanto sopra, i mezzi di prova addotti dalla ricorrente non permettono neppure una diversa valutazione della fattispecie. Da una parte, essi sono stati rilasciati su richiesta della ricorrente, rispettivamente dello zio e costituiscono dunque dei mezzi di prova di parte il cui valore probatorio risulta essere esiguo. D'altra parte, va rilevato che l'Affidavit rilasciato dall'OLF di Berlino (doc. A), oltre a non menzionare i problemi riscontrati dalla ricorrente, indica unicamente che il padre ed uno zio erano "active supporters" dell'OLF in Etiopia. Ciò non corrisponde alle dichiarazioni dell'insorgente la quale ha affermato a più riprese che il padre non era né membro né sostenitore di tale organizzazione (cfr. verbale 1, pag. 5; verbale 2, F14-F17). Dal testo non appare peraltro chiaro a quale dei due zii sia fatto riferimento. Per quanto concerne l'Affidavit rilasciato dall'OLF di Nairobi (doc. B), anch'esso non corrisponde alle allegazioni della ricorrente. Invero, viene riportato che l'insorgente è stata arbitrariamente arresta e detenuta con l'accusa di essere stata coinvolta in un partito d'opposizione mentre ella ha sempre indicato di essere stata interrogata in merito agli zii e di non aver mai avuto contatti con un movimento politico (cfr. verbale 2, F85, F99, F108-F109, F114-F118; verbale 1, pag. 8). 5.1.4 Ne viene dunque che, alla luce delle suesposte considerazioni, si può a diritto considerare che le dichiarazioni dei ricorrenti risultino inverosimili in quanto la versione dei fatti resa non potrebbe essere considerata, nel complesso, in preponderanza veritiera. 5.2 Per quanto concerne lo stupro subito dall'insorgente, data l'inverosimiglianza dei motivi d'asilo (in particolare gli allegati i problemi con le autorità), ne consegue che la violenza sessuale – a prescindere da qualsiasi considerazione di verosimiglianza della stessa – non può essere avvenuta nel contesto e nelle circostanze indicati dalla ricorrente e dunque per un motivo di cui all'art. 3 LAsi. Per il che la stessa non risulta rilevante in materia d'asilo. 5.3 Visto tutto quanto precede, il ricorso in materia di concessione dell'asilo e di riconoscimento della qualità di rifugiato non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 6. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia,

D-2503/2015 Pagina 10 di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]); cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4 e 2011/24 consid. 10.1). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 7. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 LStr prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStr). Le condizioni previste ai cpv. 2-4 dell'art. 83 LStr sono di natura alternativa. Qualora una delle suddette condizioni non fosse adempiuta, l'autorità giudicante si esime dall'analisi delle restanti condizioni (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). 7.1 Nella decisione impugnata la SEM ha considerato l'esecuzione allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. In Etiopia non vi sarebbe infatti una situazione di guerra o di violenza generalizzata ed inoltre la richiedente sarebbe giovane, scolarizzata, a beneficio di un'esperienza professionale e tuttora in contatto con il marito. 7.2 Con ricorso, gli insorgenti ritengono che dovrebbero essere ammessi provvisoriamente in Svizzera. In Etiopia sarebbero infatti esposti a trattamenti inumani e degradanti e la loro vita sarebbe in pericolo. A ciò si aggiunge il fatto che si troverebbero in Svizzera da tre anni, non avrebbero più avuto alcun contatto con la famiglia ed avrebbero delle difficoltà di reinserimento.

D-2503/2015 Pagina 11 8. Giusta l'art. 12 PA, l'autorità accerta d'ufficio i fatti. Quest'ultima deve procedere all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti. D'un lato, v'è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro lato, v'è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pagg. 369 seg.). Tuttavia, il principio inquisitorio è limitato dall'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. CHRISTOPH AUER, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2008, ad art. 12 PA, n. 8, pagg. 192 seg.). 9. 9.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con relativi riferimenti). 9.2 Secondo prassi costante, l'esecuzione dell'allontanamento in Etiopia è, di principio, ragionevolmente esigibile. Per gran parte della popolazione etiope che sopravvive al di sotto del minimo vitale o con il minimo vitale le

D-2503/2015 Pagina 12 condizioni di vita sono precarie. Le condizioni di vita sono estremamente severe per la maggior parte della popolazione ed in caso di perdita del raccolto la sopravvivenza stessa può essere minacciata. Nell'ambito di un'analisi del Paese dal punto di vista dell'esecuzione dell'allontanamento e la relativa esigibilità in Etiopia, il Tribunale ha ritenuto che le donne sole che rientrano in Etiopia incontrano una situazione difficile dal punto di vista socioeconomico (cfr. DTAF 2011/25). Devono pertanto sussistere circostanze favorevoli che permettano di garantire che dopo il ritorno la donna sola non si trovi senza risorse al punto di vedere la sua sopravvivenza minacciata. Infatti, le donne sole che ritornano in Etiopia non sono accettate in quanto non sposate. Trovare un appartamento in cui vivere è possibile solo per il tramite di conoscenti. Verso le donne sole v'è una presunzione secondo la quale esse sono in cerca di avventure sessuali. Se una donna è vittima di una violenza sessuale, le è attribuita la colpa. La disoccupazione delle donne ad Addis Abeba è stimata tra il 40% e il 55%. Le condizioni per le quali con alta probabilità una donna possa condurre un'attività lavorativa come indipendente sono una buona formazione scolastica, vivere in un centro urbano, avere mezzi finanziari a disposizione ed il supporto di una buona rete sociale. Senza tali condizioni le donne sono costrette a svolgere lavori che mettono a rischio la loro salute, come lavorare nella prostituzione oppure come domestiche ed in tali attività esse sono regolarmente vittime di diverse forme di violenza. Inoltre va ritenuto che l'Etiopia negli ultimi anni ha conosciuto una forte crescita economica che ha avvantaggiato soprattutto la classe media urbana e pertanto Addis Abeba offre le migliori possibilità di lavoro di altri centri urbani etiopi e delle regioni rurali (cfr. DTAF 2011/25 consid. 8.3-8.6). 9.3 Nella fattispecie, preso atto delle considerazioni della decisione impugnata, la SEM non ha esaminato la presenza di tali circostanze favorevoli nell'esame dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento degli interessati (una donna sola e due bambini piccoli). L'autorità di prime cure si è infatti limitata a fare riferimento alla situazione personale della ricorrente – riferimento che solleva peraltro alcuni dubbi dal momento che l'insorgente è stata considerata scolarizzara pur avendo effettuato unicamente quattro anni di scuola in Etiopia e avendo fatto riferimento ai contatti della stessa con il marito, il quale tuttavia risiede a Malta – senza accennare né esaminare la presenza di condizioni favorevoli e senza neppure tenere conto dell'interesse superiore dei bambini. Di conseguenza, difettando questo esame, la SEM ha accertato in modo incompleto i fatti giuridicamente rilevanti. Per il che il Tribunale ritiene giudizioso rinviare la presente causa alla SEM con istruzioni vincolanti per

D-2503/2015 Pagina 13 l'emanazione di una nuova decisione, giacché non può nella fattispecie ed in questa sede essere compito del Tribunale accertare fatti giuridicamente rilevanti precludendo di conseguenza ai ricorrenti un'eventuale istanza di ricorso. 10. Alla luce di quanto precede, il ricorso è accolto limitatamente all'esecuzione dell'allontanamento e per il resto è respinto. Gli atti di causa sono trasmessi alla SEM (art. 61 cpv. 1 PA), la quale si pronuncerà nuovamente sull'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti verso l'Etiopia alla luce della giurisprudenza in vigore (DTAF 2011/25) e tenendo inoltre in debita considerazione l'interesse superiore dei fanciulli. 11. 11.1 Visto l'esito della procedura che vede i ricorrenti soccombere sulla questione della concessione dell'asilo e della pronuncia dell'allontanamento, le spese processuali ridotte sarebbero da porre a loro carico (art. 63 PA cpv. 1 e 5 nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). In casu, avendo il Tribunale accolto l'istanza di assistenza giudiziaria con decisione incidentale del 7 maggio 2015, non vengono prelevate spese processuali. 11.2 Ai ricorrenti, non patrocinati in questa sede e che non hanno sopportato spese indispensabili relativamente elevate, non viene assegnata alcuna indennità di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA in relazione all'art. 7 cpv. 1 TS-TAF). 12. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è dunque definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-2503/2015 Pagina 14 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto limitatamente all'esecuzione dell'allontanamento. I punti 4 e 5 della decisione della SEM del 20 marzo 2015 sono annullati e gli atti di causa sono trasmessi all'autorità inferiore per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. Per il resto il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si attribuiscono ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt

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D-2503/2015 — Bundesverwaltungsgericht 31.07.2017 D-2503/2015 — Swissrulings