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Bundesverwaltungsgericht 06.05.2015 D-2497/2015

6 mai 2015·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,161 mots·~16 min·2

Résumé

Asilo ed allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 27 marzo 2015

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-2497/2015

Sentenza d e l 6 maggio 2015 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Esther Karpathakis; cancelliera Sebastiana Stähli.

Parti A._______, nato il (…), Tunisia, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 27 marzo 2015 / N […]

D-2497/2015 Pagina 2

Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data 20 febbraio 2015; i verbali d'audizione del 25 febbraio 2015 (di seguito: verbale 1) e del 18 marzo 2015 (di seguito: verbale 2); la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM) del 27 marzo 2015, notificata al richiedente il medesimo giorno (cfr. atto A14/1); il ricorso del 22 aprile 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 23 aprile 2014); ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;

e considerato che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 PA; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti; che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5);

D-2497/2015 Pagina 3 che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2); che nel corso dell'audizione sulle generalità il richiedente ha dichiarato di essere cittadino tunisino, nato e cresciuto a B._______, Kairouan e con ultimo domicilio a Susa (Sousse – Tunisia) (cfr. verbale 1, pagg. 3 e 4); che sarebbe espatriato a seguito di problemi economici e politici (cfr. verbale 1, pag. 6; verbale 2, D35, D37, pag. 5); che la pensione del padre non sarebbe sufficiente per mantenere la sua numerosa famiglia; che pertanto sarebbe espatriato per migliorare la sua situazione economica e aiutare la sua famiglia (cfr. verbale 1, pag. 6); che per quanto riguarderebbe i problemi politici egli ha allegato che il padre, ex-direttore di un carcere, avrebbe subito a più riprese delle minacce nei confronti suoi e dei suoi figli (cfr. verbale 1, pagg. 8-9; verbale 2, D35- D39, pag. 5); che due mesi prima dell'espatrio il ricorrente avrebbe ricevuto una lettera di minaccia indirizzata a lui stesso e al fratello (cfr. verbale 2, D58, pag. 7); che per timore, egli sarebbe espatriato (cfr. verbale 2, D35, pag. 5, D70-D72, pag. 8); che nella decisione impugnata, la SEM ha considerato inverosimili nonché irrilevanti le dichiarazioni dell'interessato circa i suoi motivi d'asilo; che in particolare sarebbero contraddittorie le allegazioni concernenti le minacce subite; che egli avrebbe inizialmente dichiarato di non essere mai stato minacciato direttamente, per poi allegare nel corso della seconda audizione di avere ricevuto personalmente una lettera di minacce; che la giustificazione fornita in merito sarebbe una mera giustificazione di parte; che per ciò che attiene al ricovero del fratello in ospedale, egli avrebbe dapprima affermato che il fratello sarebbe stato pestato a sangue, mentre in seguito avrebbe affermato che gli avrebbero sparato; che inoltre sarebbe incompatibile con la logica dell'agire e l'esperienza generale di vita l'attesa di due mesi prima dell'espatrio; che, dal momento che per entrare in Libia non sarebbe necessario un visto, se egli avesse davvero temuto per la sua sicurezza personale si sarebbe adoperato prima per espatriare; che anche l'aver affermato che sarebbe rimasto in Tunisia qualora avesse avuto un lavoro stabile, indicherebbe che la sua partenza sarebbe motivata da ragioni di natura esclusivamente economica;

D-2497/2015 Pagina 4 che inoltre, una volta giunto in Europa, il suo disinteresse per una richiesta d'asilo, dimostrato nel corso del suo lungo soggiorno in Italia, porterebbe a pensare che se la sua incolumità fosse stata effettivamente in pericolo al momento dell'espatrio si sarebbe adoperato tempestivamente ad inoltrare una domanda di protezione; che pertanto le sue dichiarazioni non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi; che, infine, le sue allegazioni non sarebbero rilevanti in materia d'asilo poiché situazioni sfavorevoli riconducibili a condizioni di vita politiche, economiche o sociali di carattere generale in uno Stato non costituirebbero una persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi; che pertanto, la SEM ha respinto la domanda d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dello stesso verso la Tunisia siccome lecita, esigibile e possibile; che, nel ricorso, l'insorgente ha contestato la decisione della SEM circa l'inverosimiglianza e la rilevanza dei suoi motivi d'asilo; che le sue dichiarazioni non sarebbero contraddittorie; che per quel che riguarda le minacce, già nel corso della prima audizione avrebbe affermato di aver presentato denuncia contro questa minaccia ricevuta personalmente; che per quanto attiene al fratello, egli avrebbe già avuto modo di precisare la portata delle sue dichiarazioni in occasione della seconda audizione; che circa il fatto di aver atteso due mesi prima di espatriare sarebbe giustificabile, come peraltro avrebbe già dichiarato, dal fatto che avrebbe dovuto procurarsi del denaro per poter espatriare; che non avrebbe depositato una domanda d'asilo in Italia poiché la situazione dei rifugiati sarebbe altamente critica; che inoltre, una volta giunto in Europa la sua incolumità non sarebbe più stata minacciata, pertanto non aveva la necessità di inoltrare tempestivamente una domanda d'asilo; che per quanto attiene l'esecuzione dell'allontanamento l'insorgente rileva che la valutazione effettuata dall'autorità inferiore sarebbe assolutamente carente; che la situazione umanitaria e di sicurezza in Tunisia non gli garantirebbe un'esistenza dignitosa e la sua vita sarebbe in pericolo; che in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della decisione della SEM del 27 marzo 2015, il riconoscimento della qualità di rifugiato nonché la concessione dell'asilo;

D-2497/2015 Pagina 5 che, in via sussidiaria, ha chiesto la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protestate spese e ripetibili; che, giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati; che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera; che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi); che, a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda l'asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi); che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera;

D-2497/2015 Pagina 6 che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata); che, come rettamente ritenuto nella querelata decisione, questo Tribunale ritiene che le dichiarazioni decisive in materia d'asilo rese dal ricorrente in corso di procedura sono irrilevanti ed inverosimili; che in primo luogo, le allegazioni circa l'asserita minaccia subita due mesi prima dell'espatrio sono palesemente contraddittorie; che invero, nel corso della prima audizione egli ha affermato che né lui né i fratelli sono mai stati direttamente e personalmente minacciati; che solo al padre sono arrivate minacce dirette (cfr. verbale 1, pag. 9); che, contrariamente, nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo, egli ha dichiarato aver ricevuto una lettera di minacce indirizzate a lui stesso e ad un fratello (cfr. verbale 2, D35, D37, D40, D45, D57-D70, pag. 5 segg.); che non soccorre l'insorgente la spiegazione fornita in sede d'audizione e ripetuta in sede ricorsuale secondo cui non vi sarebbe nessuna contraddizione poiché nel corso della prima audizione ha affermato di essersi rivolto alle autorità per denunciare le minacce ricevute direttamente (cfr. verbale 2, D129, pag. 13), in quanto nel corso della prima audizione egli ha ripetutamente affermato di non essere mai stato personalmente minacciato (cfr. verbale 1, pag. 9); che in secondo luogo, sono divergenti le dichiarazioni riguardanti la causa del ricovero in ospedale del fratello, egli ha infatti asserito la prima volta che il fratello era stato pestato a sangue (cfr. verbale 2, D6, pag. 2), per poi dire che gli avevano sparato (cfr. verbale 2, D120, D127, pag. 13); che la spiegazione fornita in merito a tale divergenza, ovvero che nel suo linguaggio si usa il verbo "pestare" con il significato di "sparare" (cfr. verbale 2, D127, pag. 13), non soccorre l'insorgente; che in aggiunta, malgrado in sede d'audizione abbia affermato che potrebbe procurarsi i documenti necessari per provare le minacce ricevute, come ad esempio la lettera di minaccia oppure la denuncia depositata presso le autorità (cfr. verbale 2, D46, D48-D52, pag. 6), a tuttora non ha fornito alcun elemento o mezzo di prova a sostegno delle sue allegazioni; che l'interessato non ha neppure fornito una spiegazione convincente che giustificasse la sua inazione, limitandosi ad affermare che la paura di una

D-2497/2015 Pagina 7 eventuale decisione negativa gli aveva impedito di prendere iniziativa e farsi spedire i documenti (cfr. verbale 2, D53-D56, pag. 7); che inoltre, se davvero avesse temuto di subire delle persecuzioni in Patria, dopo aver ricevuto la lettera di minacce non avrebbe atteso due mesi prima di espatriare (cfr. verbale 2, D46, pag. 6), ritenuto poi che per recarsi in Libia non è necessario ottenere un visto (cfr. verbale 2, D82, pag. 9); che per di più, l'asserito timore, è in evidente contraddizione con l'allegazione secondo cui se avesse avuto un lavoro stabile in Patria "naturalmente" non sarebbe espatriato (cfr. verbale 1, pag. 9); che pertanto le persecuzioni allegate sono inverosimili; che infine, i problemi economici e la disoccupazione (cfr. verbale 1, pag. 8; verbale 2, D35, D37, pag. 5, D102, D115, pagg. 11-12) sono, come palesemente riconoscibile, irrilevanti ai sensi delle norme in materia di concessione dell'asilo, segnatamente giusta l'art. 3 LAsi; che, in considerazione di quanto esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo, destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi); che le ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1); che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento; che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può

D-2497/2015 Pagina 8 prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30); che, in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (cfr. art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che, inoltre, la situazione vigente in Tunisia non risulta caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale; che, i motivi d'asilo derivanti da difficoltà consecutive ad una situazione di crisi socio-economica (povertà, condizioni di vita precarie, difficoltà a trovare un impiego o un alloggio, reddito insufficiente, assenza di prospettive per il futuro) oppure dovute alla disorganizzazione, alla mancanza d'infrastrutture o a problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel Paese in questione, può essere confrontata, non sono determinanti in materia d'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2010/41 consid. 8.3.6; 2009/52 consid. 10.1); che per di più si trova nella situazione favorevole di essere giovane, laureato ed avere una solida rete sociale nel Paese d'origine (cfr. verbale 1, pag. 5); che, a titolo abbondanziale, ci si può poi attendere un certo sforzo da parte del ricorrente per superare le eventuali difficoltà iniziali (cfr. DTAF 2010/41 consid. 8.3.5); che, in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/2 consid. 9.3.2); che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi);

D-2497/2015 Pagina 9 che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto; che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA); che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS- TAF, RS 173.320.2]); che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva;

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(dispositivo alla pagina seguente)

D-2497/2015 Pagina 11 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali di CHF 600.–, sono poste a carico delle ricorrenti. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli

Data di spedizione:

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