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Bundesverwaltungsgericht 29.04.2016 D-2487/2016

29 avril 2016·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,082 mots·~10 min·2

Résumé

Asilo ed allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 23 marzo 2016

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-2487/2016

Sentenza d e l 2 9 aprile 2016 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Regula Schenker Senn; cancelliera Sebastiana Stähli.

Parti A._______, nato il (…), Marocco, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 23 marzo 2016 / N (…).

D-2487/2016 Pagina 2

Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data 2 marzo 2016, i verbali d'audizione dell’8 marzo 2016 (di seguito: verbale 1) e del 17 marzo 2016 (di seguito: verbale 2), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 23 marzo 2016, notificata all'interessato il medesimo giorno (cfr. atto A11/1), con la quale la SEM ha respinto la succitata domanda d’asilo ed ha pronunciato l'allontanamento nonché l'esecuzione dell'allontanamento del richiedente dalla Svizzera, il ricorso del 22 aprile 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 25 aprile 2016), nel quale il ricorrente ha chiesto l'accoglimento del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata e la restituzione degli atti di causa alla SEM per una nuova decisione, in subordine la concessione dell'ammissione provvisoria ed ha altresì depositato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,

e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 e art. 52 PA), che vi è motivo di entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti,

D-2487/2016 Pagina 3 che nell'ambito dell'audizione sulle generalità, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino marocchino nato e cresciuto a Casablanca (cfr. verbale 1, pagg. 3-4); che sarebbe espatriato poiché lo stile di vita in Marocco sarebbe molto precario, le condizioni famigliari ed economiche non gli permettevano di costruirsi un futuro ed egli non avrebbe un lavoro (cfr. verbale 1, pag. 7; verbale 2, D6, pag. 2), che nella decisione impugnata la SEM ha ritenuto che le dichiarazioni dell’interessato non soddisferebbero le condizioni previste dall’art. 3 LAsi poiché si riferirebbero alle difficoltà economiche della sua famiglia ed alla conseguente volontà di lasciare il suo Paese d’origine per cercare un lavoro ed avere un futuro migliore, che le allegazioni rientrerebbero pertanto nelle circostanze relative a situazioni sfavorevoli riconducibili a condizioni di vita economiche, che di conseguenza, la SEM ha respinto la succitata domanda d’asilo, ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e la relativa esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile, che nel ricorso l’insorgente ha contestato l’interpretazione effettuata dalla SEM; che la sua richiesta di protezione riguarderebbe anche l’assenza di prospettive per quanto concerne la sicurezza economica e sociale in Marocco, ma soprattutto una situazione talmente grave da mettere a repentaglio la sua possibilità di sopravvivenza e della sua famiglia; che i problemi economico-sociali raggiungerebbero livelli tanto gravi di indigenza che mancherebbero le basi materiali minime per poter riuscire a vivere; che di conseguenza ha chiesto l’annullamento della decisione, che in subordine, egli ha chiesto la concessione dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento; che invero egli sarebbe esposto ad una vita inumana e degradante, senza libertà, senza sicurezza, senza condizioni materiali minime che gli permettano di sopravvivere, senza un lavoro e senza cure mediche, che sono rifugiate le persone che, nel paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi),

D-2487/2016 Pagina 4 che tale definizione di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza, quali per esempio le difficoltà derivanti da una situazione di crisi socio-economica (povertà, condizioni di vita precarie, difficoltà a trovare un impiego o un alloggio, redditi insufficienti) o dalla disorganizzazione, o dalla mancanza di infrastrutture o da problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel paese in questione, può essere confrontata, che la nozione di persecuzione presuppone un pregiudizio ad opera di terze persone; che, pertanto, non rientrano in questa definizione i pregiudizi indipendenti dall'agire umano; che, di conseguenza, le domande di protezione fondate unicamente sulla situazione personale del richiedente l'asilo, in assenza di agenti esterni di persecuzione, non soddisfano tali condizioni, che il ricorrente non ha presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione, che come rettamente considerato dall'autorità inferiore, il Tribunale ritiene che le dichiarazioni del ricorrente riguardo i suoi motivi d'asilo siano manifestamente irrilevanti non avendo egli allegato di essere esposto personalmente e concretamente o di avere fondato timore di essere esposto in un futuro prevedibile, in caso di rientro nel suo paese di origine, a seri pregiudizi a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche (art. 3 LAsi), che infatti, il ricorrente ha espressamente ammesso di essere espatriato per motivi legati esclusivamente a ragioni di ordine economico, ovvero l'assenza di un lavoro, la volontà di costruirsi un futuro e fuggire la povertà (cfr. verbale 2, D6-D7, D31, pagg. 3-4), che tali motivi economici, come manifestamente riconoscibile, non rientrano in tutta evidenza, nelle diverse fattispecie previste all'art. 3 LAsi, che di conseguenza, le dichiarazioni del richiedente sono irrilevanti ai sensi delle norme in materia di concessione dell'asilo, per il che è a giusto titolo che la SEM ha respinto la sua domanda d'asilo, che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera

D-2487/2016 Pagina 5 (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4), che lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, in relazione all'art. 44 LAsi, all'art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che giusta l'art. 83 cpv. 3 LStr, l'esecuzione non è possibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), che in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi), che ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr l'esecuzione dell'insorgente è pure ragionevolmente esigibile non essendoci indizi da cui desumere che egli sarà concretamente in pericolo in caso di ritorno in Marocco, che invero, la situazione in Marocco non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popolazione nell’integralità del territorio nazionale,

D-2487/2016 Pagina 6 che quanto alla situazione personale dell'insorgente, le autorità di asilo possono esigere nell'ambito dell'esecuzione dell'allontanamento un certo sforzo da parte di persone in giovane età e in buona salute che permettano loro, in caso di ritorno, di superare le difficoltà iniziali legate all'alloggio e alla ricerca di un impiego assicurante il minimo vitale (DTAF 2010/41 consid. 8.3.5 e relativi riferimenti), che dipoi, egli è giovane, ha una buona scolarizzazione e dispone di una solida rete sociale nel Paese d’origine (cfr. verbale 1, pagg. 3-4), che inoltre, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria senza che da un esame di ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 e relativi riferimenti), che infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12); che l’esecuzione dell’allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte, che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto,

D-2487/2016 Pagina 7 che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 600.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),

(dispositivo alla pagina seguente)

D-2487/2016 Pagina 8 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli

Data di spedizione:

D-2487/2016 — Bundesverwaltungsgericht 29.04.2016 D-2487/2016 — Swissrulings