Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2471/2011 Sentenza del 6 maggio 2011 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Gabriela Freihofer; cancelliera Vera Riberti. Parti A._______, nato il (…), India, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 29 aprile 2011 / N […].
D-2471/2011 Pagina 2 Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (…) in Svizzera; i verbali di audizione del 21 aprile 2011 (di seguito: verbale 1) e del 29 aprile 2011 (di seguito: verbale 2); il verbale di decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del 29 aprile 2011, notificato all'interessato il giorno stesso (cfr. risultanze processuali); il ricorso inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) del 29 aprile 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 2 maggio 2011); la copia dell'incarto dell'UFM, trasmessa via fax a codesto Tribunale in data 2 maggio 2011; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
D-2471/2011 Pagina 3 che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l’approvazione d'un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti; che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino indiano, di aver avuto ultimo domicilio ad B._______, India, e di essere espatriato il 18 febbraio 2011 per il timore d'essere ucciso sia dal fratello sia dallo zio per motivi legati all'eredità del defunto padre (cfr. verbale 1, pag. 1; verbale 2, pagg. 2 seg. e 5); che, in particolare, il richiedente ha affermato che lo zio ed il fratello apparterrebbero ad un gruppo terroristico e che questi ultimi avrebbero avvelenato il padre al fine d'impossessarsi di terreni dei quali il defunto era proprietario; che, in seguito a ciò, il fratello gli avrebbe intimato di lasciare il paese ed in caso di inottemperanza l'avrebbe ucciso; che tre o quattro giorni prima d'aver lasciato il domicilio, il richiedente sarebbe stato malmenato dal fratello, che, paventando una ritorsione da parte dei due, non avrebbe denunciato alle autorità locali l'omicidio, le minacce e il pestaggio; che, pertanto, avrebbe contattato un passatore, avrebbe passato un paio di giorni in un hotel ad B._______ e poi sarebbe espatriato verso la Svizzera dove ha depositato una domanda d'asilo il (…); che, nella decisione del 29 aprile 2011, l'UFM ha constatato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito, con decisione del 18 marzo 1991, l'India nel novero dei Paesi sicuri e, dall'altro lato, che le allegazioni in
D-2471/2011 Pagina 4 materia d'asilo presentate dal ricorrente sarebbero contraddittorie, incongruenti ed inverosimili, di modo che non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi d'esposizione del ricorrente a persecuzioni in caso di rientro in patria; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile; che, nel ricorso, il ricorrente fa valere che, contrariamente a quanto ritenuto dall'UFM, i suoi motivi d'asilo dovrebbero essere considerati nel loro insieme come verosimili; che, inoltre, ribadisce quanto già asserito in sede di audizione ed allega che il fratello l'avrebbe costretto ad espatriare per potersi impossessare dei beni della sua famiglia e che, poiché spietato, sarebbe pronto ad uccidere il richiedente non appena tornerebbe in patria; che il ricorrente ha allegato che non avrebbe potuto denunciare i fatti in quanto temerebbe ritorsioni da parte del gruppo terroristico, al quale suo fratello appartiene, essendo quest'ultimo potente e pericoloso; che, infine, ribadisce che la sua vita sarebbe in pericolo per il che dovrebbe essergli concessa l'ammissione provvisoria, in quanto sarebbe inesigibile l'allontanamento verso l'India; che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal versamento d'un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali; che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito d'una domanda d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione; che, da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha inserito un paese nel novero dei paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione d’assenza di persecuzioni in detto paese; che incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale;
D-2471/2011 Pagina 5 che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18); che, per ammettere l'esistenza d'indizi di persecuzione che implicano l'entrata nel merito d'una domanda d'asilo, vale un grado di verosimiglianza ridotto (GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247); che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data 18 marzo 1991, l'India nel novero dei paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto paese; che, nella fattispecie, il ricorrente non è riuscito ad invalidare la presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in particolare, il ricorrente non ha presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni decisive in materia d'asilo si esauriscono, infatti, in affermazioni non corroborate da alcun elemento, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato; che, per quanto concerne il timore dell'insorgente delle minacce di morte e dei pestaggi da parte del fratello, si osserva che secondo l'esperienza di vita, una persona in tale situazione prima di decidere di espatriare avrebbe denunciato i suddetti fatti, cosa che per contro egli non avrebbe fatto; che, peraltro, in prima audizione egli ha asserito di aver vissuto a casa sua fino ad un mese dalla morte del padre, aggiungendo poi la data del (…), mentre in seconda audizione ha affermato d'essere fuggito dal domicilio dopo il pestaggio subito dal fratello il 10 febbraio 2011 e d'essersi rifugiato da un altro zio fino al 15 febbraio 2011 (cfr. verbale 1, pag. 6; verbale 2, pag. 5); che, per giunta, come s'evince dai passaggi dei verbali sopraccitati, appare illogico che il ricorrente abbia vissuto insieme al temuto persecutore più di un mese dopo la morte del padre, avvenuta il (…), considerato che in suddetto lasso di tempo l'interessato ha dichiarato d'aver subito numerose minacce di morte e d'essere stato malmenato più volte dal fratello (cfr. verbale 1, pagg. 3, 5 seg.; verbale 2, pagg. 2-4);
D-2471/2011 Pagina 6 che, in tale contesto, non v'è motivo di ritenere che il ricorrente non possa ottenere dalle competenti autorità in patria, se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi nei suoi confronti; che la stessa conclusione si impone per gli allegati timori circa le minacce di morte rivoltegli dal fratello; che, in aggiunta, non ha fornito alcun dettaglio concreto in merito al suo racconto, oppure atto a chiarire le contraddizioni sollevate dall'UFM in sede di ricorso; che, in considerazione di quanto suesposto, l'autorità inferiore ha rettamente considerato quali inverosimili le dichiarazioni del richiedente per il che non sussistono seri pregiudizi ai sensi degli art. 3 e 18 LAsi; che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in India possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in India non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale; che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;
D-2471/2011 Pagina 7 che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21); che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale del ricorrente; che, infatti, egli vanta un'esperienza professionale quale venditore in un negozio di generi alimentari (cfr. verbale 1, pag. 2); che egli ha altresì confermato d'avere ancora parenti in patria, segnatamente che la madre e altri tre zii paterni ed uno materno vivono tuttora ad B._______, luogo in cui l'insorgente ha vissuto sin dalla nascita (cfr. verbale 1, pagg. 1 e 3); che, pertanto, si può partire dal presupposto che abbia una fitta rete sociale in patria; che, in aggiunta, l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria, senza che da un esame d'ufficio degli atti emerga la necessità d'una permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. sulla problematica GICRA 2003 n. 24); che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento; che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando la necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che, di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata; che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento; che esso non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto;
D-2471/2011 Pagina 8 che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto; che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
D-2471/2011 Pagina 9 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Vera Riberti Data di spedizione: