Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 11.05.2012 D-2456/2012

11 mai 2012·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,848 mots·~14 min·2

Résumé

Asilo (non entrata nel merito / assenza di documenti) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 30 aprile 2012

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-2456/2012

Sentenza dell ' 11 maggio 2012 Composizione

Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Thomas Wespi; cancelliera Zoe Cometti.

Parti

A._______, nato il (…), Tunisia, ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 30 aprile 2012 / N […].

D-2456/2012 Pagina 2

Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 24 aprile 2012 in Svizzera; il documento che l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con la comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo; i verbali d'audizione del 27 aprile 2012 (di seguito: verbale 1) e del 30 aprile 2012 (di seguito: verbale 2); il verbale di decisione dell'UFM del 30 aprile 2012, notificato all'interessato il giorno stesso (cfr. risultanze processuali); il ricorso del 4 maggio 2012 (cfr. timbro del plico raccomandato, data d'entrata 7 maggio 2012); l'incarto originale dell'UFM trasmesso a codesto Tribunale in data 7 maggio 2012; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;

e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;

D-2456/2012 Pagina 3 che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), e che è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa; che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa; che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale implicita tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti; che, nell'ambito dell'audizione sommaria, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino tunisino, nato e con ultimo domicilio in Tunisia a B._______ (cfr. verbale 1, pagg. 3 seg.); che il richiedente, avrebbe lasciato la Tunisia per motivi economici il 4 marzo 2012 dal porto di B._______; che sarebbe giunto in un porto turco ed avrebbe proseguito per il mezzo dell'auto fino in Grecia per poi proseguire via mare verso l'Italia, da dove avrebbe preso un treno fino a C._______ (Italia); cha sarebbe entrato a piedi in Svizzera, a D._______, dove ha depositato la propria domanda d'asilo (cfr. verbale 1, pagg. 6 seg.);

D-2456/2012 Pagina 4 che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il ricorrente non avrebbe consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi sarebbe realizzata nel caso di specie; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi e contestualmente ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Tunisia siccome lecita, esigibile e possibile; che, nel ricorso, l'insorgente ha, per ciò che concerne la mancata consegna di documenti d'identità, indicato che a causa della celerità della procedura, egli non avrebbe avuto il tempo materiale per potersi organizzare ed inoltrare i documenti necessari; che, infatti, egli ha indicato che se anche si fosse adoperato ad ottenere i documenti, questi ultimi non avrebbero comunque fatto in tempo a giungere vista la velocità con la quale si è svolta la procedura di prima istanza; che, pertanto, vi sarebbero state difficoltà oggettive nel consegnare i documenti d'identità o di viaggio; che, per quanto riguarda i suoi motivi d'asilo, ha riproposto in parte i fatti che l'avrebbero portato all'espatrio, ovvero i motivi di ingiustizia giudiziaria e i problemi familiari; che, pertanto, se non gli si concedesse l'asilo, egli ritiene che si dovrebbe assodare l'inesigibilità dell'esecuzione del suo allontanamento dalla Svizzera; che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal versamento anticipato delle presunte spese processuali con protestate spese e ripetibili; che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito d'una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, secondo l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se l'interessato può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusa-

D-2456/2012 Pagina 5 bili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza d'un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c); che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative (DTAF 2007/7 consid. 5); che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (ibidem, consid. 6); che, nel caso concreto, il ricorrente, dalla presentazione della domanda d'asilo a tuttora, non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri; che, per di più, egli ha dichiarato di aver ottenuto il passaporto nel 2008 e che dovrebbe essere valido fino al 2014 ma che tale documento l'avrebbe lasciato presso il suo domicilio in quanto avrebbe viaggiato illegalmente (cfr. verbale 1, pag. 5); che la carta d'identità l'avrebbe anch'essa ottenuta nel 2008 e si troverebbe probabilmente al posto di polizia oppure sarebbe andata persa; che, interrogato su tale contraddizione, egli ha indicato che allorquando gli avrebbero ritirato la carta d'identità, egli si sarebbe trovato in carcere e che tale loco sarebbe stato incendiato e la carta d'identità sarebbe andata distrutta; che non avrebbe chiesto un'ulteriore carta d'identità in quanto sapeva già di non volere restare in Tunisia (cfr. verbale 1, pag. 6); che, alla domanda di cosa avrebbe fatto per procurarsi i documenti d'identità o di viaggio dopo essere venuto a conoscenza dell'incombenza di dover fornirne uno nelle 48 ore dopo l'inoltro della domanda d'asilo, egli ha dichiarato di non aver fatto nulla in quanto avrebbe firmato il foglio arancione con la comminatoria senza tuttavia leggerlo; che dal momento che nessuno gli ha indicato che avrebbe dovuto leggere tale documento (foglio arancione) non avrebbe dunque agito nel senso; (cfr. verbale 1, pag. 6); che, durante la seconda audizione egli ha grossolanamente asserito di non aver potuto far giungere i documenti in Svizzera in quanto non gli sarebbe stato spiegato in che modo o a chi mandare i

D-2456/2012 Pagina 6 documenti (cfr. verbale 2, pag. 2); che tali giustificazioni non sono dunque atte a motivare un impedimento oggettivo all'ottenimento di tali documenti; che, per giunta, nell'atto di ricorso il ricorrente si è limitato ad asserire che a causa della celerità della procedura egli non avrebbe avuto il tempo necessario per far pervenire i documenti; che tale argomentazione non soccorre il ricorrente in quanto avrebbe potuto comunque adoperarsi per ottenere tali documenti o come minimo mostrare all'autorità inferiore un certo interesse nell'agire nel senso; che argomentazioni come quelle addotte quo al possesso di documenti risultano inattendibili; che, vista l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il Tribunale ha ragione di concludere che il ricorrente dissimuli i propri documenti per i bisogni della causa; che, di conseguenza, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile; che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente; che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5); che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza d'una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5); che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente d'essere espatriato per motivi economici, familiari e giudiziari;

D-2456/2012 Pagina 7 che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che, a mente di questo Tribunale, come rettamente evidenziato dall'autorità inferiore, i motivi elencati dall'insorgente a sostegno della sua domanda d'asilo non presentano alcun elemento di rilevanza; che, segnatamente, i problemi economici, la disoccupazione, il contestato legame di filiazione dalla parte del di lui padre e l'eventuale errore giudiziario ai danni del ricorrente (cfr. verbale 1, pag. 8 e verbale 2, pagg. 3, 5 e 7 segg.), non costituiscono, di per sé, motivi rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi; che, peraltro, non ha presentato alcuna allegazione nell'atto ricorsuale atta a costituire l'improvvisa rilevanza dei suoi motivi d'asilo; che, di conseguenza, i motivi d’asilo evocati sono stati esaminati e rettamente ritenuti dall’autorità inferiore come irrilevanti, giusta l’art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi; che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente; che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure d'istruzione complementari ai fini d'accertare l'esistenza d'un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8, DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7); che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Tunisia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);

D-2456/2012 Pagina 8 che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; DTAF 2009/50 consid. 9); che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che anche da un punto di vista della situazione in Tunisia, della situazione personale, segnatamente dello stato di salute, essendo giovane ed avendo una formazione professionale oltre che una rete sociale, l'allontanamento è ragionevolmente esigibile; che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi), potendo egli, usando della necessaria diligenza, procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12); che in sunto, ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento; che esso non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed

D-2456/2012 Pagina 9 inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto nella misura in cui ammissibile; che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.– che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-2456/2012 Pagina 10 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Zoe Cometti

Data di spedizione:

D-2456/2012 — Bundesverwaltungsgericht 11.05.2012 D-2456/2012 — Swissrulings