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Bundesverwaltungsgericht 27.04.2007 D-2434/2007

27 avril 2007·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,529 mots·~8 min·2

Résumé

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | la decisione del 30 marzo 2007 in materia di non e...

Texte intégral

Corte IV D-2434/2007 vav/egl/ {T 0/2} Sentenza del 27 aprile 2007 Composizione: Giudici Vito Valenti, Walter Lang e Daniel Schmid Cancelliere Lorenzo Egloff A._______, Moldova, rappresentato da B._______, Ricorrente contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, Autorità inferiore concernente la decisione del 30 marzo 2007 in materia di non entrata nel merito, allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento / N Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Ritenuto in fatto: A. Il 3 marzo 2007, l’interessato ha presentato una domanda d’asilo. Ha dichiarato, nella sostanza (cfr. verbali d'audizione del 13 e del 22 marzo 2007), da un lato d'essere ricercato dalle autorità poiché renitente al servizio di leva e, dall'altro lato, d'essere minacciato da terza persona cui non è stato in grado di restituire tempestivamente un prestito di denaro accordatogli per sottoporsi a delle cure. B. Il 30 marzo 2007, l'UFM non è entrato nel merito della succitata domanda ai sensi dell’art. 34 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). L'UFM ha pure pronunciato l’allontanamento dell’interessato dalla Svizzera e l’esecuzione dell’allontanamento verso la Moldova siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 3 aprile 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione dell'autorità inferiore limitatamente al punto di questione dell'esecuzione dell'allontanamento. Ha altresì chiesto l'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Considerato in diritto: 1. Il TAF decide definitivamente in merito ai ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108a LAsi. 3. Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2002 n. 1 consid. 1.a pag. 5 e relativo riferimento). 4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha rilevato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito la Moldova (senza la Transnistria) nel novero delle safe countries. Dall'altro lato, non ha ritenuto che emergessero dalle carte processuali degli indizi d'esposizione dell'interessato a persecuzioni in caso di rientro in patria, le allegazioni decisive presentate essendo palesemente inconsistenti. In particolare, l'insorgente ha reso dichiarazioni discordanti, da un lato, sul momento a partire dal quale sarebbe stato ricercato per l'indicata renitenza al servizio di leva e, dall'altro lato, sul numero dei mutui ricevuti e sul termine accordatogli dal mutuante per la restituzione del denaro.

3 5. Nel ricorso, l'insorgente contesta unicamente la liceità e l'esigibilità della pronuncia in materia d'esecuzione dell'allontanamento. Fa valere di soffrire di problemi al [...] per i quali in patria gli è stato diagnosticato un [...] nonché raccomandato un intervento chirurgico, al quale ha rinunciato a causa delle cattive condizioni del servizio sanitario moldovo. Sostiene, inoltre, che da quando è in Svizzera avverte dei disturbi che potrebbero avere per effetto una perdita di conoscenza. Solo dopo l'effettuazione di accurato esame medico, ed eventualmente di una terapia, sarebbe possibile una pronuncia in materia d'esecuzione dell'allontanamento. 6. 6.1 Preliminarmente il TAF osserva che il ricorso verte esclusivamente sul punto di questione dell'esecuzione dell'allontanamento. La non entrata nel merito della domanda d'asilo nonché la pronuncia dell'allontanamento non sono, per contro, oggetto della presente lite. 6.2 Non avendo il ricorrente contestato in sede di ricorso la mancata constatazione da parte dell'UFM della qualità di rifugiato, non v'è ragione di ritenere che l'esecuzione dell'allontanamento possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 5 LAsi (principio del non-refoulement) nonché l'art. 14a cpv. 3 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, RS 142.20). Peraltro, le allegazioni decisive rese dal ricorrente in corso di procedura – compresa quella riguardante l'indicata renitenza al servizio di leva (circostanza a cui, peraltro, non è più fatto alcun riferimento nel gravame) – si esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza, in sostanza per i motivi indicati nella decisione impugnata cui può essere, per quanto riassunti nel presente giudizio, rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Di conseguenza, non v'è neppure ragione di ritenere che il ricorrente sia esposto, in caso di rimpatrio, al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105) o a pericoli concreti, ai sensi dell'art. 14a cpv. 4 LDDS, imputabili all'agire umano. Per sovrabbondanza, può essere ancora rilevato, da un lato, che la possibile esposizione dell'insorgente, in patria, ad una sanzione per inadempimento degli obblighi militari non determina di per sé l'illiceità del rimpatrio (v. GICRA 1995 n. 12 consid. 10a pag. 111) e che, dall'altro lato, non v'è motivo di presumere che le autorità statali non accorderebbero al ricorrente un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo nei suoi confronti da parte di terzi. 7. 7.1 Dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento non imputabili all'agire umano. Il ricorrente è giovane, ha una certa formazione ed esperienza di lavoro nonché discrete conoscenze linguistiche (oltre alla lingua moldova [lingua madre], parla bene il rumeno ed abbastanza bene il russo). Non risulta, altresì, che soffra di problemi di salute suscettibili d'ostare alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento (v. sulla problematica

4 GICRA 2003 n. 24). Certo, nel gravame egli sostiene di soffrire di un problema [...] che necessiterebbe d'essere curato tramite un intervento chirurgico. Sennonché, trattasi di mera affermazione di parte, non corroborata dal benché minimo elemento di seria ed oggettiva consistenza. In tale ambito, la richiesta ricorsuale d'essere sottoposto ad accurata visita medica non merita tutela, ritenuto che non compete a questo Tribunale d'assumere d'ufficio quegli elementi decisivi che la parte, usando della necessaria diligenza, avrebbe potuto e dovuto produrre di moto proprio (v. GICRA 1995 n. 23). Peraltro, con riferimento all'evocato problema [...], in sede di procedura l'insorgente medesimo ha dichiarato di non sapere con esattezza di cosa soffrirebbe ed aggiunto che uno dei dottori consultati in patria per tale disturbo gli avrebbe comunicato che non si sarebbe trattato di nulla di preoccupante. Ad ogni buon conto, non v'è ragione di ritenere che il ricorrente non possa ottenere nel suo Paese d'origine le cure ed i medicamenti eventualmente a lui occorrenti, fermo restando che solo malattie gravi che richiedono necessariamente delle cure non ottenibili in patria possono giustificare un'ammissione provvisoria in Svizzera (v. GICRA 2003 n. 24). Infine, con riferimento all'invocata impossibilità per il ricorrente di curarsi in patria a causa della mancanza dei necessari mezzi, il TAF osserva che è altresì data la possibilità per lo stesso, ove ne ricorressero le premesse, di chiedere all'UFM un adeguato aiuto al rimpatrio (art. 93 cpv. 1 lett. c LAsi). L'autorità inferiore ha pertanto rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per l'insorgente di un adeguato reinserimento sociale in Moldova. 7.2 Infine, considerato che il ricorrente, usando della dovuta diligenza, potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio e che alcun altro ostacolo d'ordine tecnico s'oppone al rimpatrio medesimo, l'esecuzione dell'allontanamento deve pure considerarsi possibile. 8. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111 cpv. 1 e 3 LAsi). 9. Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d’esenzione dal versamento dell’anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 10. Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)

5 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di dispensa dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 3. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente. 4. Comunicazione: - al rappresentante del ricorrente (plico raccomandato) - all'autorità inferiore (in copia, n. di rif. N ) - a C._______ (in copia) Il Giudice: Il Cancelliere: Vito Valenti Lorenzo Egloff Data di spedizione:

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