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Corte IV D-2413/2017
Sentenza d e l 4 maggio 2017 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Bendicht Tellenbach; cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti A._________, nato il (…), B._________, nato il (…), Somalia, ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito/stato terzo sicuro) ed allontanamento; decisione della SEM del 12 aprile 2017 / N (…).
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Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 26 settembre 2016 in Svizzera, il verbale d'audizione dell'11 ottobre 2017 (di seguito: verbale), l'invito del 7 novembre 2016 formulato dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM) ad esprimersi circa l'eventuale applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi (RS 142.31) ed il relativo eventuale rinvio verso l'Italia, lo scritto dell’11 novembre 2016 nel quale l'interessato si è espresso conformemente all'invito della SEM, la decisione del 12 aprile 2017, notificata all'interessato in data 24 aprile 2016 (cfr. conferma di ricevimento), con la quale la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera verso l'Italia, nonché l'esecuzione dello stesso, il ricorso del 26 aprile 2017 (data d'entrata: 27 aprile 2017) nel quale l'insorgente si è opposto, secondo il senso, al suo ritorno in Italia, l'incarto originale della SEM, pervenuto al Tribunale il 28 aprile 2017, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,
e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. ac e 52 PA; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della
D-2413/2017 Pagina 3 decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua; che in casu, la decisione impugnata è redatta in tedesco, mentre il ricorso è stato trasmesso in italiano, per il che la presente sentenza può essere redatta in italiano, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti, che, nell'ambito dell'audizione sulle generalità, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino somalo, riconosciuto come rifugiato in Italia e titolare di un permesso di soggiorno valevole fino al 2020 (cfr. verbale, pag. 7), che sarebbe giunto in Svizzera poiché in Italia avrebbe vissuto male (cfr. verbale, pag. 6), che nello scritto in merito al diritto di essere sentito l'interessato ha precisato che in Italia nessuno si curerebbe di lui né lo aiuterebbe; che non avrebbe alcun lavoro né soldi e che sarebbe costretto a vivere per strada; che dopo aver lasciato il centro per richiedenti asilo non avrebbe più ottenuto nulla dallo Stato italiano; che tale situazione non sarebbe modificabile e che gli sarebbe impossibile richiedere nuovi soldi; che in altri termini l’Italia non sarebbe adatta per i rifugiati, che, nella decisione impugnata, la SEM ha constatato che il Consiglio federale ha designato l'Italia come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi e che le autorità italiane in data 13 marzo 2017 si sarebbero dichiarate disposte a riaccettare l'interessato sul loro territorio; che inoltre non vi sarebbero gli estremi per riconoscere la qualità di rifugiato all'interessato, godendo egli di tale statuto già in Italia; che, di conseguenza, la SEM non è entrata nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, che circa l'esecuzione allontanamento verso l'Italia la SEM ha indicato che l'Italia rispetterebbe il principio di "non-refoulement" (art. 5 cpv. 1 LAsi) e che pertanto l'esecuzione dello stesso sarebbe ammissibile; che la Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per
D-2413/2017 Pagina 4 i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta [rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011; di seguito: direttiva qualificazione]), vincolante l’Italia, permetterebbe ai beneficiari di protezione internazionale l’accesso al mercato del lavoro ed alla protezione sociale negli stessi termini dei cittadini italiani; che pertanto la difficile situazione socioeconomica toccherebbe tutta la popolazione e non permetterebbe di concludere all’inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento; che il ricorrente sarebbe dunque tenuto a rivolgersi alle autorità italiane competenti per ottenere il necessario sostegno; che l’esecuzione dell’allontanamento sarebbe inoltre possibile, avendo le autorità italiane espressamente confermato la riammissione del ricorrente sul proprio territorio, che, nel ricorso, l'insorgente ha censurato la precarie condizioni di accoglienza in Italia e la carenza di aiuti e protezione da parte dello Stato italiano; che segnatamente egli si è detto preoccupato per la sua vita e triste; che starebbe pensando a come procacciarsi il cibo e a dove dormire nonché alle questioni più basilari; che avrebbe bisogno di protezione in caso di ritorno in Italia; che sarebbe chiaro che rimarrebbe per strada; che in Italia non ci sarebbe nessuno disposto ad aiutarlo; che la situazione in tale paese equivarrebbe ad una vita dura, che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente; che si tratta di Stati nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di «non-refoulement» ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, nonché dell'art. 3 CEDU e delle disposizioni equivalenti (cfr. DTAF 2010/56 consid. 3.2), che il Consiglio federale ha effettivamente inserito, il 1° agosto 2003, l'Italia, come altri Stati dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi; che per questi stati esiste conseguentemente una presunzione di rispetto del principio di «non-refoulement» (art. 5 cpv. 1 LAsi), che il ricorrente beneficia dello statuto di rifugiato in Italia, con relativo «permesso di soggiorno asilo» in corso di validità (cfr. atto A22), che l'Italia, in data 13 marzo 2017 ha dichiarato di riaccettare il medesimo sul proprio territorio, in quanto titolare del succitato permesso di soggiorno
D-2413/2017 Pagina 5 (cfr. atto A22); che, di conseguenza, le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi sono soddisfatte, che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo secondo l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di modo che, su questo punto la decisione impugnata va confermata, che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr (RS 142.20); che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che in specie l'esecuzione dell'allontanamento è anzitutto ammissibile (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 3 LStr), che come detto l'Italia è infatti stata inserita nel novero degli Stati terzi sicuri in cui si ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di non-refoulement ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, nonché dell'art. 3 CEDU e delle disposizioni equivalenti, per il che l'esecuzione dell'allontanamento verso questo Paese è sotto tale aspetto pacifica, che se è infatti vero che la presunzione secondo cui l'Italia rispetterebbe adeguatamente i diritti fondamentali riconosciuti alle persone interessate nell'ambito del regime europeo comune in materia di asilo non può essere mantenuta senza riserva, è parimenti innegabile che le carenze riscontrate non significano necessariamente che tali persone corrano, in maniera generale, il pericolo di subire un trattamento inumano o degradante; che è d'uopo invece dimostrare che nel singolo caso il trasferimento in Italia della persona interessata la esporrebbe al pericolo, per via della sua appartenenza a una categoria caratterizzata da particolare vulnerabilità, di subire una violazione dei propri diritti fondamentali in ragione delle carenze riscontrate in loco nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza, cosa che non è avvenuta in specie, che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'allontanamento,
D-2413/2017 Pagina 6 che la situazione vigente in Italia non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale, che inoltre, come a giusto titolo ritenuto dall'autorità di prime cure non vi sono elementi per ritenere che egli si ritroverebbe in una situazione esistenziale di concreto pericolo in seguito al suo trasferimento verso l'Italia, che tale Paese è infatti vincolato alla direttiva qualificazione la quale prevede il diritto per i beneficiari di una protezione internazionale a ricevere adeguata assistenza sociale, alla stregua dei cittadini dello Stato membro in questione (art. 29 direttiva qualificazione), per il che, il ricorrente è dunque tenuto a far valere i propri diritti e richiedere aiuto direttamente alle autorità italiane, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr); che il soggetto dispone per l’appunto di un titolo di soggiorno in corso di validità; che, inoltre, le autorità italiane hanno dato il loro benestare alla riammissione del ricorrente; che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata, che in definitiva, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto, che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 750.– che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1), (dispositivo alla pagina seguente)
D-2413/2017 Pagina 7 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale.
Il giudice unico: Il cancelliere :
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
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