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Bundesverwaltungsgericht 08.05.2012 D-2393/2012

8 mai 2012·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,753 mots·~14 min·3

Résumé

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 5 marzo 2012

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-2393/2012

Sentenza dell ' 8 maggio 2012 Composizione

Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Martin Zoller; cancelliere Gilles Fasola.

Parti

A._______, nato il (…), Eritrea, B._______, nata il (…), Etiopia, C._______, nata il (…), Eritrea, tutti patrocinati dal Signor Tarig Hassan, lic. iur. LL.M., ricorrenti,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (Dublino); decisione dell'UFM del 5 marzo 2012 / N […].

D-2393/2012 Pagina 2

Visto: la domanda di asilo che gli interessati hanno presentato in data (…) in Svizzera, il verbale di audizione del 14 novembre 2011 del richiedente (di seguito: verbale 1) ed il verbale di audizione del 15 novembre 2011 della richiedete (di seguito: verbale 2), la decisione dell'UFM del 5 marzo 2012 di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), notificata agli interessati il 25 aprile 2012, nella quale l'autorità inferiore ha pronunciato l'allontanamento e l'esecuzione dell'allontanamento degli interessati verso l'Italia ed ha constatato che un eventuale ricorso non avrebbe avuto effetto sospensivo in applicazione dell'art. 107a LAsi, il ricorso inoltrato via fax il 2 maggio 2012 ed in seguito in originale dinanzi il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), mediante il quale gli insorgenti hanno chiesto l'annullamento della decisione dell'UFM, il rinvio degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione, l'accordo dell'assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e dal relativo anticipo, l'accordo del gratuito patrocinio, nonché la restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso come pure la pronuncia di misure supercautelari, la ricezione da parte del Tribunale in data 3 maggio 2012 dell'incarto originale dell'UFM, le misure supercautelari del 3 maggio 2012 con cui il Tribunale ha ordinato la sospensione dell'esecuzione del trasferimento dei ricorrenti, giusta l'art. 56 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), l'avviso di notifica e di ricevuta della decisione dell'UFM del 5 marzo 2012, pervenuto al Tribunale in data 7 maggio 2012,

D-2393/2012 Pagina 3 e considerato: che le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA, nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33 cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso presentato in tedesco, di modo che la presente decisione può essere redatta in italiano, che i ricorrenti chiedono innanzitutto venga loro concesso l'accesso anche agli atti relativi alla prima procedura di asilo in Svizzera, che la domanda di accesso a tali atti, peraltro mai esplicitamente richiesti all'autorità inferiore, ma unicamente in sede di ricorso, non merita accoglimento, in quanto gli stessi non sono rilevanti ai fini della presente procedura; che, infatti, sia la decisione impugnata, sia la presente sentenza si fondano unicamente sugli atti dell'UFM concernenti la seconda procedura Dublino, che, giusta l'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento, che, in virtù dell'"Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permet-

D-2393/2012 Pagina 4 tono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera" (ADD, RS 0.142.392.68) – al quale la Svizzera ha aderito il 12 dicembre 2008 – l'UFM esamina la competenza per il trattamento di una domanda di asilo giusta il Regolamento (CE) n. 343/2008 del 18 febbraio 2003 (GU L 50 del 25 febbraio 2003, di seguito: Regolamento Dublino II) al capo III (cfr. dall'art. 5 all'art. 14), che stabilisce i criteri e i meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo (cfr. gli artt. 1 e 29a cpv. 1 dell'Ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.311]; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäische Regelungen über due Zustandigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurigo, Basilea e Ginevra 2008, pagg. 193 e segg.), che, ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 Regolamento Dublino II, una domanda di asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III, che lo Stato competente è quello dove è autorizzato a soggiornare in qualità di rifugiato un membro della famiglia del richiedente, successivamente, quello che rilasciato al richiedente un titolo di soggiorno o un visto, quello tramite il quale il richiedente è entrato, regolarmente o meno, sul territorio di uno o dell'altro degli Stati membri e quello, presso il quale la domanda di asilo è stata presentata la prima volta (cfr. art. 5 in relazione con gli artt. 6 e 13 Regolamento Dublino II), che, tuttavia, in deroga ai criteri di competenza, ciascuno Stato membro può esaminare una domanda di asilo presentata da un cittadino di un Paese terzo, anche se tale domanda non gli compete in base ai criteri stabiliti (cfr. clausola di sovranità stabilita al cpv. 2 dell'art. 3 Regolamento Dublino II e la clausola umanitaria prevista all'art. 15 del citato regolamento, nonché l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1), che, nel caso di specie, le investigazioni effettuate dall'UFM hanno rilevato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo "EURODAC", che i richiedenti erano entrati illegalmente in Italia (D._______) il (…) e che per entrambi l'Italia aveva accettato il trasferimento ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 del Regolamento Dublino II già nel giugno del 2011 (cfr. Atto C12/8),

D-2393/2012 Pagina 5 che il 30 gennaio 2012 l'UFM ha presentato alle autorità italiane competenti le rispettive richieste, fondate sull'art. 16 cpv. 1 lett. c del Regolamento Dublino II, volte a riprendere in carico i richiedenti l'asilo (cfr. Atto C13/2), che queste autorità, non avendo risposto entro il termine previsto legalmente a decorrere dalla data della richiesta delle autorità svizzere giusta l'art. 20 cpv. 1 lett. c Regolamento Dublino II, hanno tacitamente riconosciuto la propria competenza, già in data 1° marzo 2012 (cfr. Atti C15/1 e C16/2), che i ricorrenti hanno confermato di essere entrati illegalmente in Italia e di essere stati registrati dalle autorità italiane a D._______ (cfr. verbale 1 e 2, pag. 6; ricorso pag. 4), che di conseguenza la competenza dell'Italia è accertata, che gli insorgenti ritengono che l'Italia avrebbe negato loro l'accesso alla procedura di asilo; che, in particolare, tale Stato avrebbe ordinato al ricorrente di lasciare volontariamente l'Italia entro 15 giorni dall'emissione del provvedimento, notificando la decisione al ricorrente unicamente in lingua italiana ed inglese; che l'insorgente, non conoscendo tali lingue, non avrebbe avuto la possibilità concreta di interporre ricorso al provvedimento emanato nei suoi confronti; che, inoltre, l'Italia avrebbe grosse difficoltà a gestire il flusso di migranti e che pertanto le condizioni di vita dei richiedenti l'asilo in tale Paese sarebbero critiche; che tale situazione sarebbe stata accertata da numerose organizzazioni private nonché, tra l'altro, da alcuni tribunali amministrativi tedeschi; che agli stessi ricorrenti non sarebbe stato fornito alcun alloggio e avrebbero quindi dormito in stazione come testimonierebbero le fotografie allegate al gravame; che, in aggiunta, avendo un bambino nato da pochi mesi, rientrerebbero nella categoria di persone vulnerabili e, pertanto, un loro allontanamento verso l'Italia sarebbe a maggior ragione irragionevole; che, in sostanza, un trasferimento in questo Stato li esporrebbe al rischio di essere privati del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna, ciò che costituirebbe una violazione dell'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101); che, per questo motivo, la Svizzera dovrebbe esercitare la possibilità concessa dagli articoli 3 cpv. 2 Regolamento Dublino II nonché dall'art. 29 cpv. 3 OASI 1,

D-2393/2012 Pagina 6 che l'Italia è segnataria della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), così come della CEDU e della convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (RS 0.105), che spetta ai ricorrenti di provare che la loro situazione potrebbe contravvenire alle esigenze dell'art. 3 CEDU, che, in effetti, vista la presunzione del rispetto del diritto internazionale pubblico da parte dello Stato di destinazione, appartiene ai ricorrenti di inficiarla, adducendo seri indizi che permetterebbero di ammettere che, nel loro caso particolare, le autorità italiane non rispetterebbero questa garanzia o non accorderebbero loro la protezione necessaria o li priverebbero di condizioni di vita degne (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo M.S.S. c. Belgio e Grecia [richiesta n. 30696/09] del 21 gennaio 2011, paragr. 84-85 e 250; cfr. ugualmente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea [CGUE], cause congiunte C-411/10 e C-493/10 del 21 dicembre 2011), che i ricorrenti non hanno potuto stabilire che lo Stato di destinazione sarebbe sprovvisto di istituzioni pubbliche tali da rispondere, su loro richiesta, ai loro bisogni, che, segnatamente, se da un lato i ricorrenti hanno contestato la qualità della presa a carico dei richiedenti l'asilo in Italia, dall'altro lato, essi non hanno fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le loro condizioni di vita o la loro situazione personale sarebbero tali da contravvenire alla CEDU in caso di esecuzione del loro trasferimento, che, in particolare, essi non hanno stabilito che lo Stato di destinazione violerebbe le norme della direttiva 2003/9/CE del Consiglio del 27 gennaio 2003 recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti l'asilo negli Stati membri (GU L 31/18 del 6 febbraio 2003; di seguito: direttiva accoglienza), che le fotografie allegate al ricorso (cfr. allegato 4) non permettono di provare che i richiedenti abbiano effettivamente passato la notte in stazione nel corso del loro soggiorno in Italia, ritenuto che le stesse rappresentano un semplice attimo della giornata e non una situazione durevole,

D-2393/2012 Pagina 7 che neppure il riferimento alle decisioni dei tribunali tedeschi sono pertinenti al caso di specie, ritenuto che il Tribunale non è vincolato dagli accertamenti e dalla giurisprudenza di un Paese terzo, che, peraltro, il provvedimento emanato dalle Autorità italiane nei confronti del ricorrente (cfr. allegato 5 al ricorso), è stato notificato all'insorgente in italiano ed in inglese; che la ricorrente ha dichiarato di avere delle nozioni di inglese (cfr. verbale 2, pag. 4); che, pertanto, gli insorgenti erano senz'altro in grado di comprendere gli elementi essenziali del provvedimento nonché le possibilità di ricorso e di assistenza giudiziaria loro concesse dallo Stato italiano; che, ad ogni modo, per eventuali vizi di procedura concernenti la loro situazione in Italia, sono competenti le autorità italiane, che, infine, gli insorgenti possono essere trasferiti in Italia entro il 1° settembre 2012; che, pertanto, non vi è ragione di temere per le condizioni di salute della ricorrente e per quelle del neonato, ritenuto che le autorità competenti per l'esecuzione del trasferimento hanno sufficientemente tempo per organizzarsi in maniera tale da tenere debito conto della situazione particolare degli insorgenti, che incomberà quindi ai ricorrenti di fare valere la loro situazione specifica e le loro difficoltà, in rapporto al loro statuto, nonché di prevalersene dinanzi alle autorità italiane competenti, utilizzando vie di diritto adeguate, che, pertanto, in mancanza di tali prove, la presunzione secondo la quale lo Stato di destinazione rispetta i suoi obblighi non è inficiata (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo M.S.S. c. Belgio e Grecia [richiesta n. 30696/09] del 21 gennaio 2011, par. 69, pagg. 342-343 e riferimenti citati), che, visto quanto citato, non sussiste un rischio personale serio e concreto secondo cui il loro trasferimento verso lo Stato di destinazione sarebbe contrario all'art. 3 CEDU o ad un altro obbligo derivante dal diritto internazionale pubblico al quale la Svizzera è vincolata, che, in virtù di quanto precede, non soccorre i ricorrenti la convocazione da parte delle autorità italiane (cfr. allegato 3 al ricorso), la quale dimostra unicamente che quest'ultime hanno convocato i medesimi per regolarizzare la loro situazione,

D-2393/2012 Pagina 8 che, quindi, è a giusto titolo che l'UFM non è entrato nel merito della domanda di asilo dei ricorrenti, in applicazione dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi ed ha pronunciato il loro trasferimento verso l'Italia (cfr. art. 44 cpv. 1 LAsi e art. 32 lett. a OAsi 1), che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura di Dublino (cfr. DTAF 2010/45 consid. 10, pag. 645), che, in virtù di quanto sopra enunciato, anche le conclusioni ricorsuali volte all'annullamento della decisione impugnata e al rinvio degli atti all'autorità inferiore vanno respinte, che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione dell'UFM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso l'Italia, confermata, che, essendo le conclusioni del ricorso prive di probabilità di successo in virtù di quanto precedentemente indicato, la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio in favore del signor Hassan deve essere respinta (art. 65 PA), che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di concessione dell'effetto sospensivo e di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali sono divenute prive di oggetto, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.—, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 nonché art. 2 cpv. 2 e art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2])

D-2393/2012 Pagina 9 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e di accordo del gratuito patrocinio, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.—, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, all'UFM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Pietro Angeli-Busi Gilles Fasola

Data di spedizione:

D-2393/2012 — Bundesverwaltungsgericht 08.05.2012 D-2393/2012 — Swissrulings