Corte IV D-2370/2007 vav/egl {T 0/2} Sentenza del 6 luglio 2007 Composizione: Giudici Vito Valenti, Daniel Schmid e Robert Galliker Cancelliere Lorenzo Egloff A._______, nato il [...], Sri Lanka, rappresentato da B._______ Ricorrente contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, Autorità inferiore concernente la decisione del 28 marzo 2007 in materia di non entrata nel merito, allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento / N Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
2 Ritenuto in fatto: A. Il 21 febbraio 2007, l'interessato ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione dell'8 e del 14 marzo 2007), d'essere espatriato perché ricercato sia dai militari singalesi sia da dei membri del movimento LTTE. Dall'incarto dell'UFM risulta che l'interessato ha depositato diversa documentazione in fotocopia, tra cui la carta d'identità e il certificato di nascita. Emerge pure che il 27 marzo 2007 il richiedente ha esibito otto non meglio precisati certificati che gli sono stati restituiti dall'autorità inferiore – senza essere repertoriati ed esaminati – al momento della notificazione della decisione impugnata, ossia il giorno seguente. B. Il 28 marzo 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l’allontanamento dell’interessato dalla Svizzera nonché l’esecuzione dell’allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 30 marzo 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione dell'UFM. Ha chiesto l’annullamento del provvedimento litigioso e la conseguente entrata nel merito della domanda d’asilo. Ha altresì presentato una domanda d’assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e, implicitamente, del relativo anticipo. D. Con decisioni incidentali del 4 aprile 2007, il TAF ha rinunciato a chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, ritenuta la sussistenza di motivi particolari, nonché invitato l'UFM ad inoltrare una risposta al ricorso. E. Il 5 aprile 2007, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. F. Con scritto dell'11 aprile 2007, il ricorrente ha depositato agl'atti tre documenti, di cui due in originale provvisti di traduzione in inglese. G. Con decisione incidentale del 1° maggio 2007, il TAF ha invitato il ricorrente ad introdurre l'atto di replica. H. Il 21 maggio 2007, la rappresentante del ricorrente ha chiesto a questo Tribunale la fissazione di un nuovo termine per l'inoltro della replica e per l'ottenimento di spiegazioni, in tedesco, sul contenuto della decisione incidentale del TAF del 1° maggio 2007 (redatta in italiano). Ha depositato agl'atti copia della procura sottoscritta dal ricorrente il 18 maggio 2007.
3 Considerato in diritto: 1. Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108a LAsi. 3. Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2002 n. 1 consid. 1a pag. 5 e relativo riferimento). In altri termini, il ricorso può essere accolto per ragioni che il ricorrente non ha addotto o respinto in base ad argomenti che la decisione impugnata non ha preso in considerazione (GICRA 1994 n. 29 consid. 3 pag. 207 e relativo riferimento). 4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che l'interessato non ha presentato motivi che potessero giustificare la mancata tempestiva esibizione di un documento di viaggio o d'identità. In particolare, lo stesso nulla avrebbe intrapreso alfine di procurarsi un siffatto documento. Detto Ufficio ha, inoltre, ritenuto siccome manifestamente inconsistenti le dichiarazioni decisive in materia d'asilo rese dall'interessato medesimo. Ha altresì considerato che, nel caso concreto, non sono necessari degli ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento. 5. Nel ricorso, il ricorrente sostiene d'aver fatto del suo meglio per collaborare con l'autorità, esibendo, seppure in fotocopia, la sua carta d'identità, il certificato di nascita e quello di residenza. Contesta, inoltre, d'aver voluto nascondere i suoi documenti per i bisogni della causa, ritenuto che in tal caso non avrebbe certamente depositato agli atti delle fotocopie degli stessi. Infine, assevera che dal suo racconto emergono degli elementi, facilmente verificabili, che giustificano l'effettuazione d'ulteriori accertamenti e, dunque, l'entrata nel merito della sua domanda. 6. Nella risposta al ricorso, l'UFM ha spiegato di non aver preso in considerazione gli otto certificati depositati agli atti dal ricorrente il 27 marzo 2007 in quanto, a quel momento, la procedura di prima istanza risultava già conclusa. La notificazione della decisione è certo intervenuta il 28 marzo 2007, ma per questioni amministrative tale provvedimento è stato ultimato e firmato il 27 marzo 2007, giorno in cui la procedura in esame era appunto da ritenersi siccome terminata. Per il resto, il ricorrente non avrebbe depositato nei termini previsti dalla legge documenti d'identità o di viaggio ai sensi dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311).
4 7. 7.1 Il TAF osserva che, nel caso di specie, emerge dalle carte processuali che il 27 marzo 2007 l'interessato ha consegnato all'autorità di prime cure otto non meglio precisati certificati quali mezzi di prova. Risulta, altresì, che tali certificati non sono stati né repertoriati né oggetto d'esame da parte dell'autorità inferiore, la quale non li ha menzionati nel giudizio litigioso limitandosi, per contro, a restituirli al ricorrente il giorno successivo, ossia il 28 marzo 2007, al momento della notificazione della decisione qui impugnata. 7.2 Questo Tribunale rileva che la procedura tendente alla pronuncia di una decisione amministrativa termina obbligatoriamente con la notificazione della stessa alle parti giusta l'art. 34 e segg. PA (PIERRE TSCHANNEN / ULRICH ZIMMERLI, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2a ed., Berna 2005, pag. 235; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo 2006, n. 884 e segg. pag. 186 e seg. nonché n. 1638 pag. 353). In altri termini, una decisione esplica i propri effetti solo a partire dal momento in cui è comunicata all'amministrato e questo in modo tale che dipenda solo da quest'ultimo di poterne prendere conoscenza (PIERRE MOOR, Droit administratif, 2a ed., vol. 2, Berna 2002, pag. 302). Peraltro, con decisione di principio del 15 maggio 1996 (DTF 122 I 97), il Tribunale federale ha sancito che un processo non termina con la pronuncia della sentenza all'interno di un tribunale, bensì nel momento in cui il dispositivo della sentenza medesima è comunicato oralmente o per scritto alle parti. Fino ad allora, sempre secondo l'Alta Corte federale, la sentenza in questione non esiste e può, tutt'al più, essere considerata alla stregua d'un progetto (ibidem; WERNER WICHSER, Die Tücken der Unabänderlichkeit eines Gerichtsurteils [Drei kommentierte Entscheide], Schweizerische Juristen-Zeitung [SJZ], 93. Jahrgang, Zurigo 1997, n. 9, pag. 173). Tale assunto merita senz'altro d'essere applicato al caso di decisioni emanate da autorità amministrative, ritenuto che le stesse, di principio, non crescono in giudicato al momento della loro pronuncia. 7.3 Ritenuto segnatamente che il giudizio litigioso porta la data del 28 marzo 2007 e che l'UFM stesso ha indicato tale data come il giorno in cui la decisione qui impugnata è stata comunicata direttamente al ricorrente, la procedura amministrativa in questione – contrariamente a quanto sostenuto dall'istanza di prime cure nella sua risposta al ricorso – non poteva risultare già conclusa il giorno precedente. In effetti, il 27 marzo 2007 la decisione in questione costituiva, per le ragioni suesposte, tutt'al più un progetto. Peraltro, se al momento della consegna degli otto certificati la decisione in questione fosse stata già pronta e sottoscritta, così come preteso dall'istanza inferiore, è incomprensibile il motivo per cui l'UFM non abbia provveduto a notificarla personalmente al ricorrente il giorno stesso (con la data del 27 marzo 2007), allorquando quest'ultimo si è presentato presso detto Ufficio alfine di depositare i citati documenti. Inoltre, e a prescindere dalla questione di sapere se e a quali circostanze possa ammettersi – anche alla luce dei principi costituzionali dell'equo processo (art. 29 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 [Cost., RS 101]) e della buona fede (art. 9 Cost.) – una pratica di un'autorità amministrativa tendente alla postdatazione di una propria decisione, l'UFM neppure si è pronunciato nella risposta al ricorso sull'esistenza di una sua simile prassi in materia d'asilo, segnatamente nelle procedure rapide che terminano con una decisione di non
5 entrata nel merito e con la notificazione diretta della decisione agli interessati presso il Centro di registrazione e di procedura. 8. L'autorità inferiore ha pertanto scartato gli otto documenti prodotti dal ricorrente senza effettuare alcun esame degli stessi ed in un momento in cui la procedura non poteva ritenersi conclusa. Peraltro, detti documenti non sono stati oggetto d'alcun esame da parte dell'UFM neppure nella risposta al ricorso. 8.1 Il TAF osserva che il diritto d'essere sentito di cui all'art. 29 cpv. 2 Cost. è una garanzia costituzionale di natura formale, la cui violazione implica l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito (DTF 121 I 230 consid. 2a). Il diritto d'essere sentito comprende varie facoltà, tra cui quella d'esprimersi prima che una decisione sia presa, ma anche quella di fornire prove sui fatti rilevanti per il giudizio, di partecipare alla loro assunzione, di prenderne conoscenza e di determinarsi in proposito (DTF 126 I 15 consid. 2a/aa e relativi riferimenti). Di principio, l'autorità deve quindi assumere le prove offerte tempestivamente e nelle forme prescritte dal diritto processuale. Tuttavia, secondo costante giurisprudenza, se l'interessato ha facoltà di proporre l'assunzione di determinate prove, l'autorità giudicante può, dal canto suo, rinunciare a quei mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe nuovi chiarimenti (DTF 124 I 208 consid. 4); in tal caso, l'autorità deve però indicare i motivi per i quali queste prove sono giudicate superflue o inidonee (GICRA 1995 n. 23; DTF 119 Ib 492 consid. 5b/bb e relativi riferimenti). L'apprezzamento anticipato delle prove va, altresì, effettuato alla luce delle particolarità della singola fattispecie. 8.2 Nel caso concreto, non è data conoscere la natura dei certificati scartati dall'UFM, in particolare se si trattava d'originali, o di semplici fotocopie, e se riguardavano l'identità del ricorrente oppure i motivi d'asilo da questi fatti valere. Nel caso in cui tali documenti si fossero riferiti all'identità dell'insorgente – e ritenuto che non esiste una presunzione d'assenza di valide giustificazioni per la loro esibizione in data 27 marzo 2007 – l'autorità inferiore avrebbe dovuto chiedere all'insorgente la ragione che potesse spiegare una loro presentazione solo in quel momento. Nel caso in cui i documenti si fossero rapportati ai motivi d'asilo, non avrebbero potuto essere scartati se non alle restrittive condizioni di cui all'art. 32 cpv. 2 PA, peraltro neppure esaminate dall'autorità inferiore. 8.3 Da quanto esposto, discende che l'UFM ha gravemente violato il diritto d'essere sentito del ricorrente e, di conseguenza, la decisione impugnata incorre nell'annullamento. 9. Quando il TAF annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per nuovo giudizio (art. 61 cpv. 1 PA; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, op. cit., pag. 418). In particolare, esso può sostituirsi all'autorità inferiore se gl'atti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (GICRA 1996 n. 7 consid. 12 pag. 65) rispettivamente se una violazione non grave del diritto d'essere sentito può essere sanato in sede ricorsuale (GICRA 2004 n. 17 consid. 10 pag. 113). Alcuno dei menzionati presupposti essendo adempito nel caso di specie, la causa è rinviata all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria e nuova decisione ai sensi
6 dei considerandi. L'UFM dovrà, in particolare, assegnare al ricorrente un termine per esibire nuovamente gli otto certificati già prodotti il 27 marzo 2007, per presentare eventuali altri documenti utili ai fini della presente domanda d'asilo nonché per consentirgli di spiegare i motivi di un eventuale ritardo nella consegna di determinati documenti. 10. Visto l'esito favorevole del ricorso, le domande del ricorrente volte all'assegnazione di un nuovo termine per introdurre l'atto di replica ed all'ottenimento di spiegazioni, in tedesco, sul contenuto della decisione incidentale del TAF del 1° maggio 2007, sono divenute senza oggetto. 10.1 Non sono peraltro percepite spese processuali (art. 63 PA), di modo che la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è pure divenuta senza oggetto. 10.2 Non risulta altresì dalle carte processuali che il ricorrente – benché rappresentato dal 18 maggio 2007 – abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativamente elevate in relazione al gravame da lui personalmente inoltrato in italiano o allo scritto in lingua tedesca del 21 maggio 2007 della sua rappresentante (qualche riga di richiesta d'informazioni). Per conseguenza, non sono attribuite spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA nonché art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)
7 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata. 2. Gli atti di causa sono rinviati all'UFM affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed all'emanazione di un nuova decisione ai sensi dei considerandi. 3. Le domande del ricorrente volte all'assegnazione d'un nuovo termine per introdurre l'atto di replica e all'ottenimento di spiegazioni, in tedesco, sul contenuto della decisione incidentale del TAF del 1° maggio 2007, sono divenute senza oggetto. 4. Non sono prelevate delle spese processuali. 5. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è divenuta senza oggetto. 6. Non sono attribuite delle spese ripetibili. 7. Comunicazione: - alla rappresentante del ricorrente (plico raccomandato) - all'autorità inferiore (in copia, n. di rif. N) - a C._______ (in copia) Il Giudice: Il Cancelliere: Vito Valenti Lorenzo Egloff Data di spedizione: