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Bundesverwaltungsgericht 25.05.2009 D-2362/2009

25 mai 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,347 mots·~12 min·2

Résumé

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Texte intégral

Corte IV D-2362/2009/ {T 0/2} Sentenza d e l 2 5 maggio 2009 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione della giudice Christa Luterbacher; cancelliera Antonella Guarna. A._______, nato il (...), e B._______, nata il (...), e C._______, nato il (...), Mongolia, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM dell'8 aprile 2009 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-2362/2009 Visto: la domanda d'asilo che gli interessati hanno presentato in data 3 agosto 2008 in Svizzera, i verbali d'audizione di A._______ del 14 agosto 2008, di B._______ del 25 settembre 2008 e i verbali degli stessi del 1° aprile 2009, la decisione dell'Ufficio federale della Migrazione (UFM) dell'8 aprile 2009, notificata agli interessati il giorno seguente (cfr. risultanze processuali), il ricorso inoltrato dagli insorgenti il 14 aprile 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato) e, contestualmente, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, la decisione incidentale del 17 aprile 2009, con la quale il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha considerato il gravame privo di probabilità di esito favorevole ed ha respinto la summenzionata domanda d'assistenza giudiziaria, invitando quindi i ricorrenti a versare un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali di CHF 600.- entro il 28 aprile 2009, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di mancato versamento, il pagamento dell'anticipo richiesto, avvenuto tempestivamente in data 24 aprile 2009, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), Pagina 2

D-2362/2009 che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e dell'art. 52 PA, nonché dell'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, gli interessati hanno dichiarato d'essere di etnia J._______ (mongoli) e di risiedere ad X._______ (Mongolia), città nativa di B._______, dal 2002, sino sostanzialmente al loro espatrio nel luglio 2008, che i medesimi hanno dichiarato di aver lasciato la Mongolia il 28 luglio 2008, dopo che il 1° luglio 2008 A._______ sarebbe stato arrestato in occasione di tumulti di piazza, ai quali egli non avrebbe tuttavia partecipato attivamente; che, durante la detenzione nel carcere di P._______, rispettivamente Q._______, il richiedente sarebbe stato sottoposto a due, rispettivamente sette interrogatori, durante i quali sarebbe stato vittima di pressioni e violenze per fargli confessare la partecipazione ai tumulti e l'omicidio di un poliziotto, imputazioni per le quali rischierebbe una pena fino a 17 anni di carcere, che il 14 luglio 2008, a seguito del decesso della madre, il richiedente sarebbe stato rilasciato dietro cauzione di tre milioni di tugrug pagati da B._______; che, dopo i funerali avvenuti il 18 luglio 2008, i richiedenti sarebbero andati ad Y._______, da dove sarebbero espatriati dieci giorni più tardi; che avrebbero attraversato in auto il confine con la Russia, proseguendo il viaggio in treno fino a Z._______ (Russia), da dove, infine, sarebbero ripartiti in auto sino a giungere in Svizzera, Pagina 3

D-2362/2009 che, nella decisione dell'8 aprile 2009, l'UFM ha constatato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito la Mongolia nel novero dei Paesi sicuri e, dall'altro, che le allegazioni in materia d'asilo presentate dai richiedenti sono inverosimili siccome contraddittorie, di modo che non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi d'esposizione degli interessati a persecuzioni in caso di rientro in patria, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera, entro l'8 maggio 2009, e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel gravame, i ricorrenti fanno valere di aver reso un racconto dettagliato e ricco di particolari, sottolineando che le contraddizioni rilevate dall'UFM non sono tali da poter definire inverosimili le loro dichiarazioni; che, infatti, le dichiarazioni contraddittorie, che vengono contestate a A._______ e B._______, sarebbero risolte con quanto affermato in occasione della loro seconda audizione; che gli autori del gravame contestano che non emergerebbero indizi di persecuzioni per procedere ad una decisione materiale per i motivi già esposti; che, in caso di rinvio in Mongolia, la loro vita sarebbe in pericolo ed essi sarebbero esposti a trattamenti inumani e degradanti vietati in applicazione dell'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101), in quanto A._______ rischierebbe di essere nuovamente messo in detenzione; che, pertanto, l'esecuzione del loro allontanamento non sarebbe dunque né ammissibile, né ragionevolmente esigibile, che, in conclusione, i ricorrenti hanno chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria, che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione, che, da un lato, allorquando il Consiglio federale ha inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione Pagina 4

D-2362/2009 d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale, che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18), che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data 28 giugno 2000, la Mongolia nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese, che, nella fattispecie, i ricorrenti non sono riusciti ad invalidare la presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in particolare, gli insorgenti non hanno presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, oltre alle discrepanze su taluni elementi del racconto dei ricorrenti, già rilevate dall'UFM, essi hanno reso dichiarazioni contrastanti su altri punti; che, infatti, a titolo di esempio, A._______ ha asserito di aver comprato la casa dove risiedevano (cfr. verbale d'audizione del 14 agosto 2008 pag. 2) per poi ritrattare e dichiarare di essere soltanto in affitto (cfr. verbale d'audizione di A._______ del 1° aprile 2009 pag. 3); che, inoltre, B._______ ha dichiarato di aver speso tutti i risparmi per il pagamento della cauzione di A._______ (cfr. verbale d'audizione del 25 settembre 2008 pag. 5), mentre sarebbero stati pagati al passatore USD 6000.- oppure, secondo un'altra versione, EUR 10'000.- (cfr. verbale d'audizione di A._______ del 1° aprile 2009 pag. 11); che, per le suddette palesi contraddizioni, non soccorrono gli insorgenti le giustificazioni sollevate in sede di ricorso, Pagina 5

D-2362/2009 che, oltretutto, alla luce dell'asserita accusa addirittura di omicidio che sarebbe stata mossa nei confronti di A._______, una scarcerazione dietro semplice cauzione e su garanzia di non lasciare il Paese (cfr. verbale d'audizione del 14 agosto 2008 pag. 5) è contraria ad ogni logica, che, inoltre, mal si comprende l'adotta presenza dell'insorgente ad una manifestazione d'ordine politico, allorquando, proprio quest'ultimo, ha affermato di non essere né membro, né simpatizzante di un partito (cfr. verbale d'audizione di A._______ del 1° aprile 2009), che, vista l'inverosimiglianza del racconto, non v'è motivo di ritenere che il ricorrente, così come la sua famiglia, non possa beneficiare in patria di un equo processo in relazione ad eventuali accuse mosse nei suoi confronti per ragioni che non appaiono avere alcuna relazione con uno dei motivi enumerati all'art. 3 LAsi; che, infatti, non soccorre l'insorgente l'allegazione ricorsuale secondo la quale rischierebbe di essere ingiustamente incarcerato (cfr. ricorso pag. 3), ritenuto che un'eventuale errore giudiziario ai danni dell'insorgente è, di per se, irrilevante in materia d'asilo, che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti in Mongolia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre i ricorrenti in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU, o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che i ricorrenti, dal canto loro, si limitano a mere e non corroborate affermazioni quanto all'esistenza di un rischio reale ed immediato in patria (cfr. ricorso pag. 3), che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Mongolia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza Pagina 6

D-2362/2009 generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi, che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che i ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.311]), che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale dei ricorrenti essendo questi ultimi ancora giovani, nonché avendo entrambi una formazione ed un'esperienza professionale: A._______ come gessatore, pittore e tassista (cfr. verbale d'audizione del 14 agosto 2008 pag. 2), B._______ come designer di abiti ed ingegnere (cfr. verbale d'audizione di B._______ del 1° aprile 2009 pag. 3); che, inoltre, entrambi dispongono di una rete sociale in patria, ritenuto che vivono ancora in loco il padre e gli zii di A._______ (cfr. verbale d'audizione del 14 agosto 2008 pag. 3), così come il padre, la sorella e i nipoti di B._______ (cfr. verbale d'audizione del 25 settembre 2008 pag. 3); che gli insorgenti non hanno, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la loro ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici, che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr); che i ricorrenti, usando la necessaria diligenza, potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio Pagina 7

D-2362/2009 (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata, che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che esse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato dagli insorgenti il 24 aprile 2009. (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 8

D-2362/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Esse sono computate con l'anticipo spese di CHF 600.-, versato il 24 aprile 2009. 3. Comunicazione a: - ricorrenti (plico raccomandato) - UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]) - H._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione: Pagina 9

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