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Bundesverwaltungsgericht 14.04.2010 D-2338/2010

14 avril 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,129 mots·~16 min·2

Résumé

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Texte intégral

Corte IV D-2338/2010/dei {T 0/2} Sentenza d e l 1 4 aprile 2010 Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del Giudice Bendicht Tellenbach, Cancelliere Federico Pestoni; A._______, nato il (...), Cossovo, rispettivamente Serbia ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore; Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 31 marzo 2010 / N (...) Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-2338/2010 Visti: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in Svizzera; il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con la comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo; i verbali d'audizione del 27 gennaio 2010 e del 22 febbraio 2010; la decisione dell'UFM del 31 marzo 2010, notificata all'interessato il 3 aprile 2010; il ricorso del 8 aprile 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data d'entrata 9 aprile 2010); gli atti dell'UFM trasmessi al Tribunale amministrativo federale (TAF) in data 12 aprile 2010; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi del l'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi); Pagina 2

D-2338/2010 che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità in feriore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua; che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano, mentre il ricorso è stato inoltrato in lingua tedesca e senza domanda di svolgere la procedura dinanzi a codesto Tribunale in tale lingua; che, pertanto, la presente sentenza va redatta in italiano; che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino cossovaro di etnia albanese, nato a B._______ (Rep. del Cossovo), e di aver avuto l'ultima residenza a C._______, quartiere D._______, B._______, fino al (...), data in cui è espatriato (cfr. verbale d'audizione del 27 gennaio 2010, pagg. 1 e 2); che esso avrebbe lasciato il Cossovo, appunto, nel mese di (...), per il timore di essere malmenato o finanche ucciso da suo padre, il quale crederebbe che il ricorrente avrebbe costretto la sua compagna ad avere rapporti sessuali; che qualche settimana prima dell'espatrio, infatti, il ricorrente sarebbe scappato da suo padre poiché quest'ultimo, appresa la notizia, avrebbe estratto un'arma con l'intenzione di uccidere l'interessato; che dopo tali fatti, avrebbe alloggiato per un paio di settimane presso dei vicini, per poi lasciare il paese e giungere in Svizzera, ove avrebbe vissuto dieci anni; che in seguito si sarebbe recato in Francia dove è rimasto per un anno e mezzo prima di giungere in Belgio e postulare domanda di asilo; che dal Belgio è stato rimandato in Svizzera a seguito della procedura Dublino (cfr. verbale d'audizione del 27 gennaio 2010, pagg. 5 e 6); Pagina 3

D-2338/2010 che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identi tà; che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste al l'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi nonché pronunciato l'al lontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il Cossovo siccome lecita, esigibile e possibile; che, nel ricorso, l'insorgente ha, per ciò che concerne la mancata consegna di documenti d'identità, riconfermato quanto già affermato nei verbali di audizione, e meglio di aver lasciato la sua carta d'identità ori ginale in Cossovo, a casa di suo padre, con il quale, tuttavia, per quanto successo, non ha più alcun contatto; che il ricorrente ha affermato di possedere un passaporto jugoslavo, con il quale aveva inoltrato domanda di asilo in Belgio, che però non gli è più stato restituito e che potrebbe essere ancora nelle mani dell'autorità belga; che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo; che ha, altresì, presentato una domanda di assistenza giudi ziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo; che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo, se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione del la domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base al - Pagina 4

D-2338/2010 l'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c); che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli uffi ciali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di parti colari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di na scita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7, consid. 6); che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di oltre due mesi dalla presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri; che, per di più, egli si è semplicemente limitato a dichiarare di aver lasciato a casa, in Cossovo, la sua carta di identità, e che, visti i cattivi rapporti con il padre, gli è impossibile recuperarla; che inoltre, il passaporto jugoslavo, che avrebbe consegnato al momento della domanda di asilo in Belgio, non gli sarebbe più stato restituito, e che quindi si troverebbe ancora in possesso dell'autorità belga, senza mai aver intrapreso alcuna iniziativa per recuperarlo (cfr. verbale d'audizione del 27 gennaio 2010, pag. 3, verbale d'audizione del 22 febbraio 2010, pagg. 2 e 3); che, oltre a ciò, interrogato sul suo viaggio, ha riferito di essere partito, con l'ausilio di un passatore, il (...), da C._______ passando dalla Serbia, dalla Croazia, dalla Slovenia e dall'Italia; che egli avrebbe viaggiato in auto fino al confine italo-sloveno, superandolo a piedi, e che una volta in Italia avrebbe viaggiato in treno fino a Como Passando per Mi lano; che di qui avrebbe proseguito in treno fino a Zurigo e quindi fino Ginevra; che, per la sua sicurezza personale, avrebbe affrontato il viaggio con un passaporto macedone falso, del quale si sarebbe sbarazzato una volta giunto in Italia; che ciò, come rettamente rilevato dal l'UFM, risulta illogico, posto che in un eventuale controllo se fosse stato trovato in possesso di più documenti differenti avrebbe rischiato di compromettere la sua fuga; che tuttavia, durante tutto il tragitto citato egli non avrebbe mai subito alcun controllo (cfr. verbale d'audizione del 27 gennaio 2010, pag. 6, verbale d'audizione del 22 febbraio 2010, Pagina 5

D-2338/2010 pag. 3); che egli avrebbe vissuto clandestinamente in Svizzera fino al 2007 lavorando in nero, dopodiché si sarebbe recato in Francia dove ha vissuto per un ulteriore anno e mezzo senza annunciarsi alle autorità, per poi trasferirsi in Belgio e depositare una domanda di asilo; che le autorità belghe hanno rinviato il ricorrente in Svizzera in seguito a una procedura Dublino (cfr. verbale d'audizione del 27 gennaio 2010, pag. 3, verbale d'audizione del 22 febbraio 2010, pagg. 2 e 3); che, a prescindere dalle allegazioni più o meno verosimili di cui sopra, vale sottolineare che non è molto probabile che egli sia giunto in Svizzera, effettuando il percorso descritto e vivendoci clandestinamente per ben 10 anni, senza aver mai subito alcun tipo di controllo; che, in aggiunta, l'autore del gravame non ha fornito alcuna spiegazione circa l'apprezzamento dell'autorità inferiore in merito alle modalità del suo viaggio; che, pertanto, questo Tribunale ritiene che l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte; che, vista l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il TAF ha ra gione di concludere che l'autore del gravame dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa; che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile; che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione è accertata la qualità di rifugiato del richiedente; che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legisla tore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8, consid. 5); che non si entra nel merito di una domanda d'asilo allorquando sulla base di un esame sommario è riconoscibile che il richiedente l'asilo Pagina 6

D-2338/2010 non adempie manifestamente la qualità di rifugiato; che ciò può risultare sia dalla manifesta inconsistenza sia dalla manifesta irrilevanza dei motivi d'asilo addotti (DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5); che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato dal Cossovo per il timore di essere picchiato o finanche ucciso da suo padre; che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, ri spetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi); che, in particolare, l'insorgente ha dichiarato di essere espatriato per fuggire da suo padre, che avrebbe tentato di ucciderlo a seguito di alcune infondate rivelazioni della sua compagna, la quale gli avrebbe rivelato di essere stata vittima di una violenza sessuale perpetratale proprio dal ricorrente; che in quell'occasione suo padre, a seconda delle versioni, avrebbe estratto la pistola per ucciderlo (cfr. verbale d'audizione del 27 gennaio 2010, pag. 5) rispettivamente sarebbe andato in camera a prendere il fucile (cfr. verbale d'audizione del 22 febbraio 2010, pagg. 5 e 6); che quest'ultima variante resta soltanto una supposizione visto che il ricorrente ha dichiarato di essere scappato non appena ha visto il padre dirigersi verso la camera, e quindi non può aver visto se quest'ultimo ha effettivamente imbracciato l'arma (cfr. verbale d'audizione del 22 febbraio 2010, pagg. 5 e 6); che, infine, il ricorrente ha dichiarato di non sapere né il cognome né l'età della compagna di suo padre, e ciò benché ella frequentasse suo padre da almeno tre anni e vivesse in casa con loro (cfr. verbale d'audizione del 22 febbraio 2010, pag. 5); che, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore, le dichiarazioni del ricorrente sono irrilevanti ai fini dell'asilo; che, di conseguenza, i motivi d'asilo evocati sono stati rettamente ritenuti come inverosimili dall'autorità inferiore, giusta l'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi; che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo; Pagina 7

D-2338/2010 che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. sentenza del TAF E-423/2009 dell'8 dicembre 2009, consid. 8, destinata alla pubblicazione); che dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Cossovo possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o possa esporre l'insorgente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed al tre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'autore del gravame è ammissibile; che, da quanto esposto, ne discende che rettamente l'UFM non è en trato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1); che l'esecuzione dell'allontanamento è regolata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) giusto il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigi bile (art. 83 cpv. 4 LStr); che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr); Pagina 8

D-2338/2010 che, la situazione vigente in Cossovo non appare caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata o emergenza sanitaria che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale; che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane, ha ricevuto una buona istruzione essendosi diplomato come tecnico tessile, ed ha esperienza lavorativa in Svizzera, quale bracciante agricolo e nel settore della ristorazione (cfr. verbale d'audizione del 27 gennaio 2010, pag. 2); che inoltre, stando a quanto riferito, oltre al padre, il ricorrente ha ancora due fratelli in patria; che oltre a ciò, egli ha vissuto per ben 21 anni a C._______, ove ha pure compiuto la sua formazione ed ove si può partire quindi dal presupposto che abbia ancora una rete sociale; che l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del autore del gravame nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi); Pagina 9

D-2338/2010 che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA); che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 litt. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva; (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 10

D-2338/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: - ricorrente, (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento); - UFM, Divisione soggiorno, (allegati: incarto N (...) e copia del ricorso dell'8 aprile 2010, per corriere interno; in copia); - E._______ (in copia). Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Federico Pestoni Data di spedizione: Pagina 11

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