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Bundesverwaltungsgericht 25.05.2021 D-2275/2021

25 mai 2021·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,923 mots·~15 min·3

Résumé

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento | Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 11 maggio 2021

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-2275/2021

Sentenza d e l 2 5 maggio 2021 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Jenny de Coulon Scuntaro; cancelliere Jesse Joseph Erard.

Parti A._______, nato il (…), Algeria, (…), ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM dell’11 maggio 2021 / N (…).

D-2275/2021 Pagina 2

Visto la domanda di asilo che l’interessato ha presentato in Svizzera il (…) 2021, i verbali relativi al rilevamento delle generalità del 26 aprile 2021 (cfr. atto SEM […] -13/9) ed al colloquio personale Dublino, tenutosi il 29 aprile 2021 (cfr. atto 16/3), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) dell’11 maggio 2021, notificata il 12 maggio 2021 (cfr. atto 30/1), mediante la quale l’autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d’asilo ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento dell’interessato verso la Germania, il ricorso inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 14 maggio 2021 (cfr. timbro del plico raccomandato), per mezzo del quale l’insorgente ha postulato in limine la concessione dell’effetto sospensivo al gravame; nel merito l’annullamento della decisione impugnata e la trattazione nazionale della sua domanda d’asilo; contestualmente egli ha chiesto di essere ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,

e considerato che le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a‒ c e art. 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che il ricorso è stato inoltrato in tedesco e in francese allorché la decisione impugnata è stata redatta in italiano; che non essendovi ragioni per scostarsi dalla regola sancita all’art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando

D-2275/2021 Pagina 3 dell’art. 6 LAsi e dell’art. 37 LTAF, il procedimento segue la lingua della decisione impugnata, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l’approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che nel proprio gravame, il ricorrente fonda la sua contrarietà ad un trasferimento verso la Germania sulla base del fatto che quest’ultima vorrebbe espellerlo verso l’Algeria, dove, a suo dire, la comunità LGBT non potrebbe sopravvivere; che in Svizzera egli non avrebbe inoltre avuto l’occasione di raccontare la propria storia e le motivazioni che lo avrebbero spinto a fuggire dal suo Paese d’origine, che, giusta l’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l’esecuzione della procedura di asilo e allontanamento, che, prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III),

D-2275/2021 Pagina 4 che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l’esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa a carico del richiedente l’asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che, ai sensi dell’art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15), che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente – enumerato al capo III – è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all’art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III), che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che giusta l’art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l’esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 – un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata

D-2275/2021 Pagina 5 respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova in altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III), che, giusta l’art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell’unità centrale del sistema europeo «EURODAC», che l’interessato ha depositato nove domande d’asilo pregresse in numerosi Paesi europei; che le più recenti sono state presentate in Germania rispettivamente il (…) 2018, il (…) 2019 e il (…) 2020 (cfr. 14/2) che nel corso del colloquio Dublino il ricorrente ha confermato tale riscontro, precisando di aver ricevuto una decisione negativa dalle autorità tedesche in merito alla prima domanda d’asilo ivi depositata; ch’egli ha altresì aggiunto di non aver continuato la procedura relativa alla seconda domanda; che infine, pronosticandone l’esito negativo, egli ha dichiarato di aver lasciato il territorio tedesco prima di ricevere un riscontro circa la terza domanda d’asilo, che in tale contesto egli ha affermato di non volere tornare in Germania, avendovi ricevuto due decisioni negative e una di espulsione con rinvio in Algeria; ch’egli ha vieppiù lamentato carenze nello svolgimento della procedura nel Paese in parola; che in tal senso, il procedimento sarebbe stato svolto rapidamente senza peraltro che gli fosse attribuito un rappresentante legale, che il 30 aprile 2021 la SEM ha presentato alle autorità tedesche competenti, nei termini fissati all’art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III una richiesta di ripresa in carico fondata sull’art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III (cfr. atto 18/6), che presa conoscenza del rifiuto delle autorità tedesche (cfr. atto 22/2), l’autorità inferiore ha indirizzato alle medesime una domanda di riesame ex art. 5 par. 2 del regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione delle comunità europee del 2 settembre 2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per

D-2275/2021 Pagina 6 l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo ([GU] L 222/3 del 05.09.2003; modificato parzialmente dal regolamento di esecuzione [UE] n. 118/2014 della Commissione del 30 gennaio 2014 [GU L 39/1 del 08.02.2014]; di seguito: Regolamento CE), a seguito della quale la Germania ha espressamente accettato di riprendere in carico il ricorrente in applicazione dell’art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III (cfr. atto 26/3), che di conseguenza, la competenza della Germania risulta di principio essere data, che la Germania è legata alla CartaUE e firmataria, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che pertanto il rispetto della sicurezza dei richiedenti l’asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), che tale presunzione non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di violazioni sistemiche delle garanzie minime previste dall’Unione europea o dal diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09) oppure in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), che all’occorrenza non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III),

D-2275/2021 Pagina 7 che, conseguentemente, l’applicazione dell’art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie, che ai sensi dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità, se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda, che la SEM, nell’applicazione dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che al contrario, qualora invece il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravvenga all’art. 4 Carta UE, all’art. 3 CEDU o all’art. 3 Conv. tortura, l’autorità inferiore è invece obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d’asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che nel caso in disamina, il ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico ed a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura, che, il ricorrente non ha neppure apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell’ossequio dei suoi obblighi internazionali, riviandolo in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese, che in tale contesto, anche un’eventuale decisione definitiva assortita da un rinvio nel paese d’origine non costituisce di per sé una violazione del principio del non respingimento (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale E-1983/2019 consid. 5.5 e rif. citati), che del resto, nonostante le generiche allegazioni addotte del corso del colloquio Dublino (cfr. supra), nulla permette di concludere che la domanda sia stata trattata in modo lacunoso e che con la pronuncia del rinvio lo Stato di destinazione non abbia rispettato il principio del divieto di respingimento, che agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza,

D-2275/2021 Pagina 8 che d’altro canto con la sua impugnativa l’insorgente nemmeno eccepisce tale aspetto, che, in altre parole, egli non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all’art. 4 della CartaUE, all’art. 3 CEDU o all’art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Germania, che ad ogni modo, essendo la Germania uno Stato di diritto, appartiene al ricorrente sollevare l’eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità di tale Stato, che infine, nella fattispecie, dagli atti non appaiono neppure elementi per ritenere che l’autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.), che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all’art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III, che, di conseguenza, in mancanza dell’applicazione di tale norma da parte della Svizzera, la Germania è competente dell’esame della domanda di asilo del ricorrente ai sensi Regolamento Dublino III ed è tenuto a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25, 29 Regolamento Dublino III, che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Germania conformemente all’art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un’autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che, visto quanto precede, ne discende che la SEM con il provvedimento impugnato non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che pertanto, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l’entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso la Germania, confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell’effetto sospensivo risulta senza oggetto,

D-2275/2021 Pagina 9 che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria è respinta, che, visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

D-2275/2021 Pagina 10 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard

Data di spedizione:

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