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Bundesverwaltungsgericht 30.05.2012 D-2264/2012

30 mai 2012·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,988 mots·~15 min·2

Résumé

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (Dublino); decisione dell'UFM del 1° marzo 2012

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-2264/2012

Sentenza d e l 3 0 aprile 2012 Composizione

Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Markus König; cancelliera Zoe Cometti.

Parti

A._______, nato il (…), ed i figli B._______, nato il (…), C._______, nato il (…), Nigeria, ricorrenti,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (Dublino); decisione dell'UFM del 1° marzo 2012 / N […].

D-2264/2012 Pagina 2

Visto: la domanda d'asilo che gli interessati hanno presentato in Svizzera il 13 gennaio 2012; il confronto effettuato con il registro EURODAC in data 16 gennaio 2012 dal quale risulta che il richiedente è ha inoltrato domanda d'asilo in Italia a D._______ il 10 luglio 2006 (cfr. act. A 4/2); il verbale d'audizione del 24 gennaio 2012 (di seguito: verbale), in occasione della quale è stato concesso il diritto di essere sentito in merito alla domanda d'asilo e circa un'eventuale evasione della loro domanda d'asilo tramite una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) con il relativo trasferimento verso l'Italia; la richiesta di riprendere in carico gli interessati del 14 febbraio 2011 inoltrata alle autorità italiane dall'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) giusta l'art. 16 cpv. 1 lett. c del Regolamento (CE) n. 343/2003 del 18 febbraio 2003 (GU L 50 del 25.2.2003, di seguito: Regolamento Dublino); la mancata delibera da parte delle autorità italiane entro le due settimane di termine legale a decorrere dalla data della richiesta delle autorità svizzere giusta l'art. 20 cpv. 1 lett. c Regolamento Dublino; la decisione dell'UFM del 1° marzo 2012 (notificata agli interessati in data 23 aprile 2012; cfr. avviso di notifica e di ricevuta) di non entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, con contestuale pronuncia dell'allontanamento degli interessati verso l'Italia, ordinando l'esecuzione al più tardi il giorno seguente la scadenza del termine di ricorso ed indicando che un eventuale ricorso non avrebbe avuto effetto sospensivo in applicazione dell'art. 107a LAsi; la medesima decisione nella quale l'UFM ha considerato l'esecuzione del rinvio degli interessati verso l'Italia come lecita, ragionevolmente esigibile e possibile, posto che, da un lato, l'Italia rispetterebbe il principio del divieto di respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e, dall'altro lato, non sussisterebbero indizi fondati di violazione in detto Stato dei diritti garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) e segnatamente

D-2264/2012 Pagina 3 del relativo art. 3; che, inoltre, l'Italia applicherebbe la direttiva 2003/9/CE del 27 gennaio 2003 recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri; il ricorso del 25 aprile 2012 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 26 aprile 2012) con allegata la copia della decisione dell'UFM del 1° marzo 2012 con il quale i ricorrenti hanno concluso all'annullamento della decisione impugnata nonché alla trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisone; che hanno, altresì, concluso alla concessione dell'effetto sospensivo ed hanno presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo con protestate spese e ripetibili; l'incarto originale dell'UFM pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 26 aprile 2012; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;

e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che i ricorrenti sono toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che sono legittimati ad aggravarsi contro di essa;

D-2264/2012 Pagina 4 che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che la competenza d'esame dell'istanza ricorsuale si limita alla questione se l'autorità inferiore ha rettamente deciso la non entrata nel merito di una domanda d'asilo; che, ritenuta illegittima la decisione di non entrata nel merito, il Tribunale si esime dall'entrare in merito, annulla la decisione impugnata e rimanda l'affare per nuova decisione all'autorità inferiore (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA 2004] n. 34 consid. 2.1); che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, in applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di scritti; che, giusta l'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento; che l'UFM, applicando l'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, esamina la competenza per il trattamento della domanda d'asilo giusta i criteri previsti dal Regolamento Dublino (art. 29a dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]); che nel Regolamento Dublino – al quale la Svizzera ha aderito il 12 dicembre 2008 (cfr. Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera [ADD, RS 0.142.392.68]) – sono contenute le norme legali applicabili in relazione all'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi; che l'esame della domanda d'asilo non deve essere confuso con la procedura di determinazione dello Stato responsabile, quest'ultima dovendo

D-2264/2012 Pagina 5 essere fatta sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato la sua domanda d'asilo per la prima volta presso uno Stato membro o in Svizzera (cfr. art. 5 cpv. 2 Regolamento Dublino; CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 3ª ed., Vienna 2010, n. 4 pagg. 86 seg.); che, conformemente all'art. 3 cpv. 1 Regolamento Dublino, gli Stati membri esaminano la domanda d'asilo di un cittadino di un Paese terzo presentata alla frontiera o nel rispettivo territorio; che, giusta l'art. 3 cpv. 1 2ª frase Regolamento Dublino, una domanda d'asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato membro competente in base ai criteri enunciati al capo III; che detto capo III enuncia i criteri di determinazione dello Stato competente secondo il principio della gerarchia dei criteri; che ogni criterio di determinazione dello Stato membro competente è applicabile solo se quello precedente previsto dal Regolamento Dublino non trova applicazione nella fattispecie (art. 5 Regolamento Dublino; cfr. op. cit., n. 1 segg. pag. 86); che, l'ultimo criterio pertinente in caso d'inapplicabilità dei precedenti è quello del luogo del deposito della prima domanda d'asilo giusta l'art. 13 Regolamento Dublino); che in deroga all'art. 3 cpv. 1, ciascuno Stato membro può esaminare una domanda d'asilo presentata da un cittadino di un Paese terzo, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti (cfr. clausola di sovranità stabilita all'art. 3 cpv. 2 Regolamento Dublino e la clausola umanitaria prevista all'art. 15 del citato regolamento, nonché l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1); che, giusta l'art. 10 cpv. 1 Regolamento Dublino, quando è accertato, sulla base degli elementi di prova e delle prove indiziarie di cui ai due elenchi menzionati all'art. 18 cpv. 3, inclusi i dati di cui al capo III del Regolamento CE n. 2725/2000, che il richiedente asilo ha varcato illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un Paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in questione è competente per l'esame della domanda d'asilo; che questa responsabilità cessa 12 mesi dopo la data di attraversamento clandestino della frontiera; che, quando uno Stato membro non può più essere ritenuto responsabile giusta il cpv. 1 e quando è accertato, sulla base degli elementi di prova e

D-2264/2012 Pagina 6 delle prove indiziarie di cui ai due elenchi menzionati all'art. 18 cpv. 3, che il richiedente asilo – entrato illegalmente nei territori degli Stati membri o del quale non si possano accertare le circostanze dell'ingresso – all'atto della presentazione della domanda ha soggiornato in precedenza per un periodo continuato di almeno cinque mesi in uno Stato membro, detto Stato membro è competente per l'esame della domanda d'asilo (art. 10 cpv. 2 Regolamento Dublino); che, secondo l'art. 16 cpv. 1 lett. e Regolamento Dublino, lo Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo è tenuto a riprendere in carico, alle condizioni di cui all'art. 20, il cittadino di un paese terzo del quale ha respinto la domanda e che si trova nel territorio di un altro Stato membro senza esserne stato autorizzato; che, giusta l'art. 20 cpv. 1 lett. b Regolamento Dublino, lo Stato membro richiesto è tenuto a procedere alle verifiche necessarie e rispondere a tale richiesta quanto prima e senza comunque superare il termine di un mese dalla data in cui è investito della questione; che quando la richiesta è basata su dati ottenuti dal sistema EURODAC, tale termine è ridotto a due settimane; che se lo Stato membro richiesto non comunica la propria decisione entro il termine di un mese o di due settimane di cui alla lett. b, si ritiene che abbia accettato di riprendere in carico il richiedente asilo (art. 20 cpv. 1 lett. c Regolamento Dublino); che il Tribunale osserva che l'Italia, Stato membro dell'Unione europea e parte dello spazio Dublino è vincolata dall'omonimo Regolamento; che, nella fattispecie, risulta dall'esame EURODAC del 16 gennaio 2012 e dalle dichiarazioni dell'insorgente in occasione dell'audizione sommaria che il ricorrente prima di giungere in Svizzera ha soggiornato in Italia illegalmente per almeno cinque anni dove vi ha peraltro inoltrato una domanda d'asilo nel 2006 che sarebbe stata respinta (cfr. act. A 4/2; verbale, pag. 5); che, per giunta, entrambi i figli sono nati in Italia nel (…) (cfr. certificati di nascita allegati alla richiesta di ripresa in carico [act. A 10/7]); che, inoltre, il 14 febbraio 2012 l'UFM ha interpellato l'Italia, affinché riprenda in carico gli interessati, secondo le modalità ed i termini previsti dall'art. 16 cpv. 1 lett. c del Regolamento Dublino;

D-2264/2012 Pagina 7 che tale richiesta, avrebbe dovuto basarsi sull'art. 16 cpv. 1 lett. e Regolamento Dublino e non sull'art. 16 cpv. 1 lett. c Regolamento Dublino; che, nonostante ciò, entrambi gli articoli portano all'applicazione dell'art. 20 Regolamento Dublino, per il che l'applicazione sbagliata dell'art. 16 cpv. 1 lett. c non lede i ricorrenti; che la mancata risposta dell'Italia entro le due settimane dalla richiesta di ripresa in carico dei richiedenti equivale all'accettazione tacita di detta richiesta (art. 20 cpv. 1 lett. c Regolamento Dublino); che codesto Tribunale osserva che, sulla base dei disposti del Regolamento di Dublino illustrati poc'anzi, l'Italia è competente nel caso in disamina; che, inoltre, giova ricordare che l'Italia, vincolata dall’Accordo d’associazione alla normativa di Dublino, è firmataria della convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30) e della CEDU e ne applica le disposizioni; che lo Stato così designato – responsabile dell'esame di una domanda d'asilo – è tenuto a condurre la procedura d’asilo nel rispetto delle disposizioni della Conv. e della CEDU (cfr. Messaggio sugli accordi bilaterali II, FF 2004 5331; cfr. ugualmente i considerandi introduttivi n. 2, 12 e 15 Regolamento Dublino); che, in caso di trasferimento in Italia, le autorità elvetiche possono partire dal principio che le regole imperative imposte dalle precitate convenzioni, in particolare il principio di divieto di respingimento consacrato all'art. 33 Conv. e all'art. 5 LAsi, così come il divieto di trattamenti inumani ai sensi dell'art. 3 CEDU, sono rispettate; che incombe di conseguenza al richiedente l'asilo d'invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale; che nel caso in disamina le dichiarazioni del ricorrente si limitano a semplici affermazioni non comprovate da alcun elemento di seria consistenza; che al richiedente è stata data la possibilità di esprimersi circa l'intenzione della Svizzera di rinviarli in Italia (cfr. verbale, pag. 9); che, nell'atto di ricorso, gli insorgenti hanno asserito che in Italia ai richiedenti l'asilo non sarebbero garantite le condizioni di esistenza degna per un essere umano; che, molte organizzazioni umanitarie internazionali sosterrebbero detta allegazione; che, inoltre, l'Italia non sarebbe in grado di gestire correttamente i flussi dei richiedenti l'asilo e che il rischio di viola-

D-2264/2012 Pagina 8 zione di importanti diritti fondamentali, ossia di trattamenti inumani e degradanti, sarebbe sempre presente; che, per giunta, considerata detta situazione, la Svizzera avrebbe dovuto ritenersi competente nel caso in disamina indipendentemente dalla competenza data dell'Italia; che, inoltre, il ricorrente ha indicato che i rispettivi figli potrebbero subire in Italia un trattamento non rispettoso della dignità umana; che, peraltro, in Italia, oltre a strutture statali che garantiscono un alloggio ai richiedenti l'asilo, vi sono altresì organizzazioni caritative che si occupano dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.6.3); che con le sue affermazioni di carattere generale, i ricorrenti non sono riusciti a inficiare la presunzione per quanto attiene alla loro situazione personale, ovvero non hanno fornito alcun indizio concreto secondo cui le autorità italiane non rispetterebbero gli obblighi internazionali precitati; che, alla luce di quanto precede, il trasferimento verso l'Italia dei ricorrenti è lecito ed esigibile e non esistono neppure motivi umanitari giusta l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 che permetterebbero di rinunciare al rinvio degli insorgenti in detto Paese; che, pertanto, non v'è motivo di applicare la clausola di sovranità stabilita all'art. 3 cpv. 2 Regolamento Dublino; che l'UFM ha rettamente ritenuto competente l'Italia per l'esame della domanda d'asilo dell'insorgente; che, in considerazione di tutto quanto suesposto, ne discende che rettamente l'UFM non è entrato nel merito della domanda d'asilo dei ricorrenti ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento degli insorgenti verso l'Italia ex art. 44 cpv. 1 LAsi, non essendo realizzate in casu le eccezioni previste all'art. 32 OAsi; che in siffatte condizioni non v'è spazio per i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 44 cpv. 2 LAsi in combinazione con l'art. 83 cpv. 1 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), poiché l'esame delle questioni relative all'esistenza d'eventuali impedimenti al rinvio secondo le ragioni di detti disposti sono inscindibili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura di Dublino (cfr. DTAF 2010/45 consid. 10); che, di conseguenza, il ricorso va respinto;

D-2264/2012 Pagina 9 che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che, essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA); che, la domanda della concessione dell'effetto sospensivo diviene senza oggetto con la presente sentenza; che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.– che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-2264/2012 Pagina 10 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, all'UFM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Zoe Cometti

Data di spedizione:

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