Corte IV D-2199/2010 {T 0/2} Sentenza d e l 1 2 aprile 2010 Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del Giudice Gérald Bovier; Cancelliere Federico Pestoni; A._______, alias B._______, Russia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore; Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 23 marzo 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-2199/2010 Visti: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in Svizzera; il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con la comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo; i verbali d'audizione del 25 gennaio 2010 e del 17 febbraio 2010; la decisione dell'UFM del 23 marzo 2010, notificata all'interessato il 25 marzo 2010 (cfr. risultanze processuali); il ricorso del 1° aprile 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data d'entrata 6 aprile 2010); gli atti dell'UFM trasmessi al Tribunale amministrativo federale (TAF) in data 7 aprile 2010; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi del l'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi); Pagina 2
D-2199/2010 che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino russo, nato a C._______, ove avrebbe vissuto dal 2004 fino al giorno dell'espatrio, e che in precedenza avrebbe vissuto nel villaggio di D._______, nei pressi di C._______(cfr. verbale d'audizione del 25 gennaio 2010, pagg. 1 e 2); che egli avrebbe lasciato la Russia nel (...) (cfr. verbale d'audizione del 25 gennaio 2010, pag. 2), per poi dichiarare in occasioni successive di averlo fatto nell'(...) rispettivamente tra il (...) (cfr. verbale d'audizione del 17 febbraio 2010, pagg. 3 e 8); che il motivo della sua fuga consisterebbe nel timore di essere ucciso dai parenti di un cittadino ceceno deceduto in un incidente stradale che ha coinvolto pure il ricorrente (cfr. verbale d'audizione del 17 febbraio 2010, pag. 11); che in sede di processo, il qui ricorrente è stato prosciolto da qualsiasi responsabilità; che, tuttavia, in seguito alla predetta disgraziata circostanza, il fratello della vittima avrebbe preteso dal richiedente il versamento mensile di denaro, ed in seguito anche la cessione della sua attività, minacciandolo di morte (cfr. verbale d'audizione del 17 febbraio 2010, pag. 5); che avendo rifiutato le richieste del fratello della vittima, l'interessato è stato condotto in un bosco dove sarebbe stato picchiato e nuovamente minacciato (cfr. verbale d'audizione del 17 febbraio 2010, pag. 6); che, vista l'inoperosità della polizia locale, una volta dimesso dall'ospedale, il ricorrente avrebbe venduto la sua attività e sarebbe partito per E._______, dove sarebbe rimasto, secondo le differenti versioni, per 3-4 mesi (cfr. verbale d'audizione del 25 gennaio 2010, pag. 6) o addirittura un anno (cfr. verbale d'audizione del 17 febbraio 2010, pag. 8); che temendo di essere ricercato dai familiari, ceceni, della vittima avrebbe deciso di espatriare partendo in treno da C._______ fino a F._______ (Bielorussia), da dove avrebbe proseguito in auto fino a G._______ (Bielorussia) dapprima e Pagina 3
D-2199/2010 H._______ (Polonia) poi; che dopo essersi fermato per qualche tempo nella capitale polacca, avrebbe proseguito il viaggio in auto fino a I._______ (Italia) e da lì, in treno, fino a L._______da dove a piedi è giunto M._______ (cfr. verbale d'audizione del 25 gennaio 2010, pagg. 7 e 8); che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identi tà; che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste al l'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi nonché pronunciato l'al lontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Russia siccome lecita, esigibile e possibile; che, nel ricorso, l'insorgente ha, per ciò che concerne la mancata consegna di documenti d'identità, riconfermato quanto già affermato nei verbali di audizione, e meglio di non aver mai né posseduto né avuto bisogno di documenti di identità per l'estero, e di aver smarrito durante il viaggio di espatrio il passaporto interno ribadendo inoltre, riguardo ai motivi addotti, che essi sarebbero sufficienti a giustificare e scusare la mancata consegna di documenti di identificazione personale; che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo; che ha, altresì, presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo; che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo, se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione del la domanda; Pagina 4
D-2199/2010 che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base al l'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c); che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli uffi ciali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di parti colari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di na scita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7, consid. 6); che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di oltre due mesi dalla presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri; che, per di più, egli si è semplicemente limitato a dichiarare di non aver mai posseduto un passaporto per l'estero, allegando poi di non avere mai necessitato di possedere un tale documento poiché non avrebbe mai avuto l'intenzione di lasciare il suo Paese (cfr. verbale d'audizione del 17 febbraio 2010, pag. 3); che egli ha affermato di avere un passaporto interno, il quale sarebbe però stato perso nel viaggio di espatrio; che in sede di ricorso l'insorgente ha dichiarato di aver sol levato, in occasione delle audizioni, dei motivi plausibili a giustificazione della mancata produzione di documenti d'identità (cfr. ricorso, pag. 2); che inoltre, egli, ha dichiarato di non aver intrapreso nulla per ottenere un nuovo documento poiché teme che i ceceni lo rintraccino (cfr. verbale d'audizione del 17 febbraio 2010, pag. 2); che alla luce di quanto emerge dai verbali di audizione del 25 gennaio 2010 rispettivamente 17 febbraio 2010, le motivazioni postulate dal ricorrente al riguardo sono prive di qualsiasi fondamento; Pagina 5
D-2199/2010 che, oltre a ciò, interrogato sul suo viaggio, il ricorrente non è riuscito a corroborare della benché minima verosimiglianza il proprio racconto, cadendo già in diverse contraddizioni circa il momento dell'espatrio; che infatti egli ha affermato di aver lasciato la Russia nel (...) (cfr. verbale d'audizione del 25 gennaio 2010, pag. 2), per poi dichiarare in occasioni successive di averlo fatto (...) rispettivamente tra il (...) (cfr. ver bale d'audizione del 17 febbraio 2010, pagg. 3 e 8); che persino il luogo di partenza risulta essere poco chiaro, posto che il ricorrente ha raccontato di essere partito in treno da C._______ alla volta di F._______ (cfr. verbale d'audizione del 25 gennaio 2010, pag. 7), salvo poi affermare di aver vissuto un anno a E._______ prima dell'espatrio e di essere partito da lì alla volta della Bielorussia (cfr. verbale d'audizione del 17 febbraio 2010, pagg. 7 e 8); che si rilevano altre macroscopiche incongruenze relative alla permanenza del ricorrente nei paesi di passaggio, in particolare la Bielorussia dove egli ha inizial mente dichiarato di essersi fermato soltanto 8-9 giorni, rispettivamente di esservi solo transitato (cfr. verbale d'audizione del 25 gennaio 2010, pagg. 2 e 7) per poi riferire di avervi soggiornato per alcuni mesi (cfr. verbale d'audizione del 17 febbraio 2010, pag. 8); che oltretutto, pur avendo viaggiato in auto da F._______ (Bielorussia) a I._______ (Italia), il ricorrente non è stato in grado di specificare null'altro o fornire dettagli che possano donare credibilità al proprio racconto, non sapendo nemmeno indicare i paesi che ha attraversato, che appare quindi vago ed impreciso; che, a prescindere dalle allegazioni palesemente inverosimili di cui sopra, vale sottolineare che varcare il confine Schengen senza subire alcun controllo, come il ricorrente ha dichiarato di aver fatto, costituisce al momento attuale, un'impresa pressoché impossibile; che, in aggiunta, l'autore del gravame non ha fornito alcuna spiegazione circa l'apprezzamento dell'autorità inferiore in merito alle modalità del suo viaggio; che, pertanto, questo Tribunale ritiene che l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte; che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il TAF ha ra gione di concludere che l'autore del gravame dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa; Pagina 6
D-2199/2010 che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile; che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione è accertata la qualità di rifugiato del richiedente; che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legisla tore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8, consid. 5); che non si entra nel merito di una domanda d'asilo allorquando sulla base di un esame sommario è riconoscibile che il richiedente l'asilo non adempie manifestamente la qualità di rifugiato; che ciò può risultare sia dalla manifesta inconsistenza sia dalla manifesta irrilevanza dei motivi d'asilo addotti (DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5); che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato dalla Russia per il timore di essere ucciso dai parenti ceceni della vittima dell'incidente stradale nel quale era stato coinvolto nel febbraio 2008; che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, ri spetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi); che, in particolare, l'insorgente ha dichiarato di essere stato coinvolto in un incidente della circolazione, avvenuto nel (...), nel quale ha perso la vita un cittadino ceceno; che ha seguito di quell'episodio, pur essendo stato assolto giudizialmente da qualsiasi responsabilità, i parenti della vittima, ed in particolar modo il fratello, hanno preteso da lui il versamento periodico di somme di denaro come pure la cessione della sua piccola attività commerciale; che per il fatto di essersi rifiutato di adempiere a tutte le richieste suesposte, egli sarebbe stato picchiato e minacciato di morte; che la denuncia dell'accaduto alle forze dell'ordine non avrebbe avuto avuto alcun seguito e pertanto il Pagina 7
D-2199/2010 ricorrente ha deciso di vendere la propria attività e lasciare il paese per il timore di essere ucciso dai ceceni che lo stavano cercando (cfr. verbale d'audizione del 25 gennaio 2010, pagg. 5,6 e 7); che malgrado la successione di eventi di intensità emotiva certamente rilevante come quelli narrati dal ricorrente, e meglio l'incidente stradale, il decesso dell'altra persona coinvolta nonché il successivo processo, egli non si ricorda il nome, ma neppure il cognome, della vittima e di suo fratello, affermando in un primo tempo che la persona deceduta si chiamava N._______, mentre il fratello O._______ (cfr. verbale d'audizione del 25 gennaio 2010, pagg. 5 e 6), salvo poi cambiare versione in sede di audizione federale e dichiarare che la vittima si chiamava P._______ mentre suo fratello Q._______ (cfr. verbale d'audizione del 17 febbraio 2010, pag. 4); che l'interessato ha dichiarato inizialmente di essersi rivolto, due mesi e mezzo dopo l'incidente, alla polizia di R._______ al fine di denunciare le continue richieste di soldi da parte del fratello della vittima (cfr. verbale d'audizione del 25 gennaio 2010, pag. 6), ma nel corso della seconda audizione ha dato tutt'altra versione dicendo che la polizia si era presentata direttamente in ospedale, nel giugno 2008, dopo che era stato picchiato, e che oltre a quell'episodio non si è mai rivolto alla polizia perché tanto sarebbe stato inutile (cfr. verbale d'audizione del 17 febbraio 2010, pagg. 7 e 9); che infine, il ricorrente ha affermato di essere andato a E._______ per fuggire dai ceceni che lo stavano cercano, ma nella prima audizione soltanto per 3-4 mesi dopodiché sarebbe tornato a C._______ (cfr. verbale d'audizione del 25 gennaio 2010, pag. 6), mentre nella seconda verbalizzazione per un anno e da lì sarebbe poi espatriato verso la Bielorussia (cfr. verbale d'audizione del 17 febbraio 2010, pag. 8); che, di conseguenza, i motivi d'asilo evocati sono stati esaminati e rettamente ritenuti come inverosimili dall'autorità inferiore, giusta l'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi; che, tanto meno, a mente di questo Tribunale, le allegazioni prodotte sarebbero state di un'intensità tale da essere considerate decisive in materia d'asilo né che si evincono elementi da cui dedurre che al ricorrente gli sarebbe stata preclusa un'appropriata protezione contro le persecuzioni statali (cfr. GICRA 2006 no 18); che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo; Pagina 8
D-2199/2010 che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. Sentenza del TAF E-423/2009 dell'8 dicembre 2009, consid. 8, destinata alla pubblicazione); che, quo alla liceità, dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Russia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o possa esporre l'insorgente in patria al rischio rea le ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'autore del gravame è ammissibile; che, da quanto esposto, ne discende che rettamente l'UFM non è en trato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1); che l'esecuzione dell'allontanamento è regolata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) giusto il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigi bile (art. 83 cpv. 4 LStr); Pagina 9
D-2199/2010 che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr); che la situazione vigente in Russia non è, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale; che, sia come sia, nel frattempo le autorità nigeriane hanno ripreso il controllo nella regione teatro dei citati disordini; che dunque, tali allegazioni non giustificano la concessione dello statuto di rifugiato, né tanto meno dell'ammissione provvisoria; che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane, ha senz'altro una buon livello di istruzione avendo frequentato le scuole per 11 anni, ed ha esperienza quale commerciante di frutta e verdura nonché piccolo imprenditore posto che egli era proprietario di tre punti vendita a C._______ (cfr. verbale d'audizione del 25 gennaio 2010, pagg. 2 e 3); che inoltre, stando a quanto riferito, avrebbe vissuto fino al 2004 nel villaggio di D._______, nei pressi di C._______, e successivamente si è trasferito nel centro della citata città, dove ha condotto pure la propria attività di commerciante; che si può partire quindi dal presupposto che abbia una rete sociale in loco; che l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del autore del gravame nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; Pagina 10
D-2199/2010 che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi); che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA); che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 litt. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva; (Dispositivo alla pagina seguente) Pagina 11
D-2199/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: - ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento); - UFM, Divisione soggiorno (allegati: incarto N (...) e copia del ricorso del 1° aprile 2010, per corriere interno; in copia) - S._______ (in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Federico Pestoni Data di spedizione: Pagina 12