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Bundesverwaltungsgericht 24.05.2019 D-2174/2019

24 mai 2019·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,726 mots·~14 min·6

Résumé

Asilo ed allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 25 aprile 2019

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-2174/2019

Sentenza d e l 2 4 maggio 2019 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l’approvazione del giudice Simon Thurnheer, cancelliere Lorenzo Rapelli

Parti A._______, nato il (…), Turchia, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 25 aprile 2019 / N (…)

D-2174/2019 Pagina 2 Visto: la domanda d’asilo che l’interessato ha presentato in Svizzera il 7 marzo 2019, i verbali d’audizione dell’11 aprile 2019 (di seguito: verbale 1) e del 15 aprile 2019 (di seguito: verbale 2), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 25 aprile 2019, notificata il giorno medesimo, (cfr. risultanze processuali) con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d’asilo pronunciando contestualmente l’allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l’esecuzione dello stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile, il ricorso del 7 maggio 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata: 8 maggio 2019), con cui l’interessato ha concluso all’annullamento della decisione impugnata ed alla concessione dell’asilo in Svizzera; in subordine all’ammissione provvisoria per causa d’inesigibilità; in via ancor più subordinata alla ritrasmissione degli atti all’autorità inferiore per un supplemento di istruzione; altresì ha presentato una domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo con protesta di spese e ripetibili, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,

e considerato: che le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA,

D-2174/2019 Pagina 3 che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa, che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell’atto ricorsuale (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che i ricorsi manifestamente fondati sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che con particolare riferimento a quest’ultimo, occorre rilevare che nelle procedure d’asilo – così come nelle altre procedure di natura amministrativa – si applica il principio inquisitorio; che ciò significa che l’autorità competente deve procedere d’ufficio all’accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l’art. 12 PA, Art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi); che in concreto, l’autorità deve occuparsi del corretto e completo accertamento della fattispecie, procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, accertare le circostanze giuridiche ed amministrare in tal senso le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5); che v’è un accertamento inesatto quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e un accertamento incompleto quando non è tenuto conto di tutte le circostanze giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 con rinvii; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pag. 369 segg.), che d’altro canto il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e

D-2174/2019 Pagina 4 lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che a tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che è necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro (art. 7 cpv. 3 LAsi), che a sostegno della sua domanda d’asilo l’interessato ha segnatamente asserito di essere stato oggetto di perquisizioni domiciliari e di fermi ad opera delle autorità turche, vicissitudini che l’autorità di prima istanza ha giudicato inverosimili in quanto questi si sarebbe contraddetto su diversi aspetti, che secondo la SEM, egli avrebbe inizialmente ricondotto le minacce unicamente alla richiesta di informazioni sul luogo di residenza del padre presentatagli nell’ambito di una visita al suo domicilio salvo poi contraddirsi imputandole all’intimazione di non avere più contatti con la famiglia Ochalan; che nella seconda audizione l’insorgente avrebbe fornito ulteriori allegazioni discordanti, collocando le minacce dettate dalle domande sul padre in occasione dei fermi ai posti di blocco mentre al momento delle perquisizioni domiciliari egli le avrebbe rapportate alle sue relazioni con la stampa curda; che sussisterebbero incongruenze anche rispetto all’esito delle due visite durante le quali l’insorgente era presente, avendo l’interessato inizialmente addotto di essere stato portato alla centrale venendo trattenuto per un giorno intero ed in seguito che la stessa si sarebbe conclusa in una decina di minuti, dopodiché sarebbe stato rilasciato, che il ricorrente censura l’errata valutazione delle sue allegazioni da parte dell’autorità inferiore; che verosimiglianza e coerenza andrebbero

D-2174/2019 Pagina 5 considerate da un punto di vista globale; che per quanto egli possa essere stato a tratti poco chiaro nell’esposizione, non avrebbe affatto mancato di coerenza, tentando di spiegare come agivano i militari sia in generale che nel caso specifico; che d’altro canto, egli avrebbe lasciato il paese nascosto in un TIR e non per via aerea come menzionato nella decisione impugnata; che i mezzi di prova versati agli atti contribuirebbero a convalidare le sue allegazioni; che l’autorità di prima istanza non avrebbe dovuto basarsi sulle sue capacità oratorie e descrittive in quanto le stesse sarebbero state messe in scacco dall’emozione e dallo stress dell’audizione, che il Tribunale constata in limine come il contenuto dei verbali risulti fortemente confuso e di difficile comprensione tanto che effettuare una distinzione tra i diversi avvenimenti addotti dal richiedente è tutto fuorché evidente, che nel corso della prima audizione l’insorgente ha infatti innanzitutto menzionato un avvenimento concreto, ossia la perquisizione del 20 agosto 2018; che di lì a poco egli è sembrato riferirsi alle vicissitudini vissute nel periodo precedente senza tuttavia fare riferimento ad un’evenienza specifica; che il ricorrente ha poi riportato dell’attitudine delle autorità turche in tali frangenti con espressioni che potrebbero essere ascrivibili sia ad un’esperienza specifica che ad un agire generico da parte delle autorità (cfr. verbale 1, D32: “ti prendono e ti buttano fuori di casa; mi chiedono di mio papà; …”); che sempre nel corso dell’audizione secondo l’art. 26 cpv. 3 LAsi, l’interessato, chiamato a delucidare le minacce di morte ricevute, ha parlato di avvenimenti ricorrenti senza che fosse possibile addebitarli ad un evento in particolare (cfr. verbale 1, D52 e seg.); che nella medesima occasione egli ha poi referenziato due arresti causati dalla volontà di sapere chi fossero i giornalisti a cui aveva prestato assistenza (cfr. verbale 1, D54 - D59); che chiestogli di ritornare sulle intimidazioni, egli ha specificato che “quando i militari arrivano a casa, parlano di mio papà e di mia sorella […] se non ci dici la verità ti ammazziamo, non andrai al partito, non ti occuperai di niente, non andrai a casa di B._______ e C._______” (cfr. verbale 1, D70); che immediatamente dopo, egli ha confermato che gli avvertimenti avrebbero avuto luogo nel momento in cui i militari si sarebbero presentati al suo domicilio (cfr. verbale 1, D71); che nel corso della seconda audizione l’insorgente, chiamato a rendere conto dei motivi alla base delle minacce subite, le ha relazionate a tre differenti cagioni ossia le sue attività politiche, le relazioni con la stampa curda ed il profilo politico dei famigliari (cfr. verbale 2, D9); che successivamente si è poi riferito all’attitudine dei militari in occasione di fermi e visite domiciliari (cfr.

D-2174/2019 Pagina 6 verbale 2, D15 e seg.); che da ultimo egli ha descritto nel dettaglio uno di tali episodi (cfr. verbale 2, D27), che su tali presupposti, è difficile intravvedere delle vere e proprie incongruenze nell’esposto del richiedente asilo; che da un’analisi complessiva dei verbali, si può infatti partire dall’assunto ch’egli abbia ascritto i vari episodi di intimidazione a diversi moventi; che in assenza di ulteriori accertamenti, il fatto che il ricorrente sembri aver inizialmente relazionato le minacce unicamente alle richieste di informazioni sul padre non pregiudica quindi ad esso solo la verosimiglianza delle sue allegazioni, dal momento che in quel frangente egli potrebbe essersi riferito ad un singolo episodio tra i tanti; che d’altro canto, l’interessato, poco prima, aveva specificato che il motivo principale (ma non l’unico) all’origine delle perquisizioni sarebbe stato il suo rapporto con la stampa curda; che l’espressione utilizzata successivamente per entrare nel merito delle intimidazioni (cfr. verbale 1, D32: […] vado un po’ più nel dettaglio […] cercano dove vogliono, mi chiedono di mio papà) non esclude pertanto che il contesto in cui le stesse sarebbero state proferite fosse il medesimo, che per gli stessi motivi il Tribunale nutre dei dubbi anche circa l’esistenza di contraddizioni in merito all’esito degli incontri con i militari; che durante la prima audizione, l’insorgente, dopo aver precisato di essere entrato in contatto con le autorità in innumerevoli occasioni, ha effettivamente parlato di due episodi nei quali egli sarebbe stato arrestato venendo trattenuto in centrale per un certo tempo (cfr. verbale 1, D54 e seg.); che dagli atti non si evince tuttavia con la sufficiente chiarezza se tali fermi siano avvenuti contestualmente alle perquisizioni o se siano stati episodi a se stanti; che l’autorità inferiore non era dunque legittimata a rimproverare al ricorrente di aver reso versioni contrastanti senza sincerarsi che si parlasse della medesima circostanza, che indipendentemente da ciò, quanto lascia maggiormente perplesso il Tribunale è il presente passaggio della decisione avversata: “Diversa pure la sua versione della seconda audizione. In effetti, in tale occasione lei ha specificato che, in occasione delle loro visite a casa sua, i militari l’hanno minacciata di morte qualora lei avesse avuto ancora dei contatti con le persone della stampa curda o con il suo partito (A22, D19 ss.), mentre le minacce di morte subite a causa di suo padre, le ha situate quando veniva fermato ai posti di controllo (A22, D15 ss.)”

D-2174/2019 Pagina 7 che infatti, laddove si scandaglino i passaggi citati dalla SEM, risulta pacifico che tale assunto sia scorretto, per non dire l’esatto contrario rispetto a quanto effettivamente dichiarato dall’insorgente, che in effetti quest’ultimo non ha affatto collocato le minacce a causa del padre al momento dei fermi ai posti di blocco (cfr. verbale 2, D16 “che cosa dicevano a lei testualmente in questi punti di controllo? […] le tue relazioni con il partito continuano ancora; hai ancora relazioni con quelli dei media che arrivano dall’estero”) ma bensì proprio nel contesto delle visite al domicilio (cfr. verbale 2, D19: “quando arrivavano a casa, chiedevano di mio padre”), che per di più va osservato come inspiegabilmente l’autorità di prima istanza abbia menzionato che l’insorgente avrebbe lasciato il paese per via aerea (cfr. decisione impugnata, pag. 3) allorché quest’ultimo ha a più riprese sostenuto di essersi spostato a bordo di un TIR (cfr. verbale 1, D143), che dagli atti di causa non si evince del resto con la dovuta certezza se l’autorità di prima istanza abbia o meno preso conoscenza previa traduzione del contenuto del video pubblicato su Youtube nel quale è ritratto il ricorrente assieme a un membro della famiglia Ochalan, che pertanto, si palesa in specie un accertamento inesatto e a tratti incompleto dei fatti da parte della SEM, che non apparendo gli ulteriori indicatori d’inverosimiglianza elencati dalla SEM ad essi soli decisivi, tale accertamento inesatto riguarda inoltre aspetti rilevanti per il giudizio, che il Tribunale è tenuto ad effettuare d’ufficio un esteso controllo delle circostanze di fatto ritenute nella decisione avversata (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi e 49 lett. b PA; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.188), che qualora in sede ricorsuale vengano identificate delle carenze in tal senso, la decisione va annullata ed il caso retrocesso all’autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 2.191, sentenza del TAF D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2), che conto tenuto di quanto esposto, in specie appare quantomeno giudizioso l’annullamento della decisione avversata e la retrocessione gli

D-2174/2019 Pagina 8 atti di causa alla SEM per il completamento dell’istruttoria e l’emanazione di una nuova decisione, che d’altro canto, il Tribunale, pur essendo conscio del fatto che la scelta del tipo di procedura di prima istanza incomba unicamente alla SEM (cfr. DTAF 2017 VI/3 consid. 9.2.3), non può fare a meno di constatare come la trattazione in procedura celere di casi complessi – per la cui definizione si necessiti segnatamente lo svolgimento di audizioni estese e l’apprezzamento di molteplici mezzi di prova – non risulti particolarmente indicata, specialmente quando le stesse sfociano poi in una decisione articolata e contro la quale l’interessato dispone di soli 7 giorni lavorativi per interporre ricorso (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge sull’asilo, FF 2014 6917, 6941 “[...] nella procedura celere sono trattati solo i casi semplici”); che un tale evenienza rischia infatti di influire sulle garanzie procedurali accordate all’insorgente e ciò a prescindere da quanto possa apparire giuridicamente liquido l’esito del procedimento, che visto l’esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA) e la domanda di assistenza giudiziaria è da considerarsi priva d’oggetto, che al ricorrente, non patrocinato in questa sede, non sono attribuite indennità ripetibili, che la pronuncia è definitiva,

(dispositivo alla pagina seguente)

D-2174/2019 Pagina 9 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 25 aprile 2019 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per il completamento dell’istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non sono accordate spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli

Data di spedizione:

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