Corte IV D-2132/2009 {T 0/2} Sentenza d e l 7 aprile 2009 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Bruno Huber; cancelliera Chiara Piras. A._______, Gambia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 1° aprile 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-2132/2009 Fatti: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 28 gennaio 2009 in Svizzera, il documento che l'UFM ha rimesso all'interessato il medesimo giorno e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo, i verbali d'audizione del 16 febbraio 2009 e del 23 marzo 2009, la decisione dell'UFM del 1° aprile 2009, notificata all'interessato il medesimo giorno, il ricorso inoltrato dall'insorgente il medesimo giorno (cfr. timbro del plico raccomandato), i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato : che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa, Pagina 2
D-2132/2009 che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile, che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art.nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della sua domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato sostanzialmente di essere cittadino gambiano, nato e cresciuto a B._______, in periferia di Banjul, e di essere espatriato nel (...), che l'interessato avrebbe lasciato il suo Paese d'origine per il timore di essere ucciso dal padrone di un terreno sul quale, un giorno mentre l'interessato dormiva, le mucche in custodia di quest'ultimo avrebbero pascolato, che dopo tale evento, l'interessato si sarebbe immediatamente recato a C._______, un villaggio a pochi kilometri di distanza dal posto dell'accaduto, nascondendosi presso dei parenti, oppure – a dipendenza della versione – a casa di coetani, dove, poco dopo il suo arrivo, un amico di nome D._______ lo avrebbe raggiunto, informandolo sul fatto che il padrone - o i di lui figli - del summenzionato terreno avrebbe cercato l'interessato a casa e non trovandolo, ucciso i genitori, che, con aiuto di D._______, l'interessato si sarebbe immediatamente recato a Banjul, imbarcandosi illegalmente su una nave, arrivando in Italia, dove avrebbe preso un autobus, oppure un auto, a dipendenza della versione, la quale lo avrebbe portato in Svizzera, che l'autore del gravame ha affermato di non avere subito né controlli, né pagato per l'intero viaggio d'espatrio, Pagina 3
D-2132/2009 che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identità, che, nella decisione del 1° aprile 2009, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo un documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1 lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311], dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 al. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi. L'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente ha sottolineato di non avere mai posseduto dei documenti d'identità o di viaggio e sostenuto che, come semplice pastore, non sapeva cosa farsene di tali documenti. Inoltre, ha asserito di essere cresciuto in una cultura, nella quale l'identificazione a tutti i costi non sarebbe molto diffusa, motivo per il quale non avrebbe mai sentito la necessità di procurarsi dei documenti, che, l'insorgente ha, altresì, ritenuto di non avere più famiglia in Patria e, di conseguenza, non potere contattare nessuno per farsi inviare dei documenti, che, nel caso di specie, sarebbero necessari ulteriori accertamenti in relazione alla sua qualità di rifugiato o all'esecuzione dell'allontanamento, e di conseguenza, l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, Pagina 4
D-2132/2009 che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che, sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2007/7 consid. 6), che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri, che il ricorrente ha allegato di essersi imbarcato clandestinamente su una nave nel porto di Banjul, arrivando in Italia, in un luogo a lui ignoto, senza potere indicare la durata del traggitto, né la bandiera della nave o il prezzo del viaggio, pagato da un suo amico (cfr. verbale d'audizione del 16 febbraio 2009 pag. 6). L'insorgente ha, inoltre, dichiarato di avere proseguito il suo viaggio in auto o, a seconda della versione, in autobus (cfr. ibidem) e di essere sceso in Svizzera in un luogo a lui sconosciuto, che questo Tribunale osserva, che varcare il confine Schengen, come il ricorrente ha dichiarato di avere fatto, senza alcun documento d'identità o di viaggio, costituisce al momento attuale, un'impresa pressoché impossibile, Pagina 5
D-2132/2009 che, pertanto, questo Tribunale ritiene che il ricorrente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte, che, per di più, l'insorgente ha affermato di non avere intrapreso alcuno sforzo per contattare i propri familiari in patria e farsi mandare per posta un documento ai sensi della legge (cfr. verbale d'audizione del 23 marzo 2009 pag. 3 e 4), che, d'altronde, non soccorrono l'insorgente le vaghe e stereotipate allegazioni, secondo le quali non gli sarebbe possibile consegnare dei documenti, poiché, come semplice pastore, non saprebbe cosa farsene di documenti di viaggio o d'identità (cfr. ricorso pag. 2). Inoltre, il ricorrente ha affermato di non potere fare arrivare alcun documento dal suo Paese d'origine, poiché non ne avrebbe mai posseduti. Tali asserzioni non costituiscono ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi di legge, che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il TAF ha ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5), Pagina 6
D-2132/2009 che l'insorgente ha dichiarato, sostanzialmente, di essere espatriato dal Gambia per il timore di essere ucciso – come i suoi genitori – dal proprietario dei terreni, sui quali avrebbero pascolato le mucche, delle quali si doveva occupare l'insorgente (cfr. verbale d'audizione del 16 febbraio 2009 pag. 4-5 e del 23 marzo 2009 pag. 4-5), che il ricorrente ha asserito di essere in serio pericolo di vita tornando in Gambia, che, codesto Tribunale ritiene che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi), che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, in relazione alle considerazioni rettamente evidenziate dall'autorità inferiore, codesto Tribunale osserva che la vicenda raccontata dall'insorgente a sostegno della sua domanda d'asilo è inverosimile. Basti rilevare – tra gli altri – che il ricorrente si è espresso in modo particolarmente vago, evasivo ed in parte insensato alle domande postegli dal collaboratore dell'autorità inferiore (cfr. in particolare il verbale d'audizione del 23 marzo 2009 pag. 4, 6, 9, 10, 11 e 14), muovendosi al limite della violazione dell'obbligo di collaborare, che, inoltre, l'insorgente si è contraddetto in modo palese sulla persona, la quale lo avrebbe informato della morte dei genitori e che lo avrebbe portato a Banjul. Nell'ambito dell'audizione del 16 febbraio 2009, infatti, il ricorrente aveva asserito di essersi recato a C._______, dove si sarebbe nascosto presso dei parenti e dove avrebbe incontrato una persona che lo avrebbe portato a Banjul (pag. 5). Nel corso della medesima audizione, il ricorrente ha, però, affermato che una persona di nome E._______ (pag. 6) oppure, a dipendenza della versione, D._______ (pag. 5), il quale lavorava al porto di Banjul, aveva appreso della morte dei genitori e sarebbe venuto in moto a prenderlo per portarlo a Banjul (pag. 6), Pagina 7
D-2132/2009 che peraltro, le minacce di cui il ricorrente pretende essere vittima nonché l'uccisione dei genitori gli sarebbero state soltanto riferite da una terza persona e, per altro, mai verificate dall'insorgente stesso (cfr. verbale d'audizione del 23 marzo 2009 pag. 10 e 11), che, vista l'inattendibilità e l'inverosimiglianza delle dichiarazioni rese dal ricorrente circa la vicenda raccontata a sostegno della sua domanda d'asilo, non v'è ragione di ritenere che l'insorgente non possa ottenere in Gambia, se opportunamente sollecitata, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti, che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come, inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente, che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo, che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi), che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM non è rettamente entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), entrata in vigore il 1° gennaio 2008. Giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile Pagina 8
D-2132/2009 (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Gambia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr od esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) od all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, inoltre, la situazione vigente in Gambia non appare, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale, che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, il TAF osserva che egli è giovane, ha una certa esperianza professionale (come pastore) e può beneficiare in Patria di una rete sociale (cfr. verbale d'audizione del 16 febbraio 2009 pag. 2 e 5 e del 23 marzo 2009 pag. 7), che, d'altra parte, il ricorrente non ha fatto valere in sede di ricorso dei problemi medici suscettibili d'ostare alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento (v. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza degll'insorgente in Svizzera per motivi medici, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, Pagina 9
D-2132/2009 che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 10
D-2132/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione soggiorno (in copia; incarto n. di rif. N [...]) - F._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Chiara Piras Data di spedizione: Pagina 11