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Bundesverwaltungsgericht 09.04.2010 D-2110/2010

9 avril 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,586 mots·~13 min·3

Résumé

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Texte intégral

Corte IV D-2110/2010/gam {T 0/2} Sentenza d e l 9 aprile 2010 Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Walter Stöckli, cancelliere Federico Pestoni; A._______, (...), B._______, (...), C._______, (...), Mongolia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore; Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 23 marzo 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-2110/2010 Visti: la domanda d'asilo che gli interessati hanno presentato in data (...) in Svizzera; i verbali d'audizione di A._______ del 6 aprile e del 30 giugno 2009; i verbali d'audizione di B._______ del 24 e del 30 giugno 2009; le segnalazioni di casi medici riguardanti la signora B._______ pervenuti all'Ufficio federale della migrazione (UFM, autorità inferiore) tra il 10 aprile ed il 3 luglio 2009; il certificato medico del Dr. med. D._______ del 16 giugno 2009 in cui si attesta che la signora B._______ è affetta da tubercolosi; la notifica di nascita della figlia della coppia, C._______, nata il (...) a Lugano; lo scritto dell'UFM del 28 dicembre 2009 in cui la richiedente viene esortata a far pervenire entro il 20 gennaio 2010 un rapporto dello specialista presso il quale ella è in cura, redatto sulla base del formulario UFM; lo scritto del Dr. med. D._______ datato 11 gennaio 2010 in cui viene attestato che, se il decorso clinico radiologico degli espettorati successivi saranno favorevoli, ed in caso di mancate complicazioni, si potrà interrompere la terapia a metà gennaio 2010; lo scritto del Dr. med. D._______ datato 15 gennaio 2010 in cui viene confermata la sospensione del trattamento e vengono proposti dei controlli semestrali per la durata di due anni; la decisione dell'UFM del 23 marzo 2010, notificata ai richiedenti il 24 marzo 2010 (cfr. risultanze processuali); il ricorso del 31 marzo 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data d'entrata 1° aprile 2010); gli atti dell'UFM trasmessi al Tribunale amministrativo federale (TAF) in data 6 aprile 2010; Pagina 2

D-2110/2010 gli ulteriori fatti che, se del caso, verranno ripresi nei considerandi che seguono; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi del l'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità in feriore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti; che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, gli interessati hanno dichiarato di essere originari della Mongolia con ultimo domicilio a E._______ (cfr. verbale d'audizione del 6 aprile 2009, pag. 1 [A._______]), e di essere entrambi espatriati in seguito alle accuse di omicidio rivolte alla signora B._______; che, infatti, ella avrebbe rinvenuto, nel negozio in cui era impiegata, il cadavere del guardiano notturno e la cassa di registrazione aperta e vuota e sarebbe poi stata detenuta per oltre quattro mesi nel carcere di F._______ poiché sospettata dell'omicidio (cfr. verbale d'audizione del 30 giugno 2009, pagg. 4, 5 e 9 [B._______]); che, durante i mesi di prigionia, la ricorrente avrebbe contratto la tubercolosi e delle complicazioni ai reni e sarebbe dovuta venire ricoverata per una decina di giorni nel (...) (cfr. ibidem, pagg. 12 e 13); che, infine, essa sarebbe stata rilasciata su Pagina 3

D-2110/2010 cauzione il (...) ed in seguito espatriata con il marito il (...) e di essere quindi giunta con lui in Svizzera in data (...) (cfr. verbale d'audizione del 24 giugno 2009, pagg. 6 e 7 [B._______]); che, nella decisione impugnata l'UFM ha constatato, da un lato, che il Consiglio federale in data 28 giugno 2000 ha inserito la Mongolia nell'elenco dei Paesi sicuri e, dall'altro ritenuto che le allegazioni in materia d'asilo presentate dai richiedenti sarebbero contraddittorie ed illogiche, di modo che non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi d'esposizione degli interessati a persecuzioni in caso di rientro in patria; che, infatti, la ricorrente si sarebbe contraddetta in merito alla propria detenzione e all'esistenza o meno di accuse formali nei suoi confronti; che, infine, stando agli atti medici, la richiedente non necessiterebbe di ulteriori cure antitubercolari, ed il citato controllo semestrale potrebbe essere eseguito presso la struttura ospedaliera di E._______, specializzata in tubercolosi; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile; che, nel ricorso, gli insorgenti hanno ribadito la verosimiglianza dei propri motivi d'asilo, in quanto il loro racconto sarebbe privo di contraddizioni ed unicamente più dettagliato durante le audizioni federali ri spetto alla prima audizione (cfr. ricorso, pag. 2); che essi inoltre sostengono di non poter ritornare in patria a causa dei problemi che la ri corrente avrebbe con le autorità per un crimine da lei non commesso; che, infine, visti i problemi di salute della stessa, in particolare di un sopraggiunto problema al fegato, per il quale ella si dovrà sottoporre a nuovi accertamenti, un rinvio sarebbe impossibile, non ragionevolmente esigibile né ammissibile; che, in conclusione, i ricorrenti hanno chiesto, in via principale, l'annul lamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della domanda d'asilo; in subordine la concessione dell'ammissione provvisoria, congiuntamente alla domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della di spensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo; che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio fe - Pagina 4

D-2110/2010 derale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione; che, da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale inserisce un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale; che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi va intesa in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzio ne dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18); che peraltro, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di verosimiglianza ridotto (GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3, pag. 247); che, visto l'inserimento della Mongolia a partire dal 28 giugno 2000 da parte del Consiglio federale nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese; che, nella fattispecie, i ricorrenti non sono riusciti ad invalidare la pre sunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che gli insorgenti non hanno presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso pur te nendo conto di un grado di verosimiglianza ridotto; che, in particolare, la ricorrente ha, in un primo tempo, dichiarato di non essere stata accusata formalmente dalle autorità (cfr. verbale d'audizione del 24 giugno 2009, pag. 5 [B._______]), mentre, in seguito, ella ha dichiarato che le avrebbero mostrato un foglio che avrebbe attestato la decisione del procuratore di prolungare la detenzione Pagina 5

D-2110/2010 dell'insorgente, contenente inoltre l'articolo di legge indicante la pena prevista nel caso in cui essa fosse stata condannata (cfr. verbale d'audizione del 30 giugno 2009, pag. 5 [B._______]); che il ricorrente ha dichiarato di avere compreso, dall'atteggiamento del poliziotto, che la moglie si sarebbe dovuta dichiarare colpevole per poter quindi chiudere il caso e permetterle di ottenere i documenti – a lei sequestrati al momento dell'arresto – necessari ad accedere alle cure per la tubercolosi (cfr. verbale d'audizione del 30 giugno 2009, pag. 8 [A._______]), senza averne però fatto cenno alcuno durante la prima audizione; che, inoltre, i ricorrenti non hanno prodotto alcun documento atto ad attestare l'arresto od il rilascio su cauzione della ricorrente, e neppure un articolo di giornale che attesti l'omicidio della guardia; che gli interes sati non hanno saputo controbattere a quanto contenuto nella decisione predetta, se non limitandosi a confermare le proprie allegazioni e comunque senza fornire alcuna spiegazione attendibile; che, in conclusione, le allegazioni dei ricorrenti non sono state rese verosimili; che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere seri pregiudizi ai sensi degli art. 3 e 18 LAsi; che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Mongolia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Mongolia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale; che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; Pagina 6

D-2110/2010 che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 e 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'a silo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21); che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale dei ricorrenti; vista la giovane età e la formazione scolastica di cui entrambi hanno potuto beneficiare e ritenuta l'inverosimiglianza dei motivi d'asilo, si può partire dal presupposto che gli insorgenti dispongano in patria di una rete sociale, considerato il fatto che la signora B._______ abbia vissuto per oltre due anni a E._______ prima dell'espatrio e che sua figlia risieda a G._______ dal nonno (cfr. verbale d'audizione del 24 giugno 2009, pagg. 1 e 3, [B.________]); che, inoltre il signor A._______ ha vissuto dal (...) fino all'espatrio ad E._______, ove lavorava come autista (cfr. verbale d'audizione del 6 aprile 2009, pagg. 1 e 2 [A._______]); che, quo ai problemi di salute della signora B._______, a mente di questo Tribunale non v'è ragione di credere che essa non possa otte nere le cure mediche necessarie nel suo paese d'origine, fermo restando che essa non ha, fino ad oggi, inoltrato alcun certificato medico che attesti i propri problemi al fegato; che, in particolare, per quanto riguarda i controlli semestrali consigliati dal Dr. med. D._______ vi è da notare che ad E._______ vi è il Centro nazionale di ricerca sulla tubercolosi, le epatiti e le malattie infettive presso l'Ospedale universitario (cfr. Decisione del Tribunale amministrativo federale del 27 ottobre 2008, D-4061/2008), conosciuto peraltro dai ricorrenti stessi (cfr. verbale d'audizione del 30 giugno 2009, pag. 8 [A._______]); che, infine, in relazione ai mezzi finanziari necessari per accedere alle cure mediche, il TAF segnala che la ricorrente ha la facoltà di richiede re un adeguato aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi; Pagina 7

D-2110/2010 che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento; che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando la necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata; che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi); che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto; che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA); che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva. (Dispositivo alla pagina seguente) Pagina 8

D-2110/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del TAF, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. La presente sentenza è indirizzata: - ai ricorrenti (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - all'UFM, Centro di registrazione e di procedura di Chiasso (via fax, per l'incarto N (...), con preghiera di notificare la sentenza ai ri correnti e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale amministrativo federale) - H.________ (via fax) Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Federico Pestoni Data di spedizione: Pagina 9

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