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Bundesverwaltungsgericht 12.05.2022 D-2081/2022

12 mai 2022·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,140 mots·~16 min·3

Résumé

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi) | Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 27 aprile 2022

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-2081/2022

Sentenza d e l 1 2 maggio 2022 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Simon Thurnheer; cancelliere Jesse Joseph Erard.

Parti A._______, nato il (…), alias B._______, nato il (…), alias C._______, nato il (…), Afghanistan, (…), ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 27 aprile 2022 / N (…).

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Visto: la domanda d’asilo che l’interessato ha presentato in Svizzera il (…) febbraio 2022 (cfr. atto SEM [...] -5/2), l’estratto dalla banca dati dattiloscopica “EURODAC” (cfr. atti SEM 11/1 e 12/1), il verbale concernente il rilevamento dei dati personali tenutosi il 28 febbraio 2022 (cfr. atto SEM 18/10) e quello relativo al colloquio Dublino, indetto il 3 marzo 2022 (cfr. atto SEM 21/2), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 27 aprile 2022, notificata il giorno seguente (cfr. atto SEM 36/1), mediante la quale detta autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d’asilo ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento dell’interessato verso l’Italia, la cessazione del mandato di rappresentanza con la Protezione giuridica (cfr. atto SEM 37/1), il ricorso del 5 maggio 2022 (cfr. timbro sul plico raccomandato; data d’entrata: 6 maggio 2022), con cui il richiedente insorge contro la precitata decisione postulando in limine la restituzione dell’effetto sospensivo al gravame; nel merito l’insorgente chiede l’accoglimento dell’impugnativa, l’annullamento della decisione avversata e la retrocessione degli atti alla SEM per una nuova decisione; contestualmente, egli chiede di essere esentato dal pagamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, il tutto con protesta di spese e ripetibili, i fatti del caso di specie che, se necessario, verranno ripresi nei considerandi che seguono,

e considerato che le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (artt. 6 e 105 LAsi; artt. 31 a 33 LTAF),

D-2081/2022 Pagina 3 il ricorso è in linea di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a‒c e 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l’esecuzione della procedura di asilo e allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi), che nel corso del colloquio Dublino l’insorgente, posto di fronte alla possibile competenza dell’Italia non l’ha esplicitamente contestata, limitandosi ad asseverare di aver sempre avuto l’intenzione di depositare la sua domanda d’asilo in Svizzera, ove risiederebbe anche il fratello; ch’egli ha inoltre affermato di essere stato maltrattato dalle autorità italiane, costringendolo finanche a rilasciare le impronte digitali, che nella querelata decisione – dopo aver constatato la tacita ammissione di competenza da parte dell’Italia – l’autorità inferiore ha negato l’esistenza di una relazione ex art. 2 lett. g del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III) fra il richiedente ed il supposto parente residente in Svizzera; che nel contempo, la SEM ha altresì rimarcato che il desiderio di rimanere in Svizzera manifestato dall’interessato, sarebbe del tutto ininfluente; che oltretutto, quest’ultimo non avrebbe addotto alcun mezzo di prova a sostegno dell’allegazione secondo la quale egli sarebbe stato oggetto di maltrattamenti in Italia, problematica per la quale egli sarebbe comunque tenuto ad adire le autorità italiane, che nel prosieguo della disamina, l’autorità inferiore ha escluso che nello Stato di destinazione sussistano carenze sistemiche ai sensi dell’art. 3

D-2081/2022 Pagina 4 par. 2 del Regolamento Dublino III o un rischio di trattamenti contrari agli art. 4 Carta UE, 3 CEDU, 3 Conv. tortura o di violazione del principio del divieto di respingimento; che la SEM ha poi negato l’esistenza di motivi che impongano l’applicazione dell’art. 16 par. 1 o della clausola discrezionale di cui all’art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III; che da ultimo, non vi sarebbero in casu delle problematiche mediche ostative al suo trasferimento in Italia, che con la propria impugnativa, il ricorrente di oppone al trasferimento nella vicina penisola; che del resto, quest’ultimo avrebbe solamente transitato nel Paese in parola – il cui sistema d’accoglienza sarebbe peraltro contraddistinto da numerose lacune – senza deporvi una domanda d’asilo; che perdipiù, l’insorgente sostiene di essere una persona vulnerabile in virtù del suo precario stato di salute, che, giusta l’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l’esecuzione della procedura di asilo e allontanamento, che, prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III, che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l’esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa a carico del richiedente l’asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che, ai sensi dell’art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15), che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge), anche detta di ammissione, ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente – enumerato al capo III – è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all’art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri),

D-2081/2022 Pagina 5 che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III), che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2019 VI/7 consid. 4 a 6; 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che giusta l’art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l’esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che quando è accertato, sulla base degli elementi di prova e delle circostanze indiziarie di cui ai due elenchi menzionati all’art. 22 par. 3 Regolamento Dublino III, inclusi i dati di cui al regolamento (UE) n. 603/2013, che il richiedente ha varcato illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in questione è competente per l’esame della domanda di protezione internazionale; che detta responsabilità cessa 12 mesi dopo la data di attraversamento clandestino della frontiera (art. 13 par. 1 Regolamento Dublino III), che un confronto dell’unità centrale del sistema europeo “EURODAC” ha permesso di appurare che l’insorgente è stato interpellato a D._______ (Italia) il (…) dicembre 2021, riscontro fra l’altro confermato dal ricorrente durante il colloquio Dublino, che su questi presupposti, il 24 febbraio 2022, la SEM ha presentato alle autorità italiane competenti, nei termini fissati all’art. 21 par. 1 Regolamento Dublino III, una richiesta di ammissione fondata sull’art. 13 par. 1 Regolamento Dublino III,

D-2081/2022 Pagina 6 che non avendo risposto alla domanda di presa in carico entro il termine previsto all’art. 22 par. 1 Regolamento di Dublino III, l’Italia ha tacitamente riconosciuto la propria competenza per la trattazione della domanda di asilo in questione (art. 22 par. 7 Regolamento Dublino III), che pertanto la competenza dell’Italia risulta di principio essere data, che in proposito, l’asserzione secondo la quale l’intenzione dell’interessato sarebbe sempre stata quella di domandare asilo in Svizzera, è del tutto ininfluente atteso che il meccanismo del Regolamento Dublino III non offre il diritto di scegliere autonomamente lo Stato nel quale la domanda debba essere esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3), che proseguendo nella disamina, il Tribunale rileva che malgrado la procedura d’asilo ed il dispositivo d’accoglienza e di assistenza sociale in Italia siano in parte deficitarie, non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della Carta UE (cfr. fra le tante, sentenze del Tribunale F-959/2022 del 14 marzo 2022 e D-4235/2021 del 19 aprile 2022 [pubblicata quale sentenza di riferimento] consid. 10.2), che inoltre, l’entrata in vigore del decreto-legge n. 130/2020 del 21 ottobre 2020 convertito in legge il 20 dicembre 2020 (legge del 18 dicembre 2020 n. 173/2020), ha contribuito ad un importante miglioramento delle condizioni di accoglienza dei richiedenti l’asilo nel Paese in parola, anche ed in particolare per i casi di persone che vengono trasferite nel predetto Paese in applicazione del Regolamento Dublino III (cfr. recentemente, sentenza del Tribunale D-4235/2021 del 19 aprile 2022 consid. 10.4.3.2), che in ogni caso, l’Italia è legata alla CartaUE e firmataria, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che pertanto il rispetto della sicurezza dei richiedenti l’asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione

D-2081/2022 Pagina 7 internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), che le dichiarazioni del richiedente, il quale riferisce di essere stato maltrattato dalle autorità di polizia italiane, non permettono ad esse sole di sovvertire questa presunzione, che, conseguentemente, l’applicazione dell’art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie, che ai sensi dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità (art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III), se “motivi umanitari” lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda, che la SEM, nell’applicazione dell’art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che al contrario, se il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l’autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d’asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che nel caso di specie, poiché non ha formalmente richiesto asilo durante il suo soggiorno in Italia, spetta in primo luogo al ricorrente, in caso di trasferimento in detto Paese, la possibilità di presentare al più presto una domanda d’asilo alle autorità italiane competenti e rispettare le loro istruzioni, il che gli permetterà di beneficiare dei diritti previsti dalla direttiva accoglienza (cfr. sentenza del Tribunale F-5109/2020 del 2 dicembre 2021), che il ricorrente non ha del resto apportato indizi seri e concreti suscettibili di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandolo in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale Paese, ch’egli nemmeno ha fornito elementi atti comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire

D-2081/2022 Pagina 8 all’art. 4 della CartaUE, all’art. 3 CEDU o all’art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Italia, che il quadro anamnestico del ricorrente non è poi ostativo all’esecuzione del trasferimento né implica la necessità di ottenere delle garanzie dalle autorità italiane (cfr. sentenza del Tribunale D-4235/2021 del 19 aprile 2022 consid. 10.4.3.3), che i numerosi atti medici F2 di cui all’inserto fanno stato di un’eruzione cutanea con prurito in zona pelvica (cfr. atto SEM 16/2), di un episodio di macroematuria (cfr. atto SEM 24/2) e di un ematoma sulla coscia sinistra (cfr. atto SEM 25/3), che infine il certificato medico confezionato a seguito del consulto medico tenutosi in data 21 aprile 2022, riporta, quale diagnosi “1. Dolore in regione perineale da 10 giorni su cisti infetta, 2. Esiti di infezione non meglio specificata nell’infanzia alle gambe bilateralmente con edema residuo della gamba destra, caricosi e stasi venosa. Da alcuni mesi esacerbazione del dolore”; che per quest’ultime problematiche gli è stato prescritto un trattamento farmacologico e il porto di una calza elasto-compressiva; che il medico curante ha poi consigliato una valutazione angiologica (cfr. atto SEM 28/3), che agli atti non figurano del resto elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, che in ogni caso se, dopo il suo trasferimento in Italia, egli dovesse essere costretto dalle circostanze a condurre un’esistenza non conforme alla dignità umana, o se dovesse ritenere che il paese in questione violi i suoi obblighi di assistenza nei suoi confronti o in ogni altro modo leda i suoi diritti fondamentali, apparterrà al medesimo sollevare l’eventuale violazione dei suoi diritti, utilizzando le adeguate vie di diritto, dinanzi alle autorità dello Stato in questione (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza), che nella fattispecie, dagli atti all’inserto non appaiono neppure elementi per ritenere che l’autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.), che non vi è quindi motivo di fare applicazione dell’art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III,

D-2081/2022 Pagina 9 che, di conseguenza, l’Italia rimane competente per il seguito della domanda d’asilo e d’allontanamento del ricorrente ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a prenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste dal medesimo, che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l’Italia conformemente all’art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un’autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera disgiunta le questioni relative all’esistenza di un impedimento all’esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell’art. 83 LStrI, (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2), che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

D-2081/2022 Pagina 10 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard

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