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Bundesverwaltungsgericht 06.06.2007 D-2080/2007

6 juin 2007·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,945 mots·~10 min·2

Résumé

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | la decisione del 16 marzo 2007 in materia di non e...

Texte intégral

Corte IV D-2080/2007 vav/mum {T 0/2} Sentenza del 6 giugno 2007 Composizione: Giudici Vito Valenti, Walter Lang e Fulvio Haefeli Cancelliera Marisa Murray A._______, Moldova / Russia, Ricorrente contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, Autorità inferiore concernente la decisione del 16 marzo 2007 in materia di non entrata nel merito, allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento / N Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Ritenuto in fatto: A. Il richiedente ha depositato una prima domanda d'asilo in Svizzera il 21 ottobre 2006 fornendo le seguenti generalità: B._______, nato il C._______ 1986, Bielorussia. Il 22 novembre 2006, l'interessato ha ritirato la citata domanda. Il 27 novembre 2006, l'UFM ha stralciato dai ruoli la procedura siccome divenuta priva d'oggetto. B. Il 13 febbraio 2007, l'interessato ha presentato una seconda domanda d’asilo con le seguenti generalità: D._______, nato il C._______1979, Moldova. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 26 febbraio e dell'8 marzo 2007), d'essere rientrato in patria a conclusione della prima procedura d'asilo e d'essere nuovamente espatriato nel febbraio del 2007 per il timore di subire delle ritorsioni – da parte del E._______ – a causa del rifiuto di vendere la propria abitazione. Inoltre, durante il F._______, anteriormente all'inoltro della prima domanda d'asilo in Svizzera, avrebbe ricevuto diverse convocazioni per assolvere il servizio militare. Quanto alla sua identità, avrebbe dichiarato il falso nel corso della prima procedura d'asilo. C. Il 16 marzo 2007, l'UFM non è entrato nel merito della menzionata domanda ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. e della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l’allontanamento dell’interessato dalla Svizzera e l’esecuzione dell’allontanamento verso la Moldova siccome lecita, esigibile e possibile. D. Il 23 marzo 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione dell'UFM. Ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato e la conseguente entrata nel merito della domanda d’asilo. Ha altresì presentato una domanda d’assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Considerato in diritto: 1. Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32)], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108a LAsi. 3. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che la precedente procedura d'asilo è definitivamente conclusa. Dall'altro lato, ha osservato che l'interessato non ha dimostrato che nel frattempo sono intervenuti fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione

3 provvisoria. Le sue dichiarazioni decisive al riguardo sarebbero prive di qualsivoglia consistenza, ritenuto in particolare che non sarebbe stato in grado di precisare neppure il nome del E._______ che l'avrebbe minacciato. Per quanto attiene alle menzionate convocazioni per il servizio militare, esse sarebbero irrilevanti in materia d'asilo. 4. Nel ricorso, l'insorgente, che ha allegato d'essere cittadino russo, contesta che dagli atti di causa non siano ravvisabili degli indizi di persecuzione suscettibili di giustificare un'entrata nel merito della sua domanda d'asilo. Sostiene altresì di aver raccontato tutti i suoi problemi con esattezza e chiarezza. Pertanto, non sarebbero adempite le condizioni per l'applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi. Inoltre, la situazione generale esistente in Russia, unitamente a quanto gli è accaduto, renderebbe illecita ed inesigibile l'esecuzione del suo allontanamento. 5. Giusta l’art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una procedura d’asilo terminata con decisione negativa, ha ritirato la domanda o, mentre era pendente la procedura d'asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di provenienza, a meno che dall’audizione non emerga che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria. 5.1 Preliminarmente, il TAF osserva che la precedente procedura d'asilo si è definitivamente conclusa con lo stralcio dai ruoli della stessa intervenuto il 27 novembre 2006, consecutivamente al ritiro della domanda d'asilo da parte del ricorrente in data 22 novembre 2006. 5.2 Questo Tribunale osserva altresì che le allegazioni del ricorrente in merito agli accadimenti verificatisi dopo la conclusione della prima procedura d'asilo, e che l'avrebbero indotto ad espatriare nuovamente, non sono proprie a giustificare un'entrata nel merito della sua seconda domanda d'asilo, come rettamente rilevato nell'impugnata decisione. In particolare, le dichiarazioni decisive presentate, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi e all'art. 4 PA), s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, anche con riferimento al ricevimento di convocazioni militari (che peraltro, sia rilevato per sovrabbondanza, gli sarebbero state recapitate anteriormente al deposito della prima domanda d'asilo in Svizzera). Il ricorrente si limita pertanto a semplici congetture, non confortate da alcun elemento oggettivo, sull'esistenza di pericoli concreti ed attuali d'esposizione a future persecuzioni in patria per le ragioni da lui addotte. Peraltro, e per costante prassi (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 3 consid. 4.2. pag. 31 e seg. nonché relativi riferimenti, e GICRA 1995 n. 5), eventuali sanzioni per inadempimento agli obblighi militari non costituiscono, di per sé e di principio, un indizio d'esposizione a seri pregiudizi. Non sono peraltro stati fatti valere in corso di procedura dei motivi suscettibili di giustificare un'eccezione al principio (v. GICRA 2006 n. 3 consid. 4.2. pag. 32). In siffatte circostanze, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se il ricorrente abbia, o meno, pure ingannato le autorità svizzere sulla sua identità dichiarando alternativamente d'essere cittadino bielorusso (nella prima

4 procedura d'asilo), moldovo o russo. 5.3 Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d’ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 6. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 7. Per i motivi indicati al considerando 5 del presente giudizio, non v'è ragione di ritenere che l'esecuzione dell'allontanamento possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30) nonché l'art. 5 LAsi (principio del non-refoulement). 8. La portata dell'art. 14a cpv. 3 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, RS 142.20) non si esaurisce, altresì, nella massima del non-refoulement. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione dell'allontanamento, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; spetta al richiedente di dimostrare, nel senso della probabilità preponderante, l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. 8.1 Nel caso concreto, alcun elemento emergente dagli atti di causa (v. considerando 5) consente di ritenere che il ricorrente sia esposto, in caso di rimpatrio, al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura. In altri termini, egli non ha saputo fornire un insieme d'indizi sufficientemente gravi, precisi e concordanti, oppure presunzioni non contraddette, riguardo ad un pericolo d'esposizione personale in Moldova o Russia ad atti o fatti che si ritengono contrari a tali disposizioni. Peraltro, giova precisare che per costante giurisprudenza la situazione generale che regna in un Paese non comporta, ad essa sola, l'inammissibilità del rimpatrio (GICRA 1995 n. 12 consid. 10a pag. 111 e seg. e relativi riferimenti). 8.2 Pertanto, e come rettamente rilevato nel giudizio impugnato, l’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente è lecita. 9. Occorre quindi esaminare se per l'insorgente vi siano pericoli concreti in caso di rimpatrio giusta l'art. 14a cpv. 4 LDDS. 9.1 Il TAF osserva che né in Moldova né in Russia vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (il ricorrente non ha altresì preteso d'essere originario della Cecenia o d'avervi avuto il suo ultimo domicilio

5 prima d'inoltrare la seconda domanda d'asilo in Svizzera). Inoltre, il ricorrente è giovane ed ha una certa esperienza professionale. Peraltro, dalle carte processuali non emergono, né sono altresì stati fatti valere in sede di ricorso, problemi medici suscettibili d'ostare alla pronunzia dell’esecuzione dell’allontanamento (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24). In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole, con riferimento all’effettiva possibilità di un adeguato reinserimento sociale del ricorrente in Moldova (tali presupposti sarebbero soddisfatti anche se il Paese d'origine dell'insorgente fosse la Russia). Per sovrabbondanza, può ancora essere rilevato che l'insorgente ha dichiarato che sua madre risiede in G._______. 9.2 Da quanto esposto, consegue che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente deve ritenersi ragionevolmente esigibile. Il ricorso non merita pertanto tutela nemmeno su tale punto di questione. 10. L'insorgente, usando della dovuta diligenza, potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. Non risultano altri impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 14a cpv. 2 LDDS). 11. Il ricorso, manifestamente infondato, può essere evaso in procedura semplificata (art. 111 cpv. 1 e 3 LAsi). 12. Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d’esenzione dal versamento dell’anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. Peraltro, e ritenuto che il ricorso era pure privo di probabilità d’esito favorevole, la domanda d’assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), è respinta. 13. Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)

6 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 3. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 4. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente 5. Comunicazione: - al ricorrente (plico raccomandato) - all'autorità inferiore (in copia, n. di rif. N ) - alla H._______ (in copia) Il Giudice: La Cancelliera: Vito Valenti Marisa Murray Data di spedizione: