Corte IV D-2018/2010/dei {T 0/2} Sentenza dell ' 8 aprile 2010 Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Claudia Cotting-Schalch, Cancelliere Carlo Monti; A._______, nato il (…), dichiaratosi cittadino del Niger, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore; Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 25 marzo 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-2018/2010 Visti: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in Svizzera; il documento che l'Ufficio federale della migrazione (UFM) ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con la comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo; i verbali d'audizione del 17 febbraio e del 4 marzo 2010; la decisione dell'UFM del 25 marzo 2010, notificata all'interessato il medesimo giorno (cfr. risultanze processuali); il ricorso del 29 marzo 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data d'entrata 30 marzo 2010); la copia degli atti dell'UFM trasmessi al Tribunale amministrativo federale (TAF) tramite FAX in data 30 marzo 2010; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi del l'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi); Pagina 2
D-2018/2010 che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità in feriore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino del Niger di etnia haussa, nato a B._______ ed avrebbe vissuto - salvo piccoli intervalli in Niger ed in Libia - dall'età di quattro anni fino all'espatrio in (...) ad C._______ nello stato di D._______ in Nigeria (cfr. verbali d'audizione del 17 febbraio 2010, pagg. 2-3 e 5 nonché del 4 marzo 2010, pag. 3); che esso avrebbe lasciato il suo Paese d'origine per il timore di essere ucciso dalla gente dell'oracolo E._______ di B._______ (Niger) dopo che l'oracolo si sarebbe rifiutato di accettare l'interessato quale successore di suo nonno, ovvero suo padre al ruolo di sacerdote, in quanto avrebbe l'ombelico gonfio, oppure grande (cfr. verbali d'audizione del 17 febbraio 2010, pag. 6 e del 4 marzo 2010, pag. 8); che, inoltre, sarebbe espatriato per il fatto di non avere più nessuno in patria; che, a dicembre 2009, sarebbe fuggito a F._______ (Niger), da dove avrebbe raggiunto G._______ (Libia) con un bus; che, dopo esservi rimasto un giorno, si sarebbe imbarcato su una nave e sarebbe sbarcato in Italia, in un luogo a lui sconosciuto, il (...); che avrebbe quindi seguito una strada per due giorni per poi prendere un treno in una località a lui altrettanto sconosciuta senza sapere dove si stava recando; che in tale località avrebbe quindi incontrato un senegalese che l'avrebbe fatto salire su un camion che l'avrebbe portato a Chiasso dopo tre ore in data (...) (cfr. verbale d'audizione del 17 febbraio 2010, pagg. 2 e 8); che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identi tà; che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia Pagina 3
D-2018/2010 d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste al l'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi nonché pronunciato l'al lontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile; che, nel ricorso, l'insorgente ha, per ciò che concerne la mancata consegna di documenti d'identità, dichiarato di aver posseduto una carta d'identità, ma di averla persa a (...) in Libia, e di non aver mai avuto un passaporto; che, inoltre, il termine di 48 ore sarebbe troppo corto per poter procurarsi un documento; che, peraltro, ha ribadito, riguardo ai propri motivi d'asilo, quanto già asserito in sede d'audizione; che, infine, ha affermato che i suoi problemi di salute non sarebbero stati valutati dall'UFM nella sua decisione, in particolare, il fatto che dovrebbe essere operato al più presto; che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo, la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria congiuntamente ad una una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali; che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere im pugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa; che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile; che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo, se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione del la domanda; Pagina 4
D-2018/2010 che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base al l'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c); che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli uffi ciali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di parti colari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di na scita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7, consid. 6); che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di quasi due mesi dalla presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri; che, per di più, egli si è semplicemente limitato a dichiarare che il ter mine di 48 ore sarebbe troppo corto, non intraprendendo alcunché per presentarli; che, inoltre, si è contraddetto in merito allo smarrimento della sua carta d'identità dichiarando dapprima di averla persa a D._______ (Nigeria) nel (...), per poi allegare di averla smarrita a G._______ (Libia), oppure genericamente in Libia, nel (...) (cfr. verbali d'audizione del 17 febbraio 2010, pag. 5 e del 4 marzo 2010, pag. 2 nonché ricorso, pag. 2); che si è pure contraddetto sul luogo di rilascio del suddetto documento indicando H._______ (Niger) ed, in seguito, B._______ (Niger) (cfr. verbale d'audizione del 17 febbraio 2010, pag. 5 e del 4 marzo 2010, pag. 2); che, oltre a ciò, interrogato sul suo viaggio, il ricorrente non è riuscito a corroborare della benché minima verosimiglianza il proprio racconto, risultando infatti impossibile che egli sia sbarcato in un luogo sconosciuto ed avrebbe preso un treno in una località a lui altrettanto ignota senza essersi interessato di sapere dove si trovava; che, inoltre, non è credibile che non sappia né il nome, né quale bandiera abbia battuto la nave sulla quale si sarebbe imbarcato (cfr. verbale d'audizione del Pagina 5
D-2018/2010 17 febbraio 2010, pagg. 8-9); che si è pure contraddetto sulla durata della sua permanenza in Libia, allegando, in un primo momento di avervi soggiornato per un giorno, per poi allegare, in una seguente versione, di essere stato arrestato e detenuto per una o due settimane per poi asserire in fine di essere rimasto in tale Paese per un mese (cfr. ibidem); che il ricorrente non è stato in grado di specificare null'altro o fornire dettagli che potrebbero dare credibilità al proprio racconto; che questo appare quindi vago ed impreciso; che, inoltre, non è verosi mile che egli sia giunto in Svizzera in seguito ad una successione di percorsi casuali; che, per di più, si evince dalle audizioni che egli non ha subito alcun controllo in Italia; che va rilevato, già solo varcare il confine Schengen, a tutt'oggi, senza subire alcun controllo costituisce un'impresa difficoltosa; che, in aggiunta, l'autore del gravame non ha fornito alcuna spiegazione circa l'apprezzamento dell'autorità inferiore in merito alle modalità del suo viaggio (cfr. ricorso, pag. 2); che, pertanto, questo Tribunale ritiene che l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte; che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il TAF ha ra gione di concludere che l'autore del gravame dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa; che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile; che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione è accertata la qualità di rifugiato del richiedente; che con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legisla tore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno Pagina 6
D-2018/2010 della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8, consid. 5); che non si entra nel merito di una domanda d'asilo allorquando sulla base di un esame sommario è riconoscibile che il richiedente l'asilo non adempie manifestamente la qualità di rifugiato; che ciò può risultare sia dalla manifesta inconsistenza sia dalla manifesta irrilevanza dei motivi d'asilo addotti (DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5); che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato dalla Nigeria per il timore di essere ucciso da terzi a B._______ (Niger) e di non aver più nessuno in Nigeria; che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, ri spetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi); che, in particolare, va rilevato che il ricorrente finora è rimasto coerente sul fatto di aver vissuto per quasi tutta la sua vita in Nigeria e di ave re una madre nigeriana; che, peraltro, egli ha fatto valere in corso di procedura dei motivi d'asilo che non sono correlati alla Nigeria, bensì al Niger ed in particolare alla città di B._______; che, indipendentemente dalla questione di sapere se l'insorgente proviene o meno dalla Nigeria, il racconto - ad esso correlato e reso a sostegno della sua domanda d'asilo - è inverosimile; che, a titolo d'esempio, codesto Tribunale fa osservare che egli non è stato congruente circa la data del fermo subito dalla gente dell'oracolo allorquando sarebbe tornato per la seconda volta a B._______ indicando il (...), oppure genericamente il (...) (cfr. verbali d'audizione del 17 febbraio 2010, pag. 6 e del 4 marzo 2010, pag. 8); che, inoltre, risulta assurda l'affermazione secondo cui l'avrebbero lasciato andare in occasione della sua prima visita nel (...) quando si sarebbe rifiutato di assumere il ruolo di sacerdote (cfr. verbale d'audizione del 17 febbraio 2010, pag. 6); che, peraltro, si è contraddetto affermando di dover prendere il posto di suo nonno, per poi indicare quello di suo padre (cfr. verbali d'audizione del 17 febbraio 2010, pag. 6 e del 4 marzo 2010, pag. 6); che, in tale ambito, ha addirittura allegato di non sapere quale membro della sua famiglia abbia svolto tale posizione da ultimo (cfr. verbale d'audizione del 4 marzo 2010, pag. 11); che, d'altronde, il ricorrente in sede di ricorso non ha indicato, né accennato alle contraddizioni Pagina 7
D-2018/2010 rilevate dall'UFM e si è semplicemente limitato a ribadire quanto già allegato in sede d'audizione (cfr. ricorso, pagg. 2-3); che, infine, va altresì considerato che i motivi fatti valere nell'ambito della procedura in esame, ovvero il fatto di non avere più familiari in patria e le persecuzioni da parte di terzi in un Paese terzo, ossia il Ni ger (cfr. considerandi seguenti), sono, come facilmente riconoscibile, palesemente irrilevanti e non costituiscono, di per sé, degli indizi propri a giustificare né la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, né, tanto meno, la concessione della protezione provvisoria giusta gli art. 66 e segg. LAsi (che presuppone una decisione di principio del Consiglio federale che non è notoriamente data nel caso concreto); che, di conseguenza, i motivi d'asilo evocati sono stati esaminati e rettamente ritenuti come inverosimili dall'autorità inferiore, giusta l'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi; che, tanto meno, a mente di questo Tribunale, le allegazioni prodotte sarebbero state di un'intensità tale da essere considerate decisive in materia d'asilo né che si evincono elementi da cui dedurre che al ricorrente gli sarebbe stata preclusa un'appropriata protezione contro le persecuzioni statali (cfr. GICRA 2006 no 18); che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo; che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista del l'ammissibilità (cfr. Sentenza del TAF E-423/2009 dell'8 dicembre 2009, consid. 8, destinata alla pubblicazione); che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), giusta il quale, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). che tale questione del carattere possibile, ammissibile e esigibile dev'essere esaminata d'ufficio, essendo tuttavia, questo principio limitato dall'obbligo dell'interessato di collaborare all'accertamento dei Pagina 8
D-2018/2010 fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (cfr. la sentenza del Tribunale amministrativo federale D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Basel/Frankfurt a. M. 1990, pag. 262), che con ciò trattasi di un tipico caso d'applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA; che, nel caso di specie, le affermazioni del ricorrente in merito alla di chiarata cittadinanza nigerina sono manifestamente carenti ed inverosimili, al punto tale che può essere esclusa la sua provenienza dal Niger (cfr. considerandi precedenti del presente giudizio) e contestualmente qualsivoglia impedimento al rientro del ricorrente nel suddetto Paese, come egli pretenderebbe far valere in sede di ricorso con generiche e semplici affermazioni (cfr. ricorso, pagg. 2-3); che, per di più, questo Tribunale osserva che, giusta l'art. 25 cpv. 1 lett. c della Costituzione della Repubblica federale della Nigeria del 1999, è cittadina nigeriana ogni persona nata all'estero avente un genitore nigeriano; che, pertanto, come ha presunto rettamente l'UFM, v'è ragione di ritenere che il ricorrente sia nigeriano, visto che egli stesso ha dichiarato che sua madre è nigeriana ed è sempre rimasto coerente su tale punto (cfr. verbali d'audizione del 17 febbraio 2010, pag. 6 del 4 marzo 2010, pag. 4); che, di conseguenza, il ricorrente ha violato l'obbligo di collaborare con riferimento all'indicazione della sua vera cittadinanza, a lui senza dubbio nota, ed ha posto le autorità nell'impossibilità di determinare con certezza il suo Paese d'origine, e l'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. anche decisione del TAF D-1943/2009 del 2 aprile 2009); che, essendo comunque verosimile che il suo Paese di origine sia la Nigeria, questo Tribunale osserva che dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o possa esporre l'insorgente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); Pagina 9
D-2018/2010 che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'autore del gravame è ammissibile; che, da quanto esposto, ne discende che rettamente l'UFM non è en trato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1); che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr); che, la situazione vigente in Nigeria non appare caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale; che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane ed ha un'esperienza professionale quale falegname ed imbianchino; che, avendo egli trascorso la maggior parte della sua vita ad C._______ (Nigeria), si può quindi partire dal presupposto che abbia ancora una rete sociale intatta in loco (cfr. verbale d'audizione del 4 marzo 2010, pag. 3); che l'insorgente non ha nemmeno preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, in tale evenienza, non lo soccorre l'allegazione ricorsuale secondo cui l'UFM non avrebbe tenuto conto del suo stato di salute; che, infatti, quand'anche l'autorità inferiore non fosse stata precisa nella decisione impugnata nel ritenere sano l'insorgente, a mente di questo Tribunale, non si evincono dalle carte processuale elementi da cui dedurre che egli soffra di una malattia in grado di costituire un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. foglio di trasmissione di informazioni mediche allegato al ricorso); Pagina 10
D-2018/2010 che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del autore del gravame nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi); che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). che la presente sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva; (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 11
D-2018/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 3. Comunicazione a: - ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) - Divisione Soggiorno, con allegato l'incarto N (…) (per corriere interno; in copia; allegato: copia del ricorso del 29 marzo 2010 ed il relativo allegato) - I._______(in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione: Pagina 12