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Bundesverwaltungsgericht 01.04.2010 D-1978/2010

1 avril 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,829 mots·~14 min·2

Résumé

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Texte intégral

Corte IV D-1978/2010/dei {T 0/2} Sentenza d e l 1 ° aprile 2010 Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del Giudice Martin Zoller, Cancelliere Federico Pestoni; A._______, nato il (…), alias B._______, nato il (…), C._______, nata il (…), D._______ nata il (...), Romania, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore; Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 24 marzo 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-1978/2010 Visti: la domanda d'asilo che gli interessati hanno presentato in data (...) in Svizzera; i verbali d'audizione del 26 febbraio 2010 e del 17 marzo 2010; la decisione dell'UFM del 24 marzo 2010, notificata ai richiedenti il medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta); il ricorso inoltrato dagli insorgenti il 26 marzo 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato); gli atti dell'UFM trasmessi al Tribunale amministrativo federale (TAF) per fax in data 29 marzo 2010; i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF, che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi), che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa; Pagina 2

D-1978/2010 che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, gli interessati hanno dichiarato di essere originari di E._______, Romania, lui, e F._______, G._______, Romania, lei; che, entrambi di etnia Rom, avrebbero avuto quale ultimo domicilio H._______, nel Comune di I._______, in Provincia di E._______ (Romania); che il marito ha sempre vissuto a H._______, mentre la moglie soltanto dal 2002; che gli interessati hanno affermato di essere espatriati in data (...) per il timore di andare in carcere o comunque di dover pagare una multa, dell'importo di circa 35'000'000 di Lei, inflitta al signor A._______, dalle autorità locali per aver tagliato e trasportato, senza autorizzazione, 28 abeti ornamentali (alberi di Natale) (cfr. multa agli atti); che i ricorrenti professano la loro innocenza, e il fatto di essere stati oggetto di un complotto vendicativo da parte del guardia boschi, signor L._______, per il quale il ricorrente avrebbe lavorato in passato; che il ricorrente, dopo aver chiesto al signor L._______, il motivo di tale mendace denuncia, sarebbe stato picchiato dallo stesso guardia boschi; che la multa è stata confermata con decisione del (...), dal Tribunale di M._______ (Romania) (cfr. Sentenza del (...) del Tribunale di M._______); che inoltre, i ricorrenti temono, in caso di rimpatrio, di subire rappresaglie da parte delle persone alle quali avrebbero fatto capo per l'ottenimento di alcuni prestiti (cfr. verbali d'audizione del 26 febbraio 2010, pagg. 5-7 [D._______], 5-8 [A._______], nonché del 17 marzo 2010, pagg. 2-5 [D._______], 2-8 [A._______]); che, nella decisione del 24 marzo 2010, l'UFM ha constatato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito, con decisione del 25 novembre 1991, la Romania nel novero dei Paesi sicuri e, dall'altro, che le allegazioni in materia d'asilo presentate dai richiedenti sarebbero incongruenti, contraddittorie e vaghe, di modo che non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi d'esposizione degli interessati a persecuzioni in caso di rientro in patria; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile; Pagina 3

D-1978/2010 che, nel ricorso, gli insorgenti hanno allegato di aver prodotto sufficienti elementi per rendere quanto meno verosimili i maltrattamenti e le discriminazioni da loro subite in quanto appartenenti all'etnia Rom; che le persecuzioni avverrebbero a tutti livelli della società, tant'è che i ricorrenti, a loro dire, sarebbero stati vittime dell'arbitrarietà delle autorità che hanno emesso dapprima, e confermato poi, la multa predetta; che pertanto, gli interessati ritengono di aver portato sufficienti indizi affinché si entri entri nel merito della loro domanda d'asilo; che infine, gli insorgenti hanno sostenuto che, per le ragioni esposte, il loro allontanamento non sarebbe ragionevolmente esigibile; che, a titolo abbondanziale, si rileva che i ricorrenti non hanno in alcun modo avversato le contraddizioni sollevate dall'UFM nella decisione impugnata; che, in conclusione, i ricorrenti hanno chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della loro domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria; che hanno, altresì, presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento anticipato delle spese processuali; che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione; che, da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale; che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18); che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di verosimiglianza ridotto (GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247); Pagina 4

D-1978/2010 che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data 25 novembre 1991, la Romania nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese; che, nella fattispecie, i ricorrenti non sono riusciti ad invalidare la presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in particolare, gli insorgenti non hanno presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso pur tenendo conto di un grado di verosimiglianza ridotto; che, segnatamente, gli insorgenti hanno reso dichiarazioni incongruenti, contradditorie e vaghe, come rettamente rilevato dall'UFM; che a conforto della loro domanda, i richiedenti si sono lamentati di essere stati vittime di un complotto, a causa del quale sono stati ingiustamenti multati per aver tagliato degli alberi, mentre, a detta dei ricorrenti, si sarebbero semplicemente recati nel bosco nei pressi della loro casa, a H._______ nella provincia di E._______, per raccogliere un po' di legna al fine di potersi riscaldare e far fronte alle rigide temperature di quel periodo (cfr. verbali d'audizione del 26 febbraio 2010, pagg. 5 e 6 [D._______], 6 e 7 [A._______], nonché del 17 marzo 2010 pagg. 3 e 4 [D._______], 3-6 [A._______]); che a sostegno di quanto dichiarato, essi hanno prodotto alcuni documenti, e meglio la decisione di contravvenzione nonché la sentenza civile del Tribunale di M._______; che, dagli atti predetti, emerge la colpevolezza del signor A._______, il quale ha effettuato il taglio abusivo di 28 abeti di Natale nella regione di M._______ che peraltro si trova in provincia di N._______ a diverse centinaia di chilometri dal luogo di domicilio dell'interessato (cfr. multa agli atti; Sentenza del (...) del Tribunale di M._______); che interrogato in merito a tali incongruenze, il signor A._______ non è stato in grado di fornire alcuna spiegazione attendibile, limitandosi a respingere ogni responsabilità e ad attribuire la ragione della sanzione in parola unicamente ad una malefatta del guardia-boschi, il quale avrebbe voluto vendicarsi con lui per non essere andato a lavorare un giorno e, del quale, peraltro, il richiedente non è stato nemmeno in grado di Pagina 5

D-1978/2010 fornire l'identità completa benché fosse stato suo datore di lavoro per qualche tempo (cfr. verbale d'audizione del signor A._______ del 17 marzo 2010, pagg. 3 e 4); che il procedimento in questione, posto a fondamento della domanda d'asilo dei ricorrenti, risulta essere stato competenza di un tribunale di una provincia diversa da quella da quella del preteso luogo del reato nonché del domicilio dichiarato dagli interessati; che, oltretutto, sugli atti processuali, il signor A._______ risulta essere domiciliato appunto in un'altra località sita a varie centinaia di chilometri dall'asserita località di domicilio e di residenza (cfr. sentenza del (...) del Tribunale di M._______); che egli, in totale contrasto con gli atti processuali, sostiene di non essere stato presente in occasione del processo (cfr. verbale d'audizione del signor A._______ del del 17 marzo 2010, pag. 4); che ciò è recisamente smentito dai considerandi dalla decisione di che trattasi, in base ai quali l'interessato era presente ed ha riconosciuto i fatti imputatigli, per i quali ha tuttavia chiesto una riduzione della multa in ragione delle ristrettezze economiche in cui versa la sua famiglia (cfr. sentenza del (...) del Tribunale di M._______); che l'interessato non ha saputo controbattere a quanto contenuto nella decisione predetta, se non limitandosi a ribadire le proprie allegazioni e comunque senza fornire alcuna spiegazione attendibile; che pure le allegazioni in base alle quali egli viveva in una casa di cartone senza alcun aiuto o sovvenzione risultano altrettanto censurabili, e ciò per il fatto che egli, in sede di prima audizione, ha affermato di vivere in detta precarietà da circa due anni, visto che prima di allora viveva al domicilio familiare (cfr. verbale d'audizione del signor A._______ del 26 febbraio 2010, pag. 6), per poi dire, nella successiva audizione, dapprima di aver sempre vissuto nell'abitazione familiare fino all'espatrio, e poi di non avere domicilio fisso dal 2002 quando ha cominciato a spostarsi in funzione della propria attività professionale (cfr. verbale d'audizione del signor A._______ del 17 marzo 2010, pagg. 2 e 3); che la signora D._______ ha dichiarato, al momento della prima audizione, di aver vissuto, negli ultimi 3 o 4 anni, in una baracca da loro costruita, per poi precisare che da circa un anno e mezzo vivevano, a seconda della disponibilità, presso i loro vari familiari (cfr. verbale d'audizione della signora D._______ del 26 febbraio 2010, pagg. 2 e 6); che ella, nel corso della successiva audizione ha affermato di aver vissuto gli ultimi due anni a casa della suocera, aggiungendo inoltre, contrariamente a quanto affermato dal compagno, che le autorità versavano regolarmente gli assegni per i figli che tra l'altro erano appena stati aumentati (cfr. verbale d'audizione della signora D._______ del Pagina 6

D-1978/2010 17 marzo 2010, pagg. 3 e 6); che pure la questione, sollevata dai ricorrenti, circa i presunti maltrattamenti subiti da terzi prestano il fianco a censura, posto che il signor A._______ ha inizialmente riferito di essere stato picchiato in 4 o 5 occasioni (cfr. verbale d'audizione del signor A._______ del 26 febbraio 2010, pag. 6), salvo poi ricredersi e affermare che ciò sarebbe avvenuto una o due volte soltanto (cfr. verbale d'audizione del signor A._______ del 17 marzo 2010, pag. 8) e comunque il ricorrente non ha sporto denuncia; che confrontati alle loro antitetiche deposizioni non hanno offerto alcuna spiegazione plausibile; che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere seri pregiudizi ai sensi degli art. 3 e 18 LAsi; che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti in Romania possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre i ricorrenti in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Romania non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale; che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; Pagina 7

D-1978/2010 che i ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 e 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21); che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale dei ricorrenti; che, infatti sono ancora giovani, hanno una formazione scolastica di base, avendo frequentato le scuole sino alla terza (A._______) rispettivamente quarta (D._______) elementare; che, inoltre, entrambi hanno un'esperienza professionale quale lavoratori agricoli; che, infine, gli insorgenti dispongono in patria di un'importante rete sociale, tra cui i genitori, cinque fratelli e cinque sorelle di A._______, oltre ai genitori, ad un fratello e tre sorelle di D._______; che gli insorgenti non hanno, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la loro ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento; che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr); che i ricorrenti, usando la necessaria diligenza, potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata; che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi); Pagina 8

D-1978/2010 che avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto: che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); (Dispositivo alla pagina seguente) Pagina 9

D-1978/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. La presente sentenza è indirizzata: - ricorrenti, tramite il O._______ (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento); - all'UFM, O._______ (via fax, per l'incarto N (...), con preghiera di notificare la sentenza al ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale amministrativo federale; con allegata copia del ricorso del 26 marzo 2010); - P._______ (in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Federico Pestoni Data di spedizione: Pagina 10