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Bundesverwaltungsgericht 01.04.2010 D-1976/2010

1 avril 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,994 mots·~15 min·1

Résumé

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Texte intégral

Corte IV D-1976/2010/dei {T 0/2} Sentenza d e l 1 ° aprile 2010 Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione di Daniel Schmid, giudice; cancelliere Carlo Monti; A._______, nato il (...), Nigeria,, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore; Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 25 marzo 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-1976/2010 Visti: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in Svizzera; il documento che l'Ufficio federale della migrazione (UFM) ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con la comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo; i verbali d'audizione del 1° e del 15 marzo 2010; il rapporto della polizia nigeriana dell'(...) e la lettera del fratello dell'interessato datata (...), inviate per fax il 3 marzo 2010; la decisione dell'UFM del 25 marzo 2010, notificata all'interessato il medesimo giorno (cfr. risultanze processuali); il ricorso del 26 marzo 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data d'entrata 29 marzo 2010); gli atti dell'UFM trasmessi al Tribunale amministrativo federale (TAF) in data 29 marzo 2010; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF; Pagina 2

D-1976/2010 che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa; che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile; che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie dette condizioni d'ammissibilità; che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino nigeriano di etnia igbo, nato a B._______, C._______, e avente l'ultima residenza a D._______, nel E._______, fino al (...) (cfr. verbale d'audizione del 1° marzo 2010, pagg. 1 e 2); che esso avrebbe lasciato il suo Paese d'origine nel (...) per il timore di essere arrestato dalle autorità e di non poter beneficiare di un equo processo per aver ucciso, per legittima difesa, il proprio cugino durante una disputa riguardante un terreno di famiglia; che suo zio lo starebbe cercando e sarebbe intenzionato ad ucciderlo per vendicare la morte del proprio figlio (cfr. ibidem, pag. 6); che egli sarebbe espatriato senza documenti, recandosi in un primo tempo a F._______ e nascondendosi nella stiva di una nave diretta in Germania, ove egli sarebbe giunto il 12 febbraio 2010; che egli ha affermato di non sapere dove sarebbe sbarcato in Germania, di non ricordare nulla a riguardo dei luoghi transitati, e di essere salito su di un Pagina 3

D-1976/2010 treno scelto a caso giungendo a G._______ "non so come e con aiuti vari, di cui non ricordo nulla" (cfr. ibidem, pagg. 8 e 9); che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identità; che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie nonché le allegazioni del ricorrente come non rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi nonché pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile; che, nel ricorso, l'insorgente ha, per ciò che concerne la mancata consegna di documenti d'identità, dichiarato di essere stato in possesso sia della carta d'identità che del passaporto, ma di averli smarriti e di non essere in grado di procurarne delle copie, considerando come scusabili i motivi della mancata presentazione di documenti e facendo osservare che nel caso di un rimpatrio egli non potrebbe contare su di un adeguato processo, vista la corruzione che vige in Nigeria e l'impossibilità personale di permettersi un buon avvocato; che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo; ha contestato l'esigibilità dell'allontanamento verso il proprio paese ed ha, altresì, presentato una domanda di dispensa dal versamento dell'anticipo equivalente alle presunte spese processuali; che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo, se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; Pagina 4

D-1976/2010 che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c); che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7, consid. 6); che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di oltre un mese dalla presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri; che, per di più, egli si è semplicemente limitato a dichiarare di avere richiesto il passaporto alcuni anni fa poiché "era di moda" (cfr. verbale d'audizione del 1° marzo 2010, pagg. 3 e 4) e di averlo smarrito circa sette od otto anni fa e di non aver desiderato di richiederne una copia (cfr. ibidem, pag. 4); che, oltre a ciò, interrogato sul proprio viaggio, il ricorrente non è riuscito a corroborare della benché minima verosimiglianza il proprio racconto, risultando infatti impossibile che egli non si ricordi né come si chiamasse la nave, né che cosa trasportasse, né chi l'avrebbe aiutato e neppure il luogo da cui sarebbe partito (cfr. verbale d'audizione del 1° marzo 2010, pag. 9); che il ricorrente non è stato in grado di specificare null'altro o fornire dettagli che possano donare credibilità al proprio racconto, apparendo quindi vago ed impreciso; non è inoltre verosimile che egli sia giunto in Svizzera in seguito ad una successione di percorsi casuali, durante i quali egli non avrebbe mai subito alcun tipo di controllo, ed inoltre che, a prescindere dalle allegazioni palesemente inverosimili di cui sopra, vale sottolineare che varcare il confine Pagina 5

D-1976/2010 Schengen senza subire alcun controllo, come il ricorrente ha dichiarato di aver fatto, risulta ad oggi pressoché impossibile; che, in aggiunta, l'autore del gravame non ha fornito alcuna spiegazione circa l'apprezzamento dell'autorità inferiore in merito alle modalità del suo viaggio; che, pertanto, questo Tribunale ritiene che l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte; che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il TAF ha ragione di concludere che l'autore del gravame dissimuli i suoi documenti d'identità per bisogni di causa; che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile; che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione è accertata la qualità di rifugiato del richiedente; che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8, consid. 5); che non si entra nel merito di una domanda d'asilo allorquando sulla base di un esame sommario è riconoscibile che il richiedente l'asilo non adempia manifestamente la qualità di rifugiato; che ciò può risultare sia dalla manifesta inconsistenza sia dalla manifesta irrilevanza dei motivi d'asilo addotti; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5); Pagina 6

D-1976/2010 che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato dalla Nigeria per il timore di essere arrestato dalle autorità e di venire ucciso dallo zio per avere a propria volta assassinato il proprio cugino; che egli non si sarebbe però rivolto alle autorità né per giustificare le proprie azioni, in particolare per dichiarare di essere stato aggredito e picchiato dal cugino e di avere dunque agito per legittima difesa e di essere in grado di presentare testimoni oculari (cfr. verbale d'audizione del 15 marzo 2010, pagg. 6-8), né per invocare protezione dalle minacce dello zio (cfr. verbale d'audizione del 1° marzo 2010, pag. 6 e 7); che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi); che basti rilevare che gli atti commessi non costituiscono manifestamente un azione suscettibile di giustificare una protezione internazionale ai sensi del diritto d'asilo, tanto meno non v'è ragione di ritenere che l'insorgente non possa ottenere dalle autorità in Nigeria, se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti; che, di conseguenza, i motivi d'asilo evocati sono stati esaminati e rettamente ritenuti come inverosimili dall'autorità inferiore, giusta l'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi; che, tanto meno, a mente di questo Tribunale, le allegazioni prodotte sarebbero state di un'intensità tale da essere considerate decisive in materia d'asilo né che si evincono elementi da cui dedurre che al ricorrente gli sarebbe stata preclusa un'appropriata protezione contro le persecuzioni statali (cfr. GICRA 2006 no 18); che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo; che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale E-423/2009 dell'8 dicembre 2009 consid. 8, destinata alla pubblicazione); Pagina 7

D-1976/2010 che, quo alla liceità dell'allontanamento nel paese d'origine del ricorrente, il TAF, senza aver motivo per discostarsi dalla sua attuale prassi, ritiene che né dal rapporto di Amnesty International del 2009 allegato dal ricorrente né dagli atti emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o possa esporre l'insorgente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'autore del gravame è ammissibile; che, da quanto esposto, ne discende che rettamente l'UFM non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1); che l'esecuzione dell'allontanamento è regolata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) giusto il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr); che, inoltre, notoriamente, la situazione vigente in Nigeria non appare caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che Pagina 8

D-1976/2010 coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale; che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane ed ha vissuto ad B._______ fino al (...), ed in seguito D._______, ove vivono ancora lo zio, con il quale avrebbe vissuto dal (...) al (...), e diverse zie e diversi zii con cugini; inoltre la madre, un fratello e la sorella abiterebbero ancora ad B._______: si può dunque constatare l'esistenza di una solida rete sociale in patria; che l'insorgente non ha nemmeno preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del autore del gravame nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi); che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; Pagina 9

D-1976/2010 che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 litt. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva. (Dispositivo alla pagina seguente) Pagina 10

D-1976/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 3. Comunicazione a: - ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di G._______ (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - all'UFM, Centro di registrazione e di procedura di G._______ (via fax, per l'incarto N (...), con preghiera di notificare la sentenza al ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale amministrativo federale) - H._______ (via fax) Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione: Pagina 11

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