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Bundesverwaltungsgericht 15.04.2011 D-1950/2011

15 avril 2011·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,616 mots·~13 min·1

Résumé

Asilo (non entrata nel merito / safe country) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 17 marzo 2011

Texte intégral

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1950/2011 Sentenza del 15 aprile 2011 Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Kurt Gysi; cancelliera Antonella Guarna. Parti A._______, nata l'(…), B._______, nato il (…), Romania, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 17 marzo 2011 / N (…).

D-1950/2011 Pagina 2 Visto: la prima domanda di asilo che l'interessata, minorenne ed incinta, ha presentato il (…) in Svizzera, la decisione dell'UFM del 4 febbraio 2010, mediante la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della suddetta domanda di asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha ordinato l'allontanamento dell'interessata e di suo figlio dalla Svizzera, nonché l'esecuzione medesima, il rimpatrio volontario dell'interessata unitamente al figlio verso la Romania in data (…), la seconda domanda di asilo che l'interessata, per sé e per suo figlio, ha presentato in data (…) in Svizzera, i verbali di audizione dell'interessata del 21 gennaio 2011 (di seguito: verbale 1) e del 1° febbraio 2011 (di seguito: verbale 2), l'istituzione di una curatela, nonché la nomina del relativo curatore nei confronti dell'interessata e di suo figlio in data (…) (cfr. atto B 17/4), la decisione dell'UFM del 17 marzo 2011 di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi, notificata il 18 marzo 2011 a C._______, curatore dell'interessata e di suo figlio in quanto minorenni (cfr. avviso di ricevimento, atto A/A), il ricorso inoltrato dall'insorgente per sé e in veste di rappresentante di suo figlio il 25 marzo 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato), congiuntamente al suo presunto consorte D._______ (N […]), l'originale dell'incarto UFM pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 29 marzo 2011, la decisione del Tribunale del 5 aprile 2011, mediante la quale la ricorrente e suo figlio sono stati autorizzati a soggiornare in Svizzera sino a conclusione della procedura, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,

D-1950/2011 Pagina 3 e considerato: che le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che, preliminarmente, vista l'assenza della prova di un legame matrimoniale ufficialmente riconosciuto tra l'insorgente e il suo presunto consorte D._______ (N […]), nonché del legame di filiazione di quest'ultimo con il figlio della ricorrente, non si giustifica la congiunzione delle cause e la pronuncia di una sola sentenza, nonostante essi abbiano presentato congiuntamente ricorso, che vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1 e 52 PA, nonché art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed i ricorsi sono stati presentati in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano, che l'interessata – cittadina rumena, di etnia (…), originaria di E._______ (Romania) con ultimo domicilio a F._______, nella provincia di E._______ – ha dichiarato di essere espatriata nuovamente dal suo Paese di origine, poiché non le sarebbe stato concesso un aiuto economico di (…) mensili per il suo bambino in quanto, essendo minorenne, essa non potrebbe usufruire dell'aiuto sociale, come dimostrerebbe il documento presentato come la copia fax dell'Ufficio regionale del sostegno sociale al Municipio di F._______ (doc. 1); che, per tentare di ottenere detto aiuto, l'interessata si sarebbe altresì rivolta al partito dei (…), nonché al sindaco

D-1950/2011 Pagina 4 del suo Paese, tuttavia senza successo; che, inoltre, non potendo più usufruire dell'ospitalità e dell'impiego che il suo datore di lavoro le avrebbe offerto, l'interessata si sarebbe trovata – unitamente a suo figlio e al suo presunto consorte – senza più lavoro, senza alloggio e sostentamento a partire dalla fine delle festività del (…) 2010; che, a fronte di tale situazione ed al fine di trascorre il periodo invernale, il compagno dell'interessata avrebbe chiesto un prestito di EUR 250.- ad uno zingaro per poter assumere i costi del viaggio d'espatrio; che l'interessata sarebbe espatriata ad inizio (…) 2001 con suo figlio e accompagnata da D._______; che ella ha altresì dichiarato di temere delle ritorsioni da parte di suddetto zingaro, il quale pretenderebbe ora di essere rimborsato del doppio della somma prestatale, che, nella decisione del 17 marzo 2011, l'UFM ha constatato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito la Romania nel novero dei Paesi sicuri e, dall'altro lato, che le allegazioni in materia di asilo – esclusivamente di origine economica – presentate dalla richiedente non sarebbero rilevanti ai fini dell'asilo, rispettivamente che quelle relative al timore di subire ritorsioni da parte di terzi non sarebbero verosimili; che, di conseguenza, non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi di esposizione dell'interessata e di suo figlio a persecuzioni in caso di rientro in patria, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessata e di suo figlio dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel gravame, richiamati i fatti esposti, la ricorrente contesta la decisione dell'UFM, adducendo che nel suo caso esisterebbero indizi di persecuzione in senso lato, per cui l'autorità di prime cure avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda di asilo; che, in particolare, l'insorgente fa valere che, oltre al comprovato diniego dell'aiuto sociale, ella sarebbe costretta a vivere in condizioni di povertà, a causa delle massicce discriminazioni nei confronti dei (…), ad opera del Governo e dei singoli cittadini; che, inoltre, in considerazione della sua situazione, la ricorrente sostiene che il suo rinvio – assieme a suo figlio – verso la Romania non sarebbe né ragionevolmente esigibile, né ammissibile in applicazione dell'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) e dell'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli

D-1950/2011 Pagina 5 stranieri (LStr, RS 142.20), poiché non avrebbe la possibilità di accedere ad un aiuto che garantisca loro un'esistenza umanamente dignitosa, che, in conclusione, la ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda di esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda di asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione, che, allorquando il Consiglio federale inserisce un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione di assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente l’asilo di invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale, che, peraltro, la nozione di indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi si intende in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18), che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano l'entrata nel merito di una domanda di asilo, vale un grado di verosimiglianza ridotto (GICRA 1996 n. 16 consid. 4 confermata in GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247), che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data 25 novembre 1991, la Romania nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione di assenza di persecuzioni in detto Paese, che, nella fattispecie, la ricorrente non è riuscita ad invalidare la presunzione di assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in particolare, l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti

D-1950/2011 Pagina 6 o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui alla impugnata decisione; che le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza e rilevanza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, segnatamente, la motivazione addotta dalla ricorrente, a sostegno del suo espatrio e della conseguente presentazione della sua domanda di asilo, è legata esclusivamente a delle ragioni di ordine economico, ovvero all'impossibilità di ottenere un aiuto sociale per suo figlio da parte delle autorità municipali del suo Paese di origine e quindi di mantenersi (cfr. verbale 1 pag. 4), nonché alla perdita dell'alloggio e del lavoro di cui disponeva, assieme al suo asserito consorte (cfr. verbale 1 pag. 4 e verbale 2 D6-D7, D10, D23-D24, D27 e D33-43); che, peraltro, contrariamente a quanto pretende la ricorrente con semplici allegazioni di parte (cfr. ricorso pag. 2), la sola appartenenza all'etnia (…) non presuppone di per sé l'esistenza di persecuzioni generali e sistematiche, né tantomeno di persecuzioni atte a costringere le persone di tale etnia a vivere in condizioni di povertà; che, in siffatte circostanze, i motivi di asilo invocati dalla ricorrente non costituiscono, di per sé, un motivo rilevante suscettibile di condurre a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, laddove infatti le difficoltà derivanti da una situazione di crisi socio-economica (povertà, condizioni di vita precarie, difficoltà a trovare un impiego o un alloggio, redditi insufficienti) o dalla disorganizzazione, o dalla mancanza di infrastrutture o da problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel Paese in questione, può essere confrontata, non rientrano nei motivi previsti dalla suddetta norma, che, inoltre, il timore invocato dalla ricorrente circa l'eventualità di subire ritorsioni da parte di terzi, e meglio della persona che le avrebbe prestato la somma di (…), come rettamente rilevato dall'UFM, è del tutto infondato, nonché inverosimile; che, innanzitutto, la ricorrente ha fatto valere tale timore soltanto in occasione della seconda audizione (cfr. verbale 2 D36), nonostante le fosse stato chiesto apertamente se – oltre a quanto reso – vi fossero altri motivi che avrebbero potuto ostacolare il suo rimpatrio (cfr. verbale 1 pag. 5); che, peraltro, l'insorgente ha espressamente dichiarato che, nella misura in cui essa potesse beneficiare dell'aiuto economico per suo figlio, i suoi motivi di asilo si estinguerebbero (cfr. verbale 2 D33-D35), che, del resto, non è plausibile che la ricorrente non abbia saputo indicare le generalità della persona che avrebbe concesso il prestito a lei e al suo consorte (cfr. verbale 2 D37),

D-1950/2011 Pagina 7 che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente e di suo figlio in Romania possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre entrambi in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), diversamente da quello che pretenderebbe far credere la ricorrente (cfr. ricorso pag. 3), che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Romania non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi, che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda di asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non meritano tutela e la decisione impugnata va confermata, che la ricorrente e suo figlio non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21), che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'allontanamento della ricorrente e di suo figlio quanto alla loro situazione personale; che ella è giovane e gode di buona salute, così come il suo bambino; che, infatti, l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la loro ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica GICRA 2003 n. 24),

D-1950/2011 Pagina 8 senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, segnatamente, lo stato interessante in cui si troverebbe attualmente la ricorrente, gravida al (…) mese secondo quanto emerso dallo scritto del 13 aprile 2011 del suo presunto consorte, non costituisce un ostacolo all'esecuzione del suo allontanamento nel suo Paese d'origine; che, inoltre, la ricorrente dispone di un'importante rete sociale in patria, ritenuto che vive ancora in loco gran parte della sua famiglia, ovvero i suoi genitori, fratelli, sorelle, zii e zie (cfr. verbale 1 pag. 3), che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr); che la ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che, peraltro, ella ha già depositato agli atti il suo passaporto in originale e quello di suo figlio (cfr. verbale 1 pag. 3); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)

D-1950/2011 Pagina 9 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione:

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