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Bundesverwaltungsgericht 09.11.2023 D-1871/2023

9 novembre 2023·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·4,081 mots·~20 min·3

Résumé

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) (procedura celere) | Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM dell'8 marzo 2023

Texte intégral

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Corte IV D-1871/2023

Sentenza d e l 9 novembre 2023 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice Camilla Mariéthoz Wyssen; cancelliere Matteo Piatti.

Parti A._______, nato il (…), Afghanistan, patrocinato da Cristina Tosone, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (…), ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 8 marzo 2023 / N (…).

D-1871/2023 Pagina 2 Visto: la domanda d'asilo che l’interessato ha presentato in Svizzera il 26 dicembre 2022 (cfr. atto Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM o autorità inferiore] n. […] -6/2), la procura conferita dall’interessato in data 30 dicembre 2022 alla sua rappresentanza legale (cfr. atto SEM n. 12/1), i mezzi di prova versati agli atti dall’interessato, segnatamente la copia della sua tazkira e del passaporto (cfr. atti SEM n. 001/1 e 002/2), del suo documento scolastico (cfr. atto SEM n. 005/1) nonché la copia della tazkira della moglie e della sorella B._______ (cfr. atti SEM n. 003/2 e 004/2). il verbale di audizione sui motivi di asilo (art. 29 LAsi) del 28 febbraio 2023 (cfr. atto SEM n. 20/18), il parere della patrocinatrice legale datato 7 marzo 2023 sul progetto di decisione dell’autorità inferiore (cfr. atto SEM n. 22/4), la decisione del 8 marzo 2023, notificata lo stesso giorno, con la quale la SEM non ha riconosciuto al ricorrente la qualità di rifugiato, ha respinto la sua domanda d’asilo e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera ritenendo tuttavia tale misura non ragionevolmente esigibile e quindi sostituita con un’ammissione provvisoria (cfr. atti SEM n. 24/12 e 25/1), il ricorso datato 3 aprile 2023, depositato alla posta svizzera lo stesso giorno (cfr. tracciamento dell’invio; data di entrata: 5 aprile 2023), per mezzo del quale l’insorgente ha impugnato la decisione succitata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale), chiedendo a titolo principale l’annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo in Svizzera; a titolo subordinato egli ha invece chiesto la restituzione degli atti alla SEM affinché proceda ad un nuovo esame delle allegazioni; egli ha altresì presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e dal relativo anticipo, con protesta di tasse e spese, l’assenza di allegati al ricorso ad eccezione della decisione avversata e della procura in favore della patrocinatrice dell’insorgente,

D-1871/2023 Pagina 3 e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che, nel caso in esame, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi cum art. 10 dell’ordinanza sui provvedimenti nel settore dell’asilo in relazione al coronavirus [Ordinanza COVID-19 asilo, RS 142.318]) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che con il ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale (compreso l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento) e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2); che l’esame della verosimiglianza e della rilevanza dei motivi d’asilo (art. 3 e 7 LAsi), non trattandosi di questioni discrezionali, sono nozioni giuridiche che il Tribunale esamina liberamente (cfr. THOMAS SEGESSENMANN, Wegfall der Angemessenheitskontrolle im Asylbereich, in: Asyl 2/13, pag. 11-20), che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che essendo il ricorrente stato posto al beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento nel provvedimento impugnato, l’oggetto del litigio risulta essere esclusivamente la questione del riconoscimento dello statuto di rifugiato, della concessione dell’asilo nonché della pronuncia dell’allontanamento,

D-1871/2023 Pagina 4 che l’insorgente, cittadino afghano, di etnia tagika e di religione sunnita, proveniente dalla zona di C._______ (distretto di D._______ provincia di E._______), ha dichiarato di aver frequentato le scuole pubbliche per dodici anni fino al 2016 nonché l’università dal 2016 al 2018; che quando aveva 15 o 16 anni sarebbe stato sodomizzato tre volte dal Malawi G., capo religioso della scuola coranica che frequentava e dalla quale è poi fuggito; che avrebbe in seguito lavorato in un negozio di alimentari nella provincia di E._______; che nel 2021, dopo la caduta del regime dell'Afghanistan e l'arrivo dei talebani al potere, sua sorella F._______ sarebbe stata data in sposa al Malawi A.M.Z.; che durante il festeggiamento egli avrebbe espresso la sua opposizione a tale matrimonio e sarebbe stato violentemente picchiato dalle guardie del corpo del marito della sorella, riportando molti lividi sul corpo; che, due mesi prima dell’espatrio, sua sorella minore B._______ – allora residente a Kabul presso l’abitazione del padre – gli avrebbe riferito per telefono che anche lei sarebbe stata data in sposa ad un Malawi di nome A. avente incarichi governativi, chiedendo quindi al fratello di impedire il matrimonio, altrimenti si sarebbe suicidata; che il ricorrente si sarebbe quindi reso a Kabul per soccorrerla; che avrebbe parlato con un passatore per organizzare la fuga dal Paese; che in quel periodo la sorella sarebbe poi riuscita ad uscire di casa sottraendosi così al matrimonio combinato; che in data 1° ottobre 2022 il ricorrente sarebbe quindi espatriato verso l'Iran con la moglie e la sorella B._______; che egli avrebbe poi proseguito da solo il suo viaggio passando per la Turchia, Bulgaria, Serbia, Austria arrivando infine in Svizzera (cfr. atto SEM n. 20/18); che, a detta dell’insorgente, nel caso venisse catturato nel suo Paese d’origine, egli verrebbe ucciso dai talebani in quanto ha sottratto una donna religiosamente appartenente ad un talebano violando così i rigidi precetti sociali e religiosi attualmente vigenti; che, per il resto, non avrebbe mai avuto problemi con il Governo afghano (precedente ed attuale), che, su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3

D-1871/2023 Pagina 5 cpv. 2 LAsi); che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi), che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro (art. 7 cpv. 3 LAsi); che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata), che nella decisione impugnata la SEM ha ritenuto che le allegazioni del ricorrente a sostegno della sua domanda d’asilo fossero inverosimili poiché generiche e stereotipare (art. 7 cpv. 3 LAsi); che il ricorrente non fosse stato

D-1871/2023 Pagina 6 in grado di fornire alcun utile dettaglio deputato a comprendere come egli avrebbe concretamente pianificato e organizzato la fuga con la sorella, che per l’autorità inferiore l’insorgente non avrebbe infatti saputo indicare le date degli eventi prodromici al suo espatrio, le caratteristiche fisiche e comportamentali di sua sorella B._______, il momento in cui la stessa gli avrebbe chiesto soccorso, la data del prospettato matrimonio, l’identità precisa del futuro marito, le modalità precise con le quali la sorella sarebbe riuscita ad uscire di casa nonché il contenuto delle conversazioni intercorse con sua moglie e la sorella durante il viaggio verso l’Iran; che, a fronte delle vaghe risposte fornite su questi aspetti, il suo narrato non risultava in alcun modo credibile; che i documenti versati agli atti quali mezzi di prova sarebbero inoltre privi di ogni valore probatorio e, in ogni caso, non renderebbero sufficientemente verosimili le sue allegazioni; che, concludendo per l’inverosimiglianza delle allegazioni, la SEM non ha quindi ritenuto adempiute le condizioni legali imposte per il riconoscimento della qualità di rifugiato, che l’autorità inferiore ha altresì ritenuto inconcludenti le spiegazioni circa le modalità, l’autorità competente e il momento in cui il ricorrente avrebbe ottenuto il suo passaporto biometrico; che, più precisamente, egli non avrebbe credibilmente giustificato il motivo per cui il passaporto risulta essere stato rilasciato il (…) dal Consolato generale afghano di Bonn (Germania) e che il luogo dove egli ha dichiarato di aver lasciato le sue impronte digitali (ossia in Afghanistan) e quello dove è stato rilasciato il documento in oggetto non coincidono, che, censurando un accertamento inesatto e incompleto dei fatti determinanti e un’interpretazione inesatta del diritto federale e internazionale, l’insorgente avversa tuttavia la decisione della SEM contestando in particolare la ritenuta inverosimiglianza delle sue allegazioni; che, a tale proposito, le indicazioni fornite con riferimento all’organizzazione della fuga con la sorella B._______ dall’Afghanistan sarebbero in realtà dettagliate e credibili nonché suscettibili di comprovare l’esistenza di un valido motivo d’asilo; egli ribadisce infatti di essere rimasto a Kabul per circa due settimane prima che la sorella trovasse una scusa per fuggire di casa e di averla attesa in auto fuori dalla sua abitazione il giorno della fuga; che nel parere legale del 7 marzo 2023 egli avrebbe pure precisato che la sorella era uscita di casa con la scusa di gettare l’immondizia (cfr. ricorso, punto 1 pagg. 4-5); egli sostiene poi che, per quanto attiene alle conversazioni avute con i famigliari durante la fuga verso Nimruz, sarebbe “perfettamente normale che non ci siano stati

D-1871/2023 Pagina 7 particolari scambi”, ciò alla luce del fatto che essi erano sempre accompagnati dal passatore (cfr. ricorso, punto 2 pag. 5); che, su questo aspetto, occorreva inoltre tener conto del fatto che “la fuga sarebbe stata organizzata in fretta e in breve tempo” subito dopo che la sorella ha comunicato all’interessato che il contratto di matrimonio era stato ufficialmente prospettato per mezzo dei consuetudinari riti religiosi antecedenti alla celebrazione ufficiale (cfr. ricorso, punto 3 pag. 6); che nella cultura afghana sarebbe normale non ricordare con precisione date ed età (cfr. ricorso, punto 4 pag. 7); che, ad ogni modo, la questione dell’ottenimento del passaporto sarebbe inconferente ai fini della valutazione dei motivi d’asilo (cfr. ricorso, punto 6 pagg. 8-9), che le sue allegazioni risulterebbero inoltre rilevanti anche ai sensi dell’art. 3 LAsi (motivi d’asilo); che il fatto di impedire in Afghanistan il matrimonio combinato di un famigliare costituirebbe infatti una grave violazione dei valori morali tradizionali nonché dei principi del governo talebano; che, in Afghanistan, la sottrazione di un famigliare ad un matrimonio combinato va intesto come un chiaro atto di opposizione contro le norme tradizionali e i costumi talebani, suscettibile di generare quindi un rischio di persecuzione riflessa; che l’autorità inferiore avrebbe dovuto considerare il fatto ch’egli si sarebbe già opposto – di fronte alla famiglia e in occasione dei festeggiamenti – al matrimonio della sua seconda sorella F._______, subendo per questo motivo violenze fisiche da parte del padre e delle guardie del corpo dello sposo; che in virtù dell’art. 3 LAsi la SEM avrebbe quindi dovuto riconoscere la sua appartenenza ad un gruppo sociale determinato in ragione della sua ferma opposizione ai matrimoni delle sorelle nonché, per questo motivo, la sua opposizione politica ai principi del regime talebano (cfr. ricorso, punti 5 e 8), che, tuttavia, la tesi ricorsuale non può essere seguita; che le motivazioni contenute nel gravame non sono infatti tali da rimettere in discussione l’applicazione del diritto svolta dall'autorità inferiore, che, anzitutto, le prove versate agli atti dal ricorrente riguardano prettamente il suo percorso accademico e la sua identità; che le stesse non sono quindi atte ad apportare alcun valido elemento probatorio a supporto della veridicità del suo racconto, che, in merito alla presunta sottrazione della sorella B._______ al matrimonio forzato con il Malawi A., l’insorgente ha infatti addotto soltanto vaghe indicazioni prive di ogni dettaglio; che, contrariamente a quanto egli pretende, tale circostanza riveste un’importanza cardinale per la

D-1871/2023 Pagina 8 valutazione dei motivi di asilo; che, pertanto, la stessa deve reggersi su allegazioni fondate e non contraddittorie (in sussunzione non citerei più disposti legali), che, chiamato a più riprese a descrivere nel dettaglio lo svolgimento della fuga, le caratteristiche fisiche della sorella e i particolari del prospettato matrimonio combinato della sorella B._______, il ricorrente: – si è infatti limitato a dichiarare di essere sempre stato in contatto con la sorella e di averle detto che sarebbe andato a Kabul a prenderla, di essere successivamente restato in città per due settimane durante le quali egli avrebbe atteso che la ragazza riuscisse ad uscire di casa e, infine, di averla presa il giorno in cui la stessa è evasa dall’abitazione attendendola in un’automobile parcheggiata sulla strada di fronte all’abitazione paterna (cfr. atto SEM 20/18, D79-81); – ha affermato di non sapere in che modo la sorella fosse riuscita a scappare di casa; di non aver parlato con lei di questo tema durante il percorso da Kabul a Nimruz, ma di aver discusso soltanto “del viaggio e anche [di] come proteggerla” da suo padre (cfr. atto SEM n. 20/18, D86- D89); soltanto nel successivo parere legale, egli ha tuttavia indicato che la sorella sarebbe riuscita ad uscire dalla casa paterna con la scusa di dover gettare l’immondizia (cfr. atto SEM n. 22/4 pag. 2); – ha indicato di non conoscere né la data di nascita di sua sorella B._______ né quella in cui la stessa si sarebbe dovuta sposare (cfr. atto SEM n. 20/18 D50-51/53-55/59-60); di non avere neppure informazioni sul prospettato marito, precisando solamente che quest’ultimo ricopriva un ruolo nelle autorità del nuovo governo talebano, senza tuttavia essere stato in grado di indicare le sue effettive responsabilità politiche nonché la fonte di tale informazione (cfr. atto SEM n. 20/18 D66-70); – non ha saputo infine fornire alcun dettaglio (fisico e caratteriale) sulla sorella B._______, eccetto l’età anagrafica di 17 anni e l’affetto importante nei suoi confronti (cfr. atto SEM n. 20/18 D103-105), che, considerata l’evidente assenza di particolari nel racconto e tenuto conto dell’incidenza personale che l’evento della fuga dovrebbe aver prodotto sull’insorgente, è a giusto titolo che la SEM ha ritenuto inverosimili le allegazioni sui motivi dell’asilo,

D-1871/2023 Pagina 9 che, infatti, benché interrogato a tale proposito, il ricorrente non è stato in grado di spiegare in maniera credibile in che modo egli abbia concretamente organizzato il viaggio di espatrio, le modalità di contatto con i famigliari, la negoziazione con il passatore, nonché le precise dinamiche avvenute il giorno della fuga; ch’egli ha dichiarato agli interroganti di aver organizzato l’espatrio in maniera che nessuno venisse a sapere della fuga, senza tuttavia spiegare loro quali fossero le modalità adottate a tal fine (cfr. atto SEM n. 20/18 D81-82); che, del resto, è altamente inverosimile ch’egli abbia costantemente atteso la sorella in auto fuori dall’abitazione per un periodo di ben due settimane; che risulta anche ingiustificato e molto singolare il fatto che, in sede di audizione, il ricorrente non sia stato in grado di descrivere la propria sorella e neppure la modalità con cui essa sia concretamente riuscita ad evadere di casa; che la presenza del passatore nell’automobile sul tragitto Kabul-Nimruz non può altresì giustificare il fatto ch’egli non si è premurato di interrogare la sorella sulla modalità della fuga da casa, avendo l’insorgente trascorso successivamente con lei molti altri giorni durante i quali erano verosimilmente possibili liberi dialoghi; che, per queste ragioni, il suo racconto perde logicamente di credibilità, che le sue allegazioni difettano inoltre di sufficiente verosimiglianza anche riguardo alla precedente opposizione al matrimonio combinato della sorella F._______; infatti, egli non ha fornito sufficienti mezzi di prova al riguardo, non sapendo neppure indicare la data del matrimonio nonostante abbia dichiarato di essere stato presente in quell'occasione (cfr. atto SEM n. 20/18 D53-D58, D124), che il preteso costume socio-culturale per cui le persone afghane non ricorderebbero le date degli eventi e delle nascite, non può, nel caso concreto, soccorrere l’insorgente giacché egli si è dimostrato in grado di circostanziare, fornendo riferimenti temporali precisi, molti eventi antecedenti alla sua fuga, segnatamente la morte di sua madre e il proprio matrimonio (cfr. atto SEM n. 20/18 D35/44); che, a fronte del suo grado di istruzione (studente universitario), si poteva poi ragionevolmente attendersi delle risposte più dettagliate e convincenti anche in merito alle circostanze della fuga, che con il ricorso l’insorgente non apporta peraltro nuovi elementi di fatto o mezzi probatori deputati a corroborare la sua narrazione, che occorre pertanto confermare l’inverosimiglianza delle sue allegazioni poiché inconcludenti, in particolare per l’assenza di dettagli su aspetti determinanti per la valutazione del motivo d’asilo addotto (segnatamente

D-1871/2023 Pagina 10 organizzazione dell’espatrio, modalità concreta della fuga, caratteristiche della sorella sottratta al matrimonio, identità del futuro marito), che le stesse suscitano infatti dubbi oggettivamente rilevanti su un evento dirimente per il giudizio, che, infine, persino le confuse spiegazioni in merito all’ottenimento del passaporto rafforzano l’inverosimiglianza delle sue allegazioni nonché la credibilità dell’interessato; che, anche su tale aspetto, l’insorgente ha introdotto tardivamente delle precisazioni poco convincenti; che, infatti, in sede di audizione l’interessato ha dichiarato: “A Kabul ho fatto la richiesta e poi c’era mio cugino che lavorava per iI Ministero degli esteri, ma non so che funzione abbia al Ministero. Per questo motivo avevo chiamato mio cugino materno che lavorava lì (…)” (cfr. atto SEM n. 20/18 D118); che tale versione si pone tuttavia in contrasto con quanto specificato in sede di parere legale, ovvero che “al momento della richiesta, [il cugino] lavorava in Svezia per il precedente governo afghano” (cfr. atto SEM n. 22/4 pag. 2); che anche ammettendo che il suo parente lavorasse effettivamente in Svezia, non è opportuno concludere, come pretende il ricorrente sulla base del rapporto citato – ma non accluso – nel ricorso (LANDINFO, “Afghanistan: Tazkera, passports and other ID documents” del 23 aprile 2020), che il consolato afghano di Bonn rilasciasse passaporti anche per l’ambasciata svedese; che il rapporto menzionato riguarda infatti esclusivamente gli affari esteri norvegesi, che, visto quanto precede, l’autorità inferiore non è quindi incorsa in una violazione del diritto federale, tanto meno in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti nella misura in cui ha concluso che le allegazioni dell’insorgente relative al motivo d’asilo invocato fossero inverosimili (art. 7 LAsi), che considerata l’inverosimiglianza delle allegazioni si può quindi prescindere da un’analisi della rilevanza dei motivi d’asilo addotti (art. 3 LAsi); che, nondimeno, va confermata la decisione della SEM anche nella misura in cui la stessa ha ritenuto che gli abusi subiti dall’insorgente all’incirca 13 anni fa sono privi degli elementi, soggettivi e oggettivi, di una possibile o probabile persecuzione attuale e che, ad ogni buon conto, non sono direttamente all’origine del suo espatrio, che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo, la decisione impugnata va pertanto confermata,

D-1871/2023 Pagina 11 che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; che tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi); che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg. e 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta priva di oggetto, che essendo il ricorso sprovvisto di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta, che, visto l’esito della procedura, le spese processuali di fr. 750.- vanno poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la presente decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),

(dispositivo alla pagina seguente)

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Il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dalle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Manuel Borla Matteo Piatti

Data di spedizione:

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