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Bundesverwaltungsgericht 15.04.2011 D-1843/2011

15 avril 2011·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,608 mots·~13 min·2

Résumé

Asilo (non entrata nel merito / safe country) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 17 marzo 2011

Texte intégral

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1843/2011 Sentenza del 15 aprile 2011 Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Kurt Gysi; cancelliera Antonella Guarna. Parti A._______, nato il (…), Romania, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 17 marzo 2011 / N (…).

D-1843/2011 Pagina 2 Visto: la prima domanda di asilo che l'interessato ha presentato il (…) in Svizzera, la decisione dell'UFM del 4 febbraio 2010, mediante la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della suddetta domanda di asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha ordinato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera, nonché l'esecuzione medesima, il rimpatrio volontario dell'interessato verso la Romania in data (…), la seconda domanda di asilo che l'interessato ha presentato in data (…) in Svizzera, i verbali di audizione dell'interessato del 21 gennaio 2011 (di seguito: verbale 1) e del 1° febbraio 2011 (di seguito: verbale 2), la decisione dell'UFM del 17 marzo 2011 di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi, il ricorso inoltrato dall'insorgente il 25 marzo 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato), congiuntamente alla presunta consorte ed a suo figlio, l'originale dell'incarto UFM pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 29 marzo 2011, l'estratto track & trace relativo alla notifica della suddetta decisione ricevuto via fax dal Tribunale il 30 marzo 2011, dal quale risulta che il ricorrente non ha mai ritirato la decisione in questione, il trasferimento del ricorrente nel frattempo ad un indirizzo diverso da quello a cui è stata recapitata la decisione dell'UFM del 17 marzo 2011 (cfr. registrazione dell'arrivo del ricorrente in data (…) presso il B._______), la notifica irregolare della decisione dell'UFM, in quanto recapitata all'indirizzo errato dell'insorgente,

D-1843/2011 Pagina 3 la decisione incidentale del Tribunale del 5 aprile 2011, mediante la quale è stata notificata al ricorrente la decisione dell'UFM del 17 marzo 2011 emanata nei suoi confronti e gli è stato concesso un termine di 5 giorni lavorativi a partire da quello successivo alla notifica della decisione del 17 marzo 2011 – unitamente alla presente decisione incidentale – per presentare un nuovo ricorso o per completare i motivi del ricorso inoltrato il 25 marzo 2011, congiuntamente alla sua presunta consorte ed al suo asserito figlio, l'avviso di ricevimento, da cui emerge che la predetta decisione incidentale e la decisione dell'UFM del 17 marzo 2011 sono state notificate all'insorgente il 7 aprile 2011, lo scritto dell'insorgente del 13 aprile 2011, mediante il quale esso ha confermato quanto già espresso con il ricorso del 25 marzo 2011, ritenuto il contenuto identico della decisione dell'UFM rispetto a quella emanata nei confronti della sua presunta moglie, di cui ha riferito inoltre essere incinta al (…) mese di gravidanza, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che, preliminarmente, vista l'assenza della prova di un legame matrimoniale ufficialmente riconosciuto tra l'insorgente e la sua presunta consorte C._______ (N […]), peraltro minorenne, nonché del legame di filiazione del medesimo con il bambino D._______ (N […]), non si giustifica la congiunzione delle cause e la pronuncia di una sola sentenza, nonostante essi abbiano presentato congiuntamente ricorso,

D-1843/2011 Pagina 4 che vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1 e 52 PA, nonché art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed i ricorsi sono stati presentati in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano, che l'interessato – cittadino rumeno, di etnia (…), originario di E._______, nella provincia di F._______ (Romania) – ha dichiarato di essere espatriato nuovamente dal suo Paese di origine, poiché non gli sarebbe stato concesso un aiuto economico per il suo bambino, di cui sarebbe riuscito a far registrare la nascita presso le autorità municipali, secondo il documento prodotto come il certificato di nascita di D._______ (cfr. doc. 1), ma che non avrebbe potuto riconoscere legalmente, a causa dei costi della procedura; che, infatti, essendo la madre del bambino minorenne, essa non potrebbe usufruire dell'aiuto sociale, come dimostrerebbe il documento presentato come la copia fax dell'Ufficio regionale del sostegno sociale al Municipio di E._______ (doc. 2); che, per tentare di ottenere detto aiuto, l'interessato si sarebbe altresì rivolto al partito dei (…), nonché al sindaco, tuttavia senza successo; che, inoltre, non potendo più usufruire dell'ospitalità e dell'impiego che il suo datore di lavoro gli avrebbe offerto, l'interessato si sarebbe trovato – unitamente alla sua presunta consorte e al bambino – senza più lavoro, senza alloggio e sostentamento a partire dalla fine delle festività del (…) 2010; che, a fronte di tale situazione ed al fine di trascorre il periodo invernale, l'interessato si sarebbe fatto prestare dei soldi da uno zingaro e sarebbe espatriato a inizio (…) 2001 con C._______ e D._______, che, nella decisione del 17 marzo 2011, l'UFM ha constatato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito la Romania nel novero dei Paesi sicuri e, dall'altro lato, che le allegazioni in materia di asilo – esclusivamente di origine economica – presentate dal richiedente non sarebbero rilevanti ai fini dell'asilo; che, di conseguenza, non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi di esposizione dell'interessato a persecuzioni in caso di rientro in patria,

D-1843/2011 Pagina 5 che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel gravame, richiamati i fatti esposti, il ricorrente contesta la decisione dell'UFM, adducendo che nel suo caso esisterebbero indizi di persecuzione in senso lato, per cui l'autorità di prime cure avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda di asilo; che, in particolare, l'insorgente fa valere che, oltre al comprovato diniego dell'aiuto sociale, egli sarebbe costretto a vivere in condizioni di povertà, a causa delle massicce discriminazioni nei confronti dei (…) come lui, ad opera del Governo e dei singoli cittadini; che, inoltre, in considerazione della sua situazione, il ricorrente sostiene che il suo rinvio verso la Romania non sarebbe né ragionevolmente esigibile, né ammissibile in applicazione dell'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) e dell'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), poiché non avrebbe la possibilità di accedere ad un aiuto che gli garantisca un'esistenza umanamente dignitosa, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda di esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda di asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione, che, allorquando il Consiglio federale inserisce un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione di assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente l’asilo di invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale, che, peraltro, la nozione di indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi si intende in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione

D-1843/2011 Pagina 6 dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18), che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano l'entrata nel merito di una domanda di asilo, vale un grado di verosimiglianza ridotto (GICRA 1996 n. 16 consid. 4 confermata in GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247), che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data 25 novembre 1991, la Romania nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione di assenza di persecuzioni in detto Paese, che, nella fattispecie, il ricorrente non è riuscito ad invalidare la presunzione di assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in particolare, l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui alla impugnata decisione; che le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza e rilevanza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, segnatamente, la motivazione addotta dal ricorrente, a sostegno del suo espatrio e della conseguente presentazione della sua domanda di asilo, è legata esclusivamente a delle ragioni di ordine economico, ovvero all'impossibilità di ottenere un aiuto sociale per suo figlio da parte delle autorità municipali del suo Paese di origine e quindi di mantenersi (cfr. verbale 1 pagg. 4-5), nonché alla perdita dell'alloggio e del lavoro di cui disponeva (cfr. verbale 2 D36-D44 e D49); che, peraltro, il ricorrente non è stato in grado di comprovare il rapporto di filiazione con il suo presunto figlio, per cui avrebbe chiesto il suddetto aiuto economico, giacché egli non l'ha riconosciuto e quindi non figura sul certificato di nascita del medesimo (cfr. doc. 1 e verbale 2 D6 e D9-D15); che, inoltre, l'insorgente ha dichiarato espressamente di non temere nulla in caso di rientro nel suo Paese d'origine (cfr. verbale 2 D31); che, d'altronde, contrariamente a quanto pretende il ricorrente con semplici allegazioni di parte (cfr. ricorso pag. 2), la sola appartenenza all'etnia (…) non presuppone di per sé l'esistenza di persecuzioni generali e sistematiche, né tantomeno di persecuzioni atte a costringere le persone di tale etnia a

D-1843/2011 Pagina 7 vivere in condizioni di povertà; che, in siffatte circostanze, la suddetta motivazione invocata dal ricorrente non costituisce, di per sé, un motivo rilevante suscettibile di condurre a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, laddove infatti le difficoltà derivanti da una situazione di crisi socioeconomica (povertà, condizioni di vita precarie, difficoltà a trovare un impiego o un alloggio, redditi insufficienti) o dalla disorganizzazione, o dalla mancanza di infrastrutture o da problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel Paese in questione, può essere confrontata, non rientrano nei motivi previsti dalla suddetta norma, che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Romania possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), diversamente da quello che pretenderebbe far credere il ricorrente (cfr. ricorso pag. 3), che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Romania non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi, che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda di asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non meritano tutela e la decisione impugnata va confermata, che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera

D-1843/2011 Pagina 8 (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21), che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'allontanamento del ricorrente quanto alla sua situazione personale; che egli è giovane, ha un'esperienza lavorativa come (…) e gode di buona salute; che, infatti, l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la loro ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, inoltre, il ricorrente dispone di un'importante rete sociale in patria, ritenuto che vive ancora in loco gran parte della sua famiglia (cfr. verbale 1 pag. 3); che, peraltro, è ininfluente nella presente procedura relativa al ricorrente, l'asserzione secondo cui la sua pretesa compagna sarebbe in stato interessante al (…) mese di gravidanza (cfr. scritto del ricorrente del 13 aprile 2010), che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che, peraltro, egli ha già depositato agli atti il suo passaporto in originale (cfr. verbale 1 pag. 3); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto,

D-1843/2011 Pagina 9 che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)

D-1843/2011 Pagina 10 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione:

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