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Bundesverwaltungsgericht 02.02.2021 D-180/2021

2 février 2021·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,895 mots·~19 min·2

Résumé

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) | Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 15 dicembre 2020

Texte intégral

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Corte IV D-180/2021

Sentenza d e l 2 febbraio 2021 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l’approvazione della giudice Roswitha Petry; cancelliera Alissa Vallenari.

Parti A._______, nata il (…), Afghanistan, rappresentata dalla signora Simona Cautela, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (senza esecuzione dell’allontanamento); decisione della SEM del 15 dicembre 2020 / N (…).

D-180/2021 Pagina 2 Visto: la domanda d’asilo che l’interessata ha presentato in Svizzera l’(…) settembre 2020, dichiarandosi minorenne (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [{…}]-1/2), la richiesta d’informazioni alla B._______ da parte dell’autorità inferiore del (…) (cfr. atti SEM n. 12/3-n. 14/1), reiterata il (…) (cfr. atti SEM n. 22/1 e n. 23/1), a seguito dei riscontri nella banca dati «EURODAC», ove la richiedente è risultata aver presentato una pregressa domanda d’asilo su suolo (…) il (…) (cfr. atti SEM n. 9/1-n. 11/2), la procura per richiedente minorenne non accompagnata (di seguito: RMNA), sottoscritta il (…), la quale nominata rappresentante legale ha funto anche quale persona di fiducia ai sensi dell’art. 7 dell’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311; cfr. atto SEM n. 15/1), il verbale relativo alla prima audizione RMNA del (…) ottobre 2020 (cfr. atto SEM n. 17/10) dell’interessata, lo scritto della rappresentante legale del 14 ottobre 2020 con i documenti allegati relativi la richiesta di ricongiungimento tra la minore e la madre nonché il fratellastro (…), questi ultimi ancora in B._______, su suolo elvetico (cfr. atto SEM n. 21/3), la risposta delle autorità (…) del (…) alla richiesta d’informazioni svizzera (cfr. atti SEM n. 24/1 e n. 25/1), l’audizione sui motivi d’asilo del (…) dicembre 2020 dell’interessata (cfr. atto SEM n. 28/12), il parere del 14 dicembre 2020 espresso dalla rappresentante legale della richiedente al progetto di decisione della SEM dell’11 dicembre 2020 (cfr. atti SEM n. 33/7 e n. 34/3), la decisione dell’autorità inferiore del 15 dicembre 2020, notificata in medesima data (cfr. atto SEM n. 38/1), con cui la medesima autorità ha respinto la succitata domanda d’asilo ed ha pronunciato l’allontanamento della richiedente dalla Svizzera, concedendole tuttavia un’ammissione provvisoria, a causa dell’inesigibilità dell’esecuzione del suo allontanamento,

D-180/2021 Pagina 3 il ricorso del 14 gennaio 2021 (cfr. risultanze processuali), per mezzo del quale l’insorgente ha impugnato la succitata decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo a titolo principale l’annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo in Svizzera; ed a titolo subordinato che gli atti siano restituiti alla SEM per il completamento dell’istruzione ed un nuovo esame delle allegazioni; altresì presentando un’istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e dal relativo anticipo; allegando al ricorso quale nuovo documento una copia di una fotografia ad una fattura intestata alla supposta zia della ricorrente, la conferma di ricevimento del gravame del 15 gennaio 2021 del Tribunale indirizzata all’interessata (cfr. risultanze processuali), i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,

e considerato: che le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA, che la ricorrente è toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimata ad aggravarsi contro di essa, che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi e 10 dell’Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell’asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318]), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti,

D-180/2021 Pagina 4 che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che in virtù dell’art. 111 lett. e LAsi, il ricorso, manifestamente infondato come si vedrà dappresso, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico con l’approvazione di una seconda giudice, e la sentenza verrà pertanto motivata solo sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che altresì, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di scritti, che l’insorgente, cittadina afghana, di etnia hazara, ma nata e cresciuta in C._______, a sostegno della sua domanda d’asilo e nel contesto della prima audizione RMNA ha addotto che circa all’età di (…) anni il padre l’avrebbe voluta condurre in Afghanistan per darla in sposa ad un uomo a lei sconosciuto; che la madre tuttavia si sarebbe sempre opposta a tale volere paterno, scaturendone ogni volta degli accesi litigi con il marito; che il padre per indurre la moglie all’obbedienza del suo volere l’avrebbe maltrattata e picchiata, malmenando a volte anche l’interessata; che un giorno, nel corso di un acceso litigio tra i genitori, due zii (…) sarebbero giunti al loro domicilio e le avrebbero condotte in una casa a D._______; che ivi esse avrebbero vissuto, insieme ad un cugino (…), fino all’anno (…), ovvero sino all’espatrio con la madre verso la E._______, per giungere in seguito, dopo circa un anno e mezzo, in B._______; che dacché sarebbero partite da D._______, ella non avrebbe più rivisto né sentito il padre, che ella ha altresì dichiarato di temere di ritornare in Afghanistan, in quanto lì vi sarebbe la guerra, sarebbe obbligata a sposarsi, nonché la madre verrebbe uccisa dal padre, dallo zio (…) o dalla famiglia (…) se la trovassero; che ella ha inoltre espresso il desiderio di vivere presso gli zii (…) presenti in Svizzera, nonché di ricongiungersi con la madre ed il fratellastro rimasti in B._______, che nel suo provvedimento, l’autorità resistente ha ritenuto le allegazioni decisive in materia d’asilo della richiedente, come inverosimili ai sensi

D-180/2021 Pagina 5 dell’art. 7 LAsi, in quanto vaghe ed a tratti anche incoerenti e contraddittorie, che nel suo gravame l’insorgente contesta le sovraesposte conclusioni; che segnatamente le sue asserzioni dovrebbero essere considerate attendibili nell’ottica della probabilità preponderante, tenendo in debita considerazione gli aspetti specifici della minore età ex art. 7 cpv. 5 OAsi 1; che proprio tali aspetti sarebbero stati misconosciuti dalla SEM; che invero nel complesso, il tenore delle cosiddette “gravi incongruenze” segnalate nella decisione impugnata, lascerebbero desumere che il livello di dettaglio richiesto dall’autorità inferiore per la presentazione dei fatti da parte della minore, non si scosterebbe da quanto richiesto ad un adulto; che oltracciò, la SEM non avrebbe tenuto conto nella sua valutazione che dei fattori emozionali potrebbero aver influenzato le allegazioni della giovane; che neppure il ritmo incalzante dei quesiti posti alla richiedente, nel contesto dei quali la funzionaria incaricata della SEM avrebbe pure espresso dei giudizi negativi in merito, non avrebbero contribuito a mettere a proprio agio la ricorrente, che considerata anche la giovane età dell’insorgente e le sue espresse difficoltà di ricordare dei dettagli di un episodio che sarebbe avvenuto (…) anni prima all’età di soli (…) anni, le allegazioni della richiedente sarebbero da ritenere verosimili ed andrebbero valutate anche sotto il profilo della rilevanza, alfine di un accertamento esaustivo ed accurato dei fatti giuridicamente rilevanti; che in merito, se ella rientrasse in Afghanistan, rischierebbe di essere ricondotta dal padre violento, unico genitore rimasto in patria, e sarebbe costretta a sposare un uomo molto più grande di lei, che altresì, tenuto conto del fatto che la procedura di trasferimento per ricongiungimento tra la madre e la minore dalla B._______ in Svizzera, sarebbe tutt’ora in corso, nell’ottica di un accertamento esaustivo dei fatti giuridicamente rilevanti, l’interessata sostiene che sarebbe auspicabile l’ascolto dei motivi d’asilo anche della madre e quindi l’esame della fattispecie nell’ambito di una procedura ampliata, che agli occhi del Tribunale, le tesi ricorsuali non possono tuttavia essere seguite, che appare d’uopo giudizioso esaminare le doglianze formali sollevate dall’insorgente, ovvero d’un canto il mancato rispetto da parte della SEM dei criteri di valutazione delle allegazioni di un minore dal profilo della verosimiglianza e d’altro canto la tenuta della stessa audizione sui motivi

D-180/2021 Pagina 6 d’asilo da parte dell’autorità inferiore, che avrebbe pregiudicato alla chiarezza e completezza delle risposte date dall’insorgente, giungendo ad un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti nonché ad un’applicazione errata del diritto federale (art. 106 cpv. 1 lett. a e b LAsi), che la qualità di minore non accompagnato impone invero alla SEM il rispetto di esigenze particolari d’istruzione nell’ambito della trattazione della domanda d’asilo che il Tribunale ha già avuto modo di specificare nella DTAF 2014/30 (cfr. in particolare consid. 2.3.2), che nel caso in parola v’è dapprima da premettere come la ricorrente, al momento dello svolgimento dell’audizione sui motivi, fosse ben oltre i (…) anni d’età, ciò che permette in parte di relativizzare le esigenze prescritte dalla giurisprudenza succitata, la quale è stata sviluppata nel contesto di una fattispecie riguardante un richiedente l’asilo di soli dodici anni, che non bisogna neppure misconoscere che, sebbene i criteri summenzionati siano stati ripresi direttamente dalla giurisprudenza, si tratta di semplici raccomandazioni a garanzia del trattamento uniforme del minore (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale D-6763/2018 dell’11 giugno 2020 consid. 5.1), che proseguendo nell’analisi, nessun indizio agli atti all’inserto, lasciano trasparire che le esigenze legate alla minore età dell’insorgente sviluppate dalla giurisprudenza succitata non siano state pienamente rispettate nel caso di specie, che invero, la rappresentante legale dell’insorgente, nonché persona di fiducia della stessa, è stata debitamente convocata all’audizione sui motivi d’asilo – nonché pure alla prima audizione RMNA – tenutasi con la minore ed ella era presente; che durante la medesima audizione, la funzionaria della SEM responsabile ha cominciato con lo spiegare alla richiedente i suoi diritti ed i suoi obblighi, in particolare quello di dire la verità, durante l’audizione, nonché osservando che fosse importante come lei si sentisse a suo agio durante la medesima; che proseguendo ha iniziato a porre dei quesiti aperti all’insorgente, chiedendole, anche se brevemente riguardo il suo stato di salute, come pure lasciandola esprimere liberamente circa i suoi motivi d’asilo (cfr. verbale 2, D4 segg., pag. 2 seg.), ponendo soltanto successivamente dei quesiti più dettagliati, dandole la possibilità in particolare di esprimersi rispetto all’ultimo litigio avvenuto tra i genitori, allorché avrebbero abbandonato successivamente con la madre la casa famigliare (cfr. verbale 2, D16, pag. 4; D29 segg., pag. 5 seg.),

D-180/2021 Pagina 7 che sebbene effettivamente, nel corso di questi ultimi quesiti, si possa desumere un certo malcontento da parte della funzionaria incaricata della SEM, rispetto alle risposte ritenute vaghe della richiedente, tuttavia allo stesso modo le ha dato la possibilità di esprimersi più volte sulle stesse, riformulando anche diversamente i suoi quesiti perché l’interessata potesse afferrare bene quanto richiestole (cfr. verbale 2, D30 segg., pag. 5 seg.; ed ancora: verbale 2, D64 segg., pag. 8 seg.), che alla fine dell’audizione, l’auditrice della SEM ha dato modo all’interessata di esprimersi anche riguardo a dei fatti non prettamente attinenti i suoi motivi d’asilo, chiedendole riguardo al suo fratello (…) ed alla madre (cfr. verbale 2, D74 segg., pag. 9), nonché le ha offerto nuovamente la possibilità di esporre degli eventuali fatti che non avesse ancora evocati e suscettibili ad opporsi al suo ritorno in Afghanistan (cfr. verbale 2, D78 segg., pag. 9 seg.), che lungo il corso dell’audizione, la richiedente non ha dato prova di aver avuto difficoltà particolari, segnatamente di comprensione – che non siano comunque state risolte nel corso dell’audizione stessa – o dovute ad un’emozione che l’avrebbero impedita dall’esprimersi liberamente sui suoi motivi di fuga, come espresso invece nel gravame; che peraltro, la sua rappresentante legale non appare essere intervenuta né all’inizio dell’audizione, né nel corso dell’esposizione dei suoi motivi d’asilo, o abbia presentato dei commenti che andassero nel senso di ritenere che l’audizione non si sia svolta in un clima disteso e con dei quesiti adattati all’età ed alle capacità della minore; che inoltre appare che l’auditrice si sia sincerata di aver ben compreso quanto dichiarato dalla minorenne, che visto tutto quanto sopra, non ricorrono gli estremi per un’invalidazione dell’atto procedurale in questione, in quanto non si può ritenere che nel caso in esame siano rintracciabili un accumulo di fattori negativi che avrebbe condotto alla stesura di un verbale d’audizione insufficiente per l’esame della verosimiglianza, che le doglianze espresse dall’insorgente in tale senso vanno quindi respinte, che per quanto concerne invece il merito della questione, preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo la ricorrente stata posta al beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento nel provvedimento impugnato, e non avendo ella censurato specificatamente la pronuncia dell’allontanamento, oggetto del litigio risulta

D-180/2021 Pagina 8 essere esclusivamente la questione del riconoscimento dello statuto di rifugiato e della concessione dell’asilo, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 cpv. 1 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 cpv. 2 LAsi), che giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile; che occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che altresì, a tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare, o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l’asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all’esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi; che per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si rinvia alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata), che come a ragione considerato dall’autorità inferiore nella decisione avversata, anche agli occhi del Tribunale le dichiarazioni essenziali rilasciate dalla ricorrente riguardo i suoi motivi d’asilo, risultano essere in più punti incoerenti, nonché poco sostanziate,

D-180/2021 Pagina 9 che a titolo esemplificativo, nel corso della prima audizione, ella ha sostenuto che il padre l’avrebbe voluta far sposare con uno dei suoi famigliari (cfr. verbale 1, p.to 1.17.04, pag. 5 e p.to 7.01, pag. 9), specificazione che nell’audizione successiva non ha invece addotto, asserendo invece non sapere di chi si trattasse (cfr. verbale 2, D40 seg., pag. 7), che anche riguardo all’ultimo litigio avvenuto prima della sua partenza dal domicilio paterno verso D._______, si rilevano diverse discrepanze nelle varie versioni rese dalla richiedente; che invero se nel suo racconto spontaneo dei suoi motivi d’asilo ha descritto il coinvolgimento dello zio (…) nel litigio (cfr. verbale 2, D5, pag. 2), tuttavia in seguito tale evenienza risulta essere del tutto assente (cfr. verbale 2, D16, pag. 4), per finire, a preciso quesito in merito, in dichiarazioni contraddittorie, affermandone invece la sua estraneazione (“Mio zio […] era fermo in un angolo e guardava, non faceva niente”, cfr. verbale 2, D26, pag. 5); che la spiegazione fornita dalla ricorrente in merito, ovvero che in precedenza si sarebbe forse sbagliata (cfr. verbale 2, D28, pag.5), non risulta in alcun modo esplicativa né convincente rispetto a tale incoerenza; che la stessa, a differenza di quanto allegato nel gravame, non appare nell’esame complessivo delle dichiarazioni rese dall’insorgente, come “irrisoria”, bensì di una certa importanza, visti i pochi dettagli resi dalla medesima in merito al succitato litigio, che appare peraltro quantomeno incoerente con il fatto che ella si trovasse fuori in cortile (cfr. verbale 2, D5, pag. 2 e D21, pag. 4), la sua descrizione della circostanza che la madre avesse preso il suo chador (cfr. verbale 2, D16, pag. 4 e D29, pag. 5), che per il resto, si rinvia, onde evitare inutili ridondanze, alla decisione impugnata, essendo sufficientemente motivata e dettagliata in relazione alle vaghezze rilevate nelle dichiarazioni dell’insorgente (cfr. art. 109 cpv. 3 della Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110] su rinvio dell’art. 6 LAsi); che in tal senso le argomentazioni esposte nel gravame, non inducono il Tribunale a diversa conclusione rispetto a quella di cui all’avversata decisione, che neppure il fatto allegato con il ricorso, che la ricorrente avrebbe iniziato un percorso di presa in carico psicologica – peraltro dalla copia della fattura inviata con il ricorso non risulta in alcun modo la presa in carico psicologica della ricorrente, bensì si riferisce unicamente alla presunta zia della medesima – in mancanza di ogni qualsivoglia ulteriore elemento all’incarto di indizi concreti di traumi o di meccanismi di autodifesa da parte della

D-180/2021 Pagina 10 ricorrente rispetto a quanto raccontato in merito ai suoi motivi d’asilo, non risultano far addivenire il Tribunale ad un apprezzamento differente rispetto a quanto sopra esposto, che per gli stessi motivi, nemmeno l’eventuale audizione della madre della ricorrente, della quale per di più non si conosce né se riceverà la possibilità di ricongiungersi con la figlia in Svizzera, come neppure i tempi dello stesso ricongiungimento se il medesimo venisse autorizzato, non potrebbe essere posta a fondamento di una valutazione diversa della presente fattispecie, ove la ricorrente stessa non ha reso credibili le sue asserzioni circa i suoi motivi d’asilo, che in definitiva v’è dunque da tutelare la conclusione dell’autorità inferiore circa l’inverosimiglianza dei motivi d’asilo addotti dall’interessata, che a titolo abbondanziale, e per buona pace della ricorrente, si rileva altresì che, anche se le medesime allegazioni venissero ritenute verosimili, non sarebbero comunque rilevanti ai sensi dell’asilo, che invero appare dalle dichiarazioni dell’insorgente come, dopo la loro partenza dal domicilio paterno, con il padre non avrebbe più avuto alcun contatto, né avrebbe più avuto notizia del medesimo finché sarebbe rimasta in C._______ con la madre (cfr. verbale 2, D36 seg., pag. 6); che il fatto che esse siano comunque rimaste in C._______ per almeno ancora un anno dopo aver lasciato la casa paterna, senza più essere ricercate dal medesimo, malgrado ne avesse le possibilità tramite i famigliari (…), risulta essere dimostrativo dell’evenienza che il padre si fosse completamente disinteressato della ricorrente, come pure della madre della medesima, che agli occhi del Tribunale, la partenza della ricorrente dal suo paese di nascita, non aveva pertanto alcun nesso causale temporale con le persecuzioni allegate dalla ricorrente da parte del padre, essendo che la fuga sarebbe intervenuta circa un anno dopo la fine delle stesse (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1; 2009/51 consid. 4.2.5); che ancor meno si ravvisa un nesso materiale con le medesime, non essendo più di alcuna attualità il volere del padre di farle contrarre il matrimonio in Afghanistan al momento della sua partenza dall’C._______; che la partenza dal predetto Paese, appare quindi piuttosto riconducibile ad altra causa rispetto alle motivazioni fornite nei verbali d’audizione dalla ricorrente, che per quanto infine attiene il desiderio espresso dall’insorgente di rimanere in Svizzera presso gli zii (…), come pure relativa alla

D-180/2021 Pagina 11 situazione generica di guerra in Afghanistan, gli stessi motivi risultano essere all’evidenza irrilevanti in materia d’asilo, che per tutto quanto sopra rilevato, si ritiene pertanto che, al momento del suo espatrio, la ricorrente non fosse esposta a delle persecuzioni imminenti e gravi rientranti nella definizione di cui all’art. 3 LAsi, per il che ancora meno plausibili risultano essere i timori per il futuro espressi dalla medesima in rapporto al padre (cfr. verbale 2, D61 pag. 8 e D79 seg., pag. 10), che, per quanto riguarda la concessione dell’asilo e del riconoscimento della qualità di rifugiato, il ricorso non è pertanto destinato ad esito favorevole, che ne discende che, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che, visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che tuttavia, visto che la parte in causa risulta essere minorenne, non appare essere equo addossarle le spese processuali; che pertanto si rinuncia a prelevare delle spese processuali, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente)

D-180/2021 Pagina 12 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dalle spese processuali, è respinta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Alissa Vallenari

Data di spedizione:

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