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Bundesverwaltungsgericht 16.05.2017 D-1757/2016

16 mai 2017·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,152 mots·~11 min·2

Résumé

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) | Asilo (senza allontanamento); decisione della SEM del 16 febbraio 2016

Texte intégral

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Corte IV D-1757/2016

Sentenza d e l 1 6 maggio 2017 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Markus König, cancelliera Sebastiana Bosshardt.

Parti A._______, nato il (…), Eritrea, patrocinato dal lic. iur. Mario Amato, Soccorso operaio svizzero SOS Ticino, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (senza allontanamento); decisione della SEM del 16 febbraio 2016 / N (…).

D-1757/2016 Pagina 2

Visto: la domanda d'asilo che A._______ ha presentato in Svizzera il 30 settembre 2014, i verbali di audizione del 17 ottobre 2014 (di seguito: verbale 1) e del 3 febbraio 2016 (di seguito: verbale 2), la decisione del 4 novembre 2014 dell'Autorità regionale di protezione (…) sede di B._______ che ha istituito nei confronti del richiedente l'asilo minorenne una curatela di rappresentanza ai sensi dell'art. 306 CC e nominato il signor C._______ quale curatore, la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM) del 16 febbraio 2016, notificata al curatore il 17 febbraio 2016, con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera, ritenendo però non ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Eritrea, con conseguente ammissione provvisoria dell'interessato, il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 21 marzo 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 22 marzo 2017), con cui l'insorgente ha postulato l'annullamento della decisione della SEM del 16 febbraio 2016 ed il riconoscimento della qualità di rifugiato; contestualmente ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria, con protesta di spese e ripetibili, la decisione incidentale del 23 agosto 2016 con cui il Tribunale ha accolto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria ed ha nel contempo invitato la SEM ad inoltrare una risposta al ricorso, la risposta al ricorso dell'autorità di prime cure del 30 agosto 2016 trasmessa all'insorgente per conoscenza, la decisione del 6 marzo 2017 dell'Autorità regionale di protezione (…) sede di B._______ che ha revocato per raggiungimento della maggiore età la curatela di rappresentanza istituita in favore del richiedente l'asilo, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,

D-1757/2016 Pagina 3 e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che preliminarmente occorre rilevare che, essendo stato il ricorrente posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 16 febbraio 2016, e non avendo in specie l'interessato censurato la pronuncia dell'allontanamento da parte dell'autorità inferiore, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente la questione del riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo, che nel corso dell'audizione sulle generalità A._______ ha dichiarato essere cittadino eritreo di etnia tigrina, nato e cresciuto a D._______ nella zoba Debub (Nus Zoba E._______) dove avrebbe risieduto fino all'espatrio avvenuto nel secondo mese del 2012 (cfr. verbale 1, pag. 3 segg.), che sentito in merito ai motivi della sua domanda, l'interessato ha dichiarato di essere espatriato per non dover effettuare il servizio militare e per cercare un'esistenza migliore (cfr. verbale 2, D58 seg.), che nella decisione querelata, la SEM ha anzitutto ritenuto inverosimili poiché inconsistenti e contraddittorie le allegazioni del richiedente concernenti il viaggio d'espatrio,

D-1757/2016 Pagina 4 che per il resto, l'autorità inferiore ha considerato non pertinenti le dichiarazioni dell'interessato, che in particolare, la povertà della famiglia del richiedente così come la sua volontà di costruirsi all'estero una vita migliore non sarebbero rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi poiché imputabili alle difficili condizioni di vita socioeconomiche vigenti in Eritrea, che infine, non sarebbe neppure rilevante il timore dell'interessato di dover svolgere il servizio militare poiché egli non avrebbe mai avuto un contatto con le autorità militari eritree e non avrebbe mai ricevuto una comunicazione per un eventuale arruolamento, che per di più, l'obbligo di prestare servizio militare non costituirebbe di per sé una persecuzione rilevante poiché sarebbe un obbligo civile generale che toccherebbe la maggior parte della popolazione e non sarebbe dettato dalla volontà di perseguire in maniera mirata una persona in particolare, che nel ricorso, il ricorrente contesta il parere dell'autorità di prime cure quanto all'inverosimiglianza delle allegazioni inerenti all'espatrio, che egli avrebbe fornito le informazioni essenziali che, pur essendo laconiche, non potrebbero essere considerate inconsistenti o contraddittorie, che sarebbe dunque più verosimile la circostanza che il ricorrente sia uscito illegalmente dall'Eritrea, che in secondo luogo, per ciò che concerne il timore di essere in futuro arruolato dall'esercito eritreo, l'insorgente rileva che sarebbe notorio che le pene previste per renitenti e disertori in Eritrea sarebbero sproporzionatamente severe e sarebbero da considerare come motivate politicamente ("malus assoluto"), che di conseguenza, a dire del ricorrente, la SEM non avrebbe potuto esimersi dall'esaminare la verosimiglianza delle allegazioni fornite dal ricorrente dal momento che il suo timore di essere sottoposto in futuro a misure persecutorie, dovrebbe essere ritenuto fondato, che in conclusione, la decisione impugnata andrebbe annullata poiché resa sulla scorta di un esame incompleto del fatti rilevanti ed al ricorrente andrebbe riconosciuta la qualità di rifugiato,

D-1757/2016 Pagina 5 che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi); che non sono invece rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato (l'art. 3 cpv. 3 LAsi); che è fatto salvo il rispetto della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), che per il resto si rilevi in primo luogo come la giurisprudenza abbia già avuto modo di confermare, anche dopo l'adozione dell'art. 3 cpv. 3 LAsi, la prassi previgente riguardante le persone che motivano una domanda d'asilo con il rifiuto di servire o la diserzione nel loro Paese d'origine; che conseguentemente, siffatti motivi non sono di per sé sufficienti a fondare la qualità di rifugiato, a meno che ne risulti una persecuzione ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi; che in altri termini, in virtù dei motivi menzionati in questa disposizione, alla persona interessata deve essere riconosciuta la qualità di rifugiato soltanto se, in seguito alla sua renitenza o diserzione, ella debba temere un trattamento che comporti seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 4.3-4.5 e 5); che pertanto, una sanzione per renitenza o diserzione costituisce una persecuzione rilevante in materia d'asilo qualora essa risulti, per uno dei motivi ai sensi dell'art. 3 LAsi, discriminante (malus relativo) oppure in sé sproporzionatamente elevata (malus assoluto) (cfr. DTAF 2015/3 consid. 5.7.1 e 5.9), che il timore di essere sanzionato per renitenza o diserzione è oggettivamente fondato allorquando il richiedente è in contatto con le autorità militari; che detto contatto è presunto se la diserzione è avvenuta durante il servizio attivo; che decisivo deve inoltre essere considerato qualsivoglia contatto con le autorità da cui emerge una volontà di reclutamento della persona; che ciononostante, il contatto deve essere reale e concreto; che non è sufficiente invece, il timore di essere – esclusivamente a causa

D-1757/2016 Pagina 6 dell''tà idonea al servizio di leva – reclutato (cfr. GICRA 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 29), che nel caso in esame non vi sono evidenze agli atti che permettano di concludere quanto all'esistenza di un pregresso contatto del ricorrente con le autorità militari (cfr. verbale 1, pag. 7; verbale 2, D68-D70); che l'insorgente si è infatti limitato ad invocare il timore di essere reclutato sulla sola base della sua età idonea al servizio di leva, che pertanto si può escludere il caratterizzarsi in specie di un fondato timore per il ricorrente di essere esposto in caso di rientro in patria a trattamenti che comportino seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi a causa di renitenza o diserzione, che di conseguenza, facendo difetto una delle due condizioni cumulative, è a giusto titolo che la SEM ha potuto esimersi dall'analizzare la verosimiglianza di tale motivo d'asilo, che lo stesso vale anche per quanto riguarda l'espatrio illegale dal Paese; che per i motivi che seguono la questione della verosimiglianza di tale espatrio può nella fattispecie essere lasciata aperta, che invero, in una recente sentenza pubblicata come sentenza di riferimento (D-7898/2015 del 30 gennaio 2017) il Tribunale, dopo approfondita analisi delle attuali informazioni sul Paese (cfr. D-7898/2015 consid. 4.6- 4.11), ha esaminato la questione della rilevanza in materia d'asilo dell'espatrio illegale dall'Eritrea e stabilito che quest'ultimo, da solo, non è sufficiente per ritenere, con una probabilità preponderante, un rischio di subire delle persecuzioni rilevanti in materia d'asilo, che dall'analisi è infatti risultato che molte persone che sono espatriate illegalmente dall'Eritrea hanno potuto farvi ritorno senza particolari problemi per soggiorni di corta durata; che pertanto non si può più presumere con una probabilità preponderante che i cittadini eritrei siano esposti in Patria a sanzioni che per la loro intensità e per le ragioni politiche dello Stato equivalgano seri pregiudizi ai sensi della legge sull'asilo e ciò unicamente a causa dell'espatrio illegale, che un rischio accresciuto di subire una sanzione, può essere riconosciuto unicamente in presenza di elementi supplementari che lascino presupporre che la persona sia malvista dalle autorità eritree (cfr. D-7898/2015 consid. 5.1),

D-1757/2016 Pagina 7 che nel presente caso, fermo considerato anche che il ricorrente ha lasciato il paese ancora giovanissimo, non vi sono elementi che lascino presupporre l'esistenza di un tale rischio accresciuto di subire una sanzione rilevante ai sensi dell'asilo in caso di rientro in Patria, che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che pertanto il ricorso va respinto, che visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente, che ciononostante, avendo il Tribunale, con decisione incidentale del 23 agosto 2016, accolto l'istanza di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, non vengono prelevate le spese processuali, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),

(dispositivo alla pagina seguente)

D-1757/2016 Pagina 8 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt

Data di spedizione:

D-1757/2016 — Bundesverwaltungsgericht 16.05.2017 D-1757/2016 — Swissrulings