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Bundesverwaltungsgericht 29.03.2011 D-1744/2011

29 mars 2011·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,237 mots·~16 min·1

Résumé

Asilo (non entrata nel merito / assenza di documenti) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 10 marzo 2011

Texte intégral

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1744/2011 Sentenza del 29 marzo 2011 Composizione Giudici Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Kurt Gysi; cancelliera Antonella Guarna. Parti A.________, nato il (…), Georgia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 10 marzo 2011 / N […].

D-1744/2011 Pagina 2 Visto: la domanda di asilo che l'interessato ha presentato in data (…) in Svizzera, il documento che l'UFM ha rimesso al ricorrente il medesimo giorno e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda di asilo, i verbali di audizione del 28 settembre 2010 (di seguito: verbale 1) e del 10 febbraio 2011 (di seguito: verbale 2), la decisione dell'UFM del 10 marzo 2011, notificata al ricorrente il 14 marzo 2011 (cfr. risultanze processuali), il ricorso inoltrato dall'insorgente il 21 marzo 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato), pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il giorno seguente, l'originale dell'incarto dell'UFM pervenuto al Tribunale il 24 marzo 2011, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cpv. 1 LTF),

D-1744/2011 Pagina 3 che vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente sentenza va redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda di asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino georgiano, di etnia georgiana, originario di B._______ (Georgia), dove avrebbe vissuto dalla nascita sino al suo espatrio nel (…) 2008, che l'interessato ha affermato di essere espatriato a seguito delle rappresaglie subite dalla Polizia, la quale lo avrebbe sequestrato in due occasioni nel 2004, rispettivamente nel 2007/2008 per estorcergli del denaro, nonché l'avrebbe percosso e minacciato a causa della sua parentela con un parlamentare dal suo stesso cognome C._______, rispettivamente con un suo cugino mafioso, il quale sarebbe ricercato in Georgia per aver rubato dei soldi al Governo e sarebbe fuggito all'estero; che l'interessato si sarebbe rifugiato presso un vicino e, un mese dopo il secondo sequestro, avrebbe lasciato il suo Paese di origine, che, dopo aver raggiunto D._______ (Georgia), egli si sarebbe imbarcato su una nave per E._______ (Ucraina), da dove avrebbe proseguito il viaggio per arrivare in Svizzera, transitando attraverso la Polonia, l'Austria e l'Italia; che, rispettivamente, l'interessato sarebbe partito alla volta della Turchia per poi raggiungere la Grecia e, dopo aver attraversato numerosi Paesi europei, sarebbe giunto in Svizzera nel (…) 2010, che, nella decisione del 10 marzo 2011, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia di asilo alcun documento d'identità o di viaggio valido entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi sia realizzata nel caso di specie,

D-1744/2011 Pagina 4 che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese di origine, siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente contesta la decisione dell'UFM, ritenendo che vi sarebbero dei motivi scusabili giustificanti la mancata presentazione dei documenti d'identità, ragione per cui l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda di asilo; che, in particolare, egli conferma la versione resa nel corso della seconda audizione, secondo cui i suoi documenti sarebbero andati bruciati e non possiederebbe più alcun documento, spiegando che le incongruenze rilevate dall'UFM sarebbero dovute al suo stato di tossicodipendente, in ragione del quale avrebbe dichiarato durante la prima audizione cose di cui non si renderebbe nemmeno conto; che, inoltre, il ricorrente fa valere che l'UFM avrebbe dovuto altresì entrare nel merito della sua domanda di asilo, in quanto sarebbero necessari ulteriori approfondimenti in relazione al suo statuto di rifugiato o all'esecuzione del suo allontanamento; che, infatti, anche in tal merito, occorrerebbe considerare la sua condizione di tossicodipendente che l'avrebbe condotto a riferire cose apparentemente contraddittorie, ma che sarebbero il frutto del suo stato mentale confusionale, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione; che ha, altresì, presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c),

D-1744/2011 Pagina 5 che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non lo sono documenti quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (cfr. Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6), che, nel caso concreto, il ricorrente non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri, che, preliminarmente, i problemi di salute legati alla tossicodipendenza del ricorrente o al pestaggio che avrebbe subito a F._______, quali ad esempio l'incapacità di ricordare date e eventi, nonché uno stato confusionale o disturbi di natura psichica – che egli ha invocato in relazione all'incongruenza delle sue allegazioni rese in procedura d'asilo (cfr. verbale 2 F4, F58 e F61, ricorso pag. 2) – sono palesemente infondati ed ininfluenti, ritenuto che costituiscono delle semplici affermazioni di parte, non circostanziate da alcun elemento o mezzo di prova; che, d'altronde, non soccorre il ricorrente il fatto che, al momento della prima audizione, egli poteva essere sotto l'effetto di stupefacenti (cfr. verbale 2 F127); che, di conseguenza, non v'è ragione di ammettere, da un lato, l'esistenza di qualsivoglia giustificazione a favore del ricorrente circa le sue dichiarazioni contraddittorie e, dall'altro, l'esistenza di problemi medici gravi suscettibili di influire sul presente giudizio, che, quanto al suo viaggio di espatrio, nonché agli eventi che hanno segnato la sua partenza dalla Georgia, il ricorrente ha reso allegazioni del tutto contraddittorie (cfr. verbale 1 pag. 2 e 7-8, nonché verbale 2 F21- F36/ F53-61/F69 e F106-108), a tal punto da non poter determinare, nemmeno in grandi linee, quando egli avrebbe intrapreso questo viaggio e quale sarebbe stato il tragitto percorso per arrivare fino in Svizzera; che, peraltro, laddove possa essere ammessa la versione del ricorrente resa nel corso della seconda audizione, secondo la quale egli avrebbe transitato dalla Turchia e dalla Grecia, ad ogni modo tali allegazioni sono alquanto vaghe e approssimative (cfr. verbale F53-F61 e F106-108), di modo che non apportano grandi delucidazioni alle circostanze in cui si sarebbe svolto il suo viaggio di espatrio; che, d'altronde, non è plausibile che egli sia potuto arrivare in Svizzera dalla Georgia, entrando nello

D-1744/2011 Pagina 6 spazio Schengen e attraversando mezza Europa, senza subire alcun controllo e senza documenti (cfr. verbale 2 F12, F14, F20), che, pertanto, il ricorrente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte, che, inoltre, non soccorrono il ricorrente le vaghe, nonché contraddittorie allegazioni circa i suoi documenti d'identità, laddove ha inizialmente dichiarato di aver smarrito il passaporto e di non aver mai richiesto la carta d'identità (cfr. verbale 1 pag. 4), mentre che, successivamente, ha affermato che gli stessi sarebbero andati bruciati assieme alla sua casa e che la carta d'identità, che gli sarebbe stata rifatta, la deterrebbe sua moglie in Turchia (cfr. verbale 2 F16, ricorso pag. 2); che, in siffatte condizioni, tali asserzioni, non costituiscono ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi della legge; che, d'altronde, non vi è alcun indizio che l'insorgente abbia effettuato seri e concreti sforzi per procurarsi i suoi documenti, tanto più alla luce del tempo trascorso dal momento del deposito della sua domanda di asilo (cfr. verbale 1 pag. 5 e verbale 2 F17-F19), che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio di espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa la mancata presentazione dei documenti d'identità, vi è ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa, che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna dei documenti d'identità, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura di esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente

D-1744/2011 Pagina 7 inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (cfr. DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5), che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda di asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi), che, infatti, le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, in particolare, il racconto dell'insorgente si distingue per il suo carattere estremamente contraddittorio, come pure vago e illogico; che, a titolo di esempio, il ricorrente non è stato in grado di collocare nel tempo, in maniera precisa e lineare, i fatti addotti, segnatamente i due sequestri di cui sarebbe stato oggetto da parte della Polizia e che sarebbero alla base del suo espatrio dal suo Paese di origine, nonché della sua domanda di asilo; che inizialmente egli ha affermato di essere stato sequestrato la prima volta il mese di (…) 2004 e la seconda il mese di (…) dello stesso anno (cfr. verbale 1 pagg. 5-6); che, successivamente, egli ha dichiarato di essere stato rapito due o tre volte, quando sarebbe tornato dalla Russia nel 2005, rispettivamente due volte all'(…) del 2007, a distanza di due settimane (cfr. verbale 2 F72-77 e F94/F96); che, inoltre, il ricorrente non ha nemmeno saputo indicare la data esatta in cui sarebbe effettivamente espatriato, fornendo versioni diverse; che, da un lato, ha affermato che il suo espatrio risalirebbe all'anno 2008, rispettivamente al 2007 (cfr. verbale 2 F105-107 a confronto con verbale 1 pag. 7); che, dall'altro lato, il medesimo ha dichiarato addirittura di aver lasciato la Georgia nel 2003 e di non avervi più fatto ritorno che in una sola occasione, per due notti unicamente, al fine di vedere suo padre (cfr. verbale 2 F22-27); che, in seguito, il ricorrente si è contraddetto nuovamente, allegando che sarebbe tornato in Patria anche nel 2008 per due o tre mesi per rivedere suo padre (cfr. verbale 2 F45-51); che, alla luce delle suesposte e grossolane incongruenze proprio sui punti essenziali, vi è ragione di concludere che i motivi di asilo fatti valere dal

D-1744/2011 Pagina 8 ricorrente sono manifestamente inverosimili, senza che sia necessario evocare ulteriori elementi inconsistenti ed inattendibili del racconto reso, che, di conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato inverosimili con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente, che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo, che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 pag. 90 e segg. e DTAF 2009/50 consid. 5-8 pag. 725-733), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Georgia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 2001 n. 21),

D-1744/2011 Pagina 9 che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 3 LStr), che, inoltre, la situazione vigente in Georgia non è, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale, che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane, vanta una formazione scolastica superiore ([…]), nonché un'esperienza professionale di diversi anni in questo settore di attività (cfr. verbale 1 pag. 2); che, inoltre, vista l'inverosimiglianza del suo racconto, vi è ragione di ritenere che egli disponga in patria di un'importante rete sociale e familiare su cui contare, oltre a sua moglie e suo figlio, di cui non è stato possibile determinare dove si trovino, in ragione delle allegazioni inconsistenti del ricorrente (cfr. verbale 1 pag. 8 e verbale 2 F123-F124), nonché a suo padre e suo zio (cfr. verbale 1 pag. 3 e verbale 2 F61); che, infine, l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, infatti, come analizzato in via preliminare nel presente giudizio, i problemi di salute legati alla tossicodipendenza, così come i disturbi di natura psichica, nonché (…) di cui pretenderebbe soffrire il ricorrente (cfr. verbale 2 F4, F109-F114, F129 e ricorso pag. 2), non sono stati né circostanziati, né corroborati da alcun fondamento oggettivo; che, del resto, come rettamente rilevato dall'UFM, la tossicodipendenza del ricorrente non costituisce un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento del medesimo, laddove peraltro può essere intrapresa, se necessario, una terapia in Patria, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese di origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr),

D-1744/2011 Pagina 10 che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, peraltro, essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), è respinta, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)

D-1744/2011 Pagina 11 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione:

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