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Corte IV D-1689/2014
Sentenza d e l 7 aprile 2014 Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gérald Bovier; cancelliera Zoe Cometti.
Parti
A._______, nata il (...), Italia, ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 24 marzo 2014 / N (...).
D-1689/2014 Pagina 2
Visto: la domanda d'asilo che l'interessata ha presentato in data 28 febbraio 2014 in Svizzera; i verbali d'audizione del 4 marzo 2014 (di seguito: verbale 1) e del 13 marzo 2014 (di seguito: verbale 2); la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del 24 marzo 2014, notificata alla richiedente il medesimo giorno (cfr. atto A14/1), con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera e l'esecuzione dello stesso siccome lecita, esigibile e possibile; il ricorso del 28 marzo 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 31 marzo 2014) con il quale l'insorgente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, come pure, sussidiariamente, la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per un nuovo giudizio e, in subordine, la concessione dell'ammissione provvisoria; l'ulteriore conclusione ricorsuale tendente all'esenzione dal pagamento anticipato delle presunte spese processuali con protestate spese e ripetibili; gli atti dell'UFM trasmessi via telefax al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 31 marzo 2014; l'incarto originale dell'UFM, pervenuto al Tribunale il 3 aprile 2014; i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;
e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF, il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. ac e 52 PA;
D-1689/2014 Pagina 3 che tuttavia nell'ambito di ricorsi contro le decisioni di non entrata nel merito, l'autorità di ricorso si limita, secondo prassi, a esaminare se l'autorità inferiore ha rifiutato a giusto titolo di entrare nel merito della domanda di asilo (cfr. DTAF 2011/30 consid. 3); che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile; che, nei citati limiti, occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti; che, nell'ambito dell'audizione sulle generalità, l'interessata ha dichiarato di essere cittadina italiana e albanese, nata a B._______ (Albania) e da 20 anni residente in Italia e da 13 anni nel comune di C.________ (cfr. verbale 1, pagg. 1, 3 e 5); che avrebbe lasciato l'Italia il 28 febbraio 2014 per motivi medici (cfr. verbale 1, pagg. 7 seg. e verbale 2, pagg. 1-6); che, nella decisione contestata, alla quale si rinvia, l'UFM ha ritenuto che la richiedente non ha inoltrato domanda d'asilo ai sensi dell'art. 18 LAsi, non avendo manifestato la volontà d'ottenere dalla Svizzera una protezione contro persecuzioni; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi e ha contestualmente pronunciato l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Italia siccome lecita, esigibile e possibile; che, nel ricorso, l'insorgente ha allegato che i suoi problemi in Italia sarebbero cominciati nel 1994 a causa di un errore medico durante un intervento che le avrebbe rovinato la vita; che, nonostante si fosse rivolta a innumerevoli medici, non avrebbe trovato nessuno in grado di poter o voler risolvere i suoi problemi medici; che sembrerebbe che l'unica possibilità per risolvere i suoi problemi di salute sarebbe stata quella di farsi curare all'estero; che, inoltre, in Italia avrebbe già presentato delle denuncie senza tuttavia ottenere giustizia; che, pertanto, tali vicissitudini sarebbero
D-1689/2014 Pagina 4 delle persecuzioni nei suoi confronti; che, infatti, il calvario medico subito sarebbe una piena violazione dell'art. 3 CEDU; che, altresì, le autorità italiane non le avrebbero assicurato la giustizia di cui avrebbe avuto diritto; che la ricorrente riconduce a delle persecuzioni il fatto d'essere stata vittima di un errore medico, giacché l'autore di tal errore non sarebbe mai stato punito a causa dell'inefficacia della giustizia italiana; che tutto quanto allegato sarebbe da ricondurre alla discriminazione razziale che subiscono gli albanesi, anche per coloro che avrebbero ottenuto la nazionalità italiana, in Italia; che altresì l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe illecita ed inesigibile in quanto in Italia le sarebbero negate le cure essenziali e rischierebbe dunque la morte; che, giusta l'art. 31a cpv. 3 LAsi, non si entra nel merito di domande d'asilo che non soddisfano le condizioni fissate dall'art. 18 LAsi; che segnatamente questa disposizione si applica se la domanda d'asilo è presentata esclusivamente per motivi economici o medici; che, ai sensi dell'art. 18 LAsi, è considerata come domanda d'asilo ogni dichiarazione con cui una persona manifesta di voler ottenere dalla Svizzera una protezione contro le persecuzioni; che la nozione di persecuzione presuppone un pregiudizio per opera di terze persone; che, pertanto, non rientrano in questa definizione i pregiudizi indipendenti dall'agire umano; che, di conseguenza, le domande di protezione fondate unicamente sulla situazione personale del richiedente l'asilo, in assenza di agenti esterni di persecuzione, non soddisfano tali condizioni; che, per contro, sono compresi nella nozione di persecuzione, ai sensi dell'art. 18 LAsi, in senso lato, non soltanto i seri pregiudizi previsti all'art. 3 LAsi (qualità di rifugiato), ma pure gli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento fissati dall'art. 83 cpv. 3 seg. della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), (cfr. DTAF 2011/8 consid. 4.2 e riferimenti ivi citati); che sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi); che tale definizione di rifugiato, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio Paese d'origine o di residenza, quali per esempio le difficoltà derivanti da una situazione di crisi socio-economica come la povertà, le condizioni di vita precarie, la difficoltà a trovare un impiego o un alloggio, il reddito insufficiente oppure la disorganizzazione, la mancanza
D-1689/2014 Pagina 5 d'infrastrutture o problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel Paese in questione, può essere confrontata; che, nel caso di specie, la ricorrente non ha chiesto alla Svizzera protezione contro delle persecuzioni, non avendo allegato di essere esposta personalmente e concretamente o di avere fondato timore di essere esposta in un futuro prevedibile, in caso di rientro nel proprio Paese, a seri pregiudizi a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche (art. 3 LAsi); che, infatti, la motivazione addotta dalla ricorrente per giustificare il suo espatrio è legata esclusivamente a delle ragioni d'ordine medico, ovvero al problema fisico scaturito a causa d'un errore medico (cfr. verbale 1, pag. 7 e verbale 2, pagg. 2-5); che tale motivo, come manifestamente riconoscibile, non rientra, in tutta evidenza, nella definizione di persecuzione in senso lato giusta l'art. 18 LAsi; che dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'insorgente in Italia possa essere confrontata al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, per di più, la situazione in Italia non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale; che, da quanto esposto, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi; che non soccorrono la ricorrente le allegazioni fatte valere in sede di ricorso giusta le quali ha indicato d'aver vissuto tali vicissitudini in quanto appartenente all'etnia albanese; che, in tale contesto, non v'è motivo di ritenere che l'insorgente in Italia non possa ottenere dalle competenti autorità, se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale agire illegittimo di terzi nei suoi confronti; che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;
D-1689/2014 Pagina 6 che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.1); che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr, giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che, per i motivi sopraesposti, nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione di non entrata nel merito dell'UFM relativa alla domanda d'asilo della ricorrente, quest'ultima non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), nonché degli impegni di diritto internazionale assunti dalla Svizzera (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee e riferimenti ivi citati); che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che, quanto alla situazione personale della ricorrente, potrà ritornare in Italia dal marito e la figlia; che avendo vissuto gli ultimi 20 anni in Italia ed avendo ottenuto pure la cittadinanza italiana, si può partire dal presupposto che abbia un'ottima rete sociale in patria; che, come correttamente rilevato dall'UFM, ella potrà rivolgersi nuovamente ai servizi medici per ricevere le cure necessarie; che, infatti, la ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria; che, in effetti, come si può evincere dalla cronistoria sullo stato di salute della ricorrente e dai mezzi di prova depositati agli atti, in Italia le sono state garantite le cure dai servizi medici italiani (cfr. atto A2, all. 3 e 7); che peraltro non può essere motivo d'inesigibilità dell'allontanamento il solo motivo che al Paese d'origine o di provenienza lo standard di cure non è comparabile a quello svizzero (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2);
D-1689/2014 Pagina 7 che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente verso l'Italia è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto; che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]);
(dispositivo alla pagina seguente)
D-1689/2014 Pagina 8 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Zoe Cometti
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